Deliberazione n. 250 del 24/04/2024
Provvedimento del 24 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure urgenti avevano imposto alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale su Facebook, Instagram e Telegram e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 24 aprile 2024 si limita quindi alla ratifica ex art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 24 aprile 2024, le determinazioni urgenti nn. 150 e 151 adottate l’11 aprile 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica del Garante.
Contenuto delle determinazioni urgenti
Le determinazioni dirigenziali del 11 aprile 2024 hanno disposto, in sintesi:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali modalità all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente. Il provvedimento non reca una sanzione amministrativa né ulteriori misure correttive: la sua funzione è confermativa delle misure d’urgenza già disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile alla disciplina sul c.d. revenge porn, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il presupposto è quello previsto dall’art. 144-bis del Codice, relativo a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso.
Provvedimenti urgenti del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 150 e 151 dell’11 aprile 2024, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure per impedire la diffusione del materiale e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi ai soli fini probatori.
Destinatari e piattaforme interessate
Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme l’11 aprile 2024.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 24 aprile 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito, né sanzioni o prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già disposte in via urgente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 24 apr 2024Provvedimenti n. 264 del 24/04/2024
- Provvedimento · 24 apr 2024Deliberazione n. 259 del 24/04/2024
- Provvedimento · 24 apr 2024Prescrizioni del Garante n. 238 del 24/04/2024
- Provvedimento · 24 apr 2024Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 300 del 24/04/2024
- Provvedimento · 24 apr 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 237 del 24/04/2024
- Provvedimento · 24 apr 2024Deliberazione n. 251 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →