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Provvedimento

Deliberazione n. 250 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. Le misure urgenti avevano imposto alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale su Facebook, Instagram e Telegram e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 24 aprile 2024 si limita quindi alla ratifica ex art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 24 aprile 2024, le determinazioni urgenti nn. 150 e 151 adottate l’11 aprile 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica del Garante.

Contenuto delle determinazioni urgenti

Le determinazioni dirigenziali del 11 aprile 2024 hanno disposto, in sintesi:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali modalità all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente. Il provvedimento non reca una sanzione amministrativa né ulteriori misure correttive: la sua funzione è confermativa delle misure d’urgenza già disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile alla disciplina sul c.d. revenge porn, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il presupposto è quello previsto dall’art. 144-bis del Codice, relativo a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso.

Provvedimenti urgenti del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 150 e 151 dell’11 aprile 2024, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure per impedire la diffusione del materiale e prescrivendo la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi ai soli fini probatori.

Destinatari e piattaforme interessate

Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme l’11 aprile 2024.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 24 aprile 2024 il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito, né sanzioni o prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già disposte in via urgente.

Come è indicizzato

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