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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33608/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla riapertura dell’istruttoria prefallimentare dopo che la Corte d’appello aveva annullato la precedente sentenza dichiarativa di fallimento e revocato i fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili, disponendo il rinnovo del procedimento davanti al Tribunale. Il Tribunale di Pescara, all’esito della nuova istruttoria, ha nuovamente dichiarato il fallimento della società e dei soci; la Corte d’appello ha rigettato i reclami proposti avverso tale seconda dichiarazione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione delle regole sul termine a comparire, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente sommato i giorni maturati nelle due notifiche (14 + 12) e che fosse necessario rinnovare integralmente il termine minimo; 2) la violazione delle norme fallimentari e processuali, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere prima sulla domanda di concordato preventivo e solo dopo, se del caso, dichiarare il fallimento; hanno inoltre sostenuto che si dovesse applicare la disciplina del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con conseguente liquidazione giudiziale e non fallimento, e che la precedente procedura fosse estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, anche nei procedimenti camerali, in caso di inosservanza del termine a comparire non occorre assegnare ex novo l’intero termine minimo, ma basta fissare una nuova udienza che consenta alla parte un tempo complessivamente congruo per difendersi; nel caso concreto il termine complessivo di 26 giorni è stato ritenuto sufficiente e superiore al minimo legale. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che i ricorrenti non si sono confrontati con la ratio della decisione impugnata: la domanda di concordato con riserva era già stata dichiarata inammissibile prima della sentenza di fallimento, nessuna censura era stata proposta contro tale provvedimento nei reclami e l’asserita estinzione della procedura era smentita dalla precedente decisione di rinvio dell’istruttoria; infine, è stata ritenuta corretta l’applicazione della legge fallimentare, poiché la procedura prefallimentare era già pendente prima dell’entrata in vigore del CCII. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della curatela.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato quale vizio dedotto in ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 15 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    norma fallimentare invocata dai ricorrenti; la Corte la considera nel contesto della procedura prefallimentare rinnovata.

  • art. 147 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    norma fallimentare richiamata dai ricorrenti nel motivo di ricorso.

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulla notificazione e sul diritto di difesa.

  • art. 2963 c.c.

    norma richiamata dai ricorrenti nel primo e secondo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omissione o errata pronuncia del giudice di merito.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della nullità processuale dedotta.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa.

  • art. 101 Cost.

    richiamato dai ricorrenti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di motivazione e giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno del diritto a un equo processo.

  • art. 164, comma 3, c.p.c.

    la Corte lo assume come criterio generale: in caso di inosservanza dei termini a comparire il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini, senza dover concedere ex novo l’intero termine originario.

  • art. 163-bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte come parametro dei termini minimi a comparire e come base del principio sulla nuova udienza.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nella ricostruzione dei fatti quale base della riassunzione del procedimento dopo la decisione di appello.

  • art. 390, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    la Corte lo utilizza per affermare che le procedure di fallimento già pendenti alla data di entrata in vigore del CCII e quelle aperte a seguito della definizione dei relativi ricorsi restano disciplinate dalla legge fallimentare.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di mancato rispetto del termine minimo a comparire, il giudice non deve necessariamente rinnovare integralmente l’intero termine originario: è sufficiente fissare una nuova udienza che assicuri alla parte un tempo complessivamente congruo per predisporre la difesa, considerando anche il tempo già trascorso.
  • Il principio sul recupero del termine a comparire vale anche nei procedimenti camerali, poiché la finalità è comunque la tutela effettiva del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riprodurre doglianze già disattese, il motivo è inammissibile.
  • Se il giudice di merito ha già definito negativamente la domanda di concordato prima della dichiarazione di fallimento, non può pretendersi che il fallimento sia preceduto da una nuova decisione sul concordato, salvo specifiche censure rivolte al provvedimento di non ammissione.
  • Per stabilire se una procedura debba essere regolata dalla disciplina previgente o dal codice della crisi, occorre verificare se la procedura prefallimentare era già pendente alla data di entrata in vigore del nuovo codice; in tal caso continua ad applicarsi la legge fallimentare.
  • La deduzione dell’estinzione o della cessazione della procedura deve confrontarsi con gli atti processuali e con le decisioni già rese nel corso del procedimento; una mera affermazione apodittica non è sufficiente a scalfire la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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