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Sentenza

Sentenza del 16/06/2015 n. 3473 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Atto tributario - Obbligo di motivazione - Motivazione per relationem - Possibilità - Specificazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari e, in particolare, la possibilità di motivare un atto "per relationem", mediante il richiamo ad altri atti o documenti. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000, tale modalità è ammessa purché gli atti richiamati siano allegati all'atto notificato oppure quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale. Il contenuto essenziale comprende le parti necessarie e sufficienti a sostenere la decisione, in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuare con precisione gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.

La decisione

Il principio affermato è che la motivazione per relationem è legittima, ma non può consistere in un rinvio generico o indeterminato. L'amministrazione deve allegare gli atti richiamati oppure riportarne nell'atto notificato le parti essenziali, così da rendere comprensibili le ragioni della decisione e permettere un'effettiva difesa e il controllo giurisdizionale. Il testo non indica le parti processuali né l'esito concreto del giudizio; pertanto non è possibile stabilire formalmente se il ricorso sia stato accolto o rigettato.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'obbligo di motivazione può essere adempiuto per relationem mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purché questi siano allegati all'atto notificato oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

    La motivazione per relationem è valida solo quando il contribuente può conoscere gli elementi fondamentali della pretesa senza dover ricercare autonomamente informazioni in documenti non disponibili o non specificamente individuati.

Massime di principio

  • Un atto tributario può richiamare altri documenti, ma il richiamo deve essere specifico e verificabile.
  • Gli atti richiamati devono essere allegati oppure il provvedimento deve riportarne le parti necessarie e sufficienti a comprendere la decisione.
  • Un rinvio generico, privo dell'indicazione degli elementi essenziali della motivazione, può determinare l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione.
  • La motivazione deve consentire sia al contribuente di esercitare concretamente il diritto di difesa sia al giudice di svolgere il controllo sulla legittimità della pretesa.
  • In una situazione analoga occorre verificare se l'atto notificato contenga, direttamente o tramite allegati, tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le ragioni dell'imposizione.

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