Circolare numero 84 del 7-5-2007
l’Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che gli associati alla CIU verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione della convenzione tra INPS e CIU per riscuotere, tramite modello F24, le quote associative degli artigiani e commercianti iscritti. Indica che la quota associativa va versata insieme alla contribuzione obbligatoria, chiarisce che l’INPS non ha obblighi di esazione coattiva né responsabilità verso terzi, disciplina il rimborso spese a favore dell’Istituto e demanda la gestione dei rapporti finanziari alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2007 e il rinnovo deve essere richiesto entro il 30 settembre di ogni anno. Per le modalità operative e le revoche si rinvia alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.
Convenzione INPS-CIU per la riscossione delle quote associative con mod. F24
Convenzione INPS-CIU per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24
La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2006 tra INPS e CIU per la riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti iscritti. Vengono definite le modalità di versamento, gli aspetti finanziari e la durata dell’accordo, con rinvio alle precedenti istruzioni per la disciplina operativa.
Ambito dell’accordo
La convenzione riguarda il servizio di riscossione, attraverso il modello F24, delle quote associative dovute alla Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU) dagli artigiani e commercianti iscritti.
Modalità di versamento delle quote
Il contributo annuale stabilito dall’associazione, diversificato per provincia, deve essere versato dagli associati congiuntamente alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa viene inserita nell’importo totale da versare mediante il mod. F24.
Limiti di responsabilità dell’INPS
La circolare precisa che, secondo la convenzione, l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative e non risponde verso terzi per effetti derivanti dall’applicazione degli atti convenzionali.
Rimborso spese e rapporti finanziari
Il rimborso spese che la CIU deve corrispondere all’INPS per l’espletamento del servizio è disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari, compreso il rimborso, sono attribuiti direttamente alla Sede Centrale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La CIU deve chiedere il rinnovo annuale mediante lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno, termine fissato almeno tre mesi prima della scadenza.
Indicazioni operative residue
La CIU ha sede in Roma, Via Gramsci n. 34. I versamenti devono essere eseguiti su un conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto. Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L’INPS ha sottoscritto in data 11 ottobre 2006 una convenzione con la Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU) per il servizio di riscossione, tramite modello F24, delle quote associative degli artigiani e commercianti iscritti.
Modalità di versamento delle quote
Il contributo annuale stabilito dall’associazione, differenziato per provincia, deve essere versato dagli associati con il mod. F24, contestualmente alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa viene inclusa nell’importo complessivo da versare.
Responsabilità dell’INPS
In base alla convenzione, l’Istituto non è tenuto ad alcun obbligo di esazione coattiva delle quote associative e non assume responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione degli atti convenzionali.
Rimborso spese e gestione finanziaria
L’entità del rimborso spese dovuto dalla CIU all’INPS per il servizio è regolata dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. La gestione dei rapporti finanziari con la CIU, compreso quanto previsto per il rimborso, è affidata alla Sede Centrale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2007. La CIU deve presentare la richiesta di rinnovo annuale tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Indicazioni operative e rinvii
La CIU ha sede a Roma, in Via Gramsci n. 34. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente che sarà comunicato successivamente alle Strutture dell’Istituto. Per le modalità attuative, l’indicazione degli associati nella prima iscrizione e la disciplina delle revoche si rinvia alla circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.
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