Circolare numero 81 del 4-5-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione dell'art. 01 del D.L. n. 2/2006, convertito dalla L. n. 81/2006, che consente ai datori di lavoro agricoli di compensare con i contributi previdenziali le prestazioni temporanee INPS anticipate ai lavoratori. Vengono chiarite la decorrenza operativa, le prestazioni ammesse, le modifiche da apportare al DMAG-Unico e le modalità di esposizione del credito nel modello F24. La compensazione è resa operativa per le denunce trimestrali DMAG-Unico relative al II trimestre 2007, con indicazione analitica di giornate e importi per ciascun lavoratore interessato.
Compensazione delle prestazioni anticipate agli operai agricoli a tempo indeterminato con i contributi previdenziali
Compensazione delle prestazioni anticipate agli operai agricoli a tempo indeterminato
La circolare fornisce le istruzioni operative per rendere applicabile la compensazione, con i contributi previdenziali, delle prestazioni temporanee INPS anticipate dai datori di lavoro agricoli agli operai agricoli a tempo indeterminato. Il chiarimento interviene in attuazione dell'art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, e si coordina con quanto previsto dal CCNL del 6 luglio 2006.
Quadro normativo e finalità
Il comma 10 dell'art. 01 citato stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricoli che anticipano, secondo legge e contrattazione collettiva, prestazioni temporanee a carico dell'INPS possono compensare in dichiarazione mensile gli importi anticipati. L'accordo di rinnovo del CCNL del 6 luglio 2006, all'art. 62, prevede che le aziende agricole anticipino agli operai a tempo indeterminato le indennità di legge a carico degli istituti previdenziali e assicurativi in relazione ad assegni per il nucleo familiare, malattia, infortunio e cassa integrazione. La norma transitoria del contratto rinvia l'efficacia al momento in cui gli enti previdenziali e assistenziali rendano operativa la compensazione.
Decorrenza delle istruzioni operative
L'INPS precisa che la compensazione diviene operativa, per le modalità indicate nella circolare, dalle dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico di competenza del II trimestre 2007, con scadenza di presentazione al 31 luglio 2007. Nella denuncia il datore di lavoro deve segnalare le prestazioni anticipate agli operai a tempo indeterminato, indicati come tipo manodopera "2", riportando per ciascun lavoratore il numero di giornate e gli importi relativi.
Prestazioni che possono essere compensate
Le prestazioni anticipabili e portabili in compensazione sono quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo. In particolare:
- assegni per il nucleo familiare;
- indennità di malattia;
- infortunio;
- cassa integrazione;
- donazione di sangue;
- donazione di midollo. Le prime quattro prestazioni sono richiamate dal CCNL; le ultime due sono individuate dalla legge.
Compilazione del DMAG-Unico
Nel modulo DMAG-Unico, competenza II trimestre 2007, per ogni lavoratore beneficiario dell'anticipo, nel quadro "F" devono essere indicati:
- nella seconda casella del campo "tipo retribuzione", la lettera corrispondente all'evento:
- N per malattia;
- C per cassa integrazione;
- A per assegno per il nucleo familiare;
- I per infortunio;
- S per donazione di sangue;
- T per donazione di midollo;
- nel campo "giorni", il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione;
- nel campo "retribuzione", le retribuzioni anticipate per gli eventi di nuova istituzione.
Compensazione nel modello F24
La compensazione va effettuata sul primo F24 utile, indicando nella colonna degli importi a credito l'ammontare delle prestazioni anticipate. Le causali da utilizzare sono:
- MALA per indennità di malattia;
- ANFA per assegni al nucleo familiare;
- INFA per infortunio sul lavoro;
- CIGA per integrazione salariale;
- MIDA per donazione di midollo;
- SANA per donazione di sangue. Le causali devono essere completate con codice sede, code-line, periodo di riferimento e importi a credito compensati. Tali dati devono corrispondere a quelli prestampati sull'ultimo F24 di tariffazione in possesso dell'azienda.
Punti principali
Premessa normativa
L'art. 01, comma 10, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, prevede che i datori di lavoro agricoli che anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS possano portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. L'accordo di rinnovo del CCNL del 6 luglio 2006 ha ribadito l'obbligo di anticipazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato relativamente ad assegni per il nucleo familiare, malattia, infortunio e cassa integrazione, rinviando l'efficacia della norma al momento in cui gli enti previdenziali avessero reso operativa la compensazione.
Decorrenza operativa
Le istruzioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali DMAG-Unico di competenza del II trimestre 2007, con scadenza di presentazione al 31 luglio 2007. Da tale denuncia il datore di lavoro deve indicare le prestazioni anticipate agli operai a tempo indeterminato, classificati come tipo manodopera "2", specificando per ciascun lavoratore il numero delle giornate e gli importi anticipati.
Prestazioni compensabili
Possono essere portate in compensazione le prestazioni anticipate che risultano disciplinate dalla legge e dal CCNL. Tra quelle previste dal contratto collettivo rientrano assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia, infortunio e cassa integrazione. Tra quelle previste dalla legge rientrano la donazione di sangue e la donazione di midollo.
Modifiche al DMAG-Unico
Nel DMAG-Unico del II trimestre 2007, per ogni lavoratore beneficiario dell'anticipo, nel quadro F devono essere compilati la seconda casella del campo "tipo retribuzione" con una specifica lettera identificativa dell'evento, il campo "giorni" con il numero dei giorni retribuiti e il campo "retribuzione" con le retribuzioni anticipate per gli eventi di nuova istituzione. Le lettere da utilizzare sono: N per malattia, C per cassa integrazione, A per assegno per il nucleo familiare, I per infortunio, S per donazione di sangue, T per donazione di midollo.
Compilazione del modello F24
La compensazione deve essere operata sul primo F24 utile, esponendo nella colonna degli importi a credito le somme anticipate con le causali MALA per indennità di malattia, ANFA per assegni al nucleo familiare, INFA per infortunio sul lavoro, CIGA per integrazione salariale, MIDA per donazione midollo e SANA per donazione di sangue. Le causali devono essere completate con codice sede, code-line, periodo di riferimento e importi a credito compensati, prendendo come riferimento i dati prestampati sull'ultimo F24 di tariffazione in possesso dell'azienda.
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