Regolamento (UE) 2025/294
Regolamento delegato (UE) 2025/294 della Commissione, del 1o ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce standard uniformi per la gestione dei reclami dei clienti da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in attuazione dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2023/1114. Definisce il contenuto minimo delle procedure interne, impone la disponibilità di un modello armonizzato di reclamo e disciplina lingue, canali di presentazione, tempi di risposta, risorse dedicate e monitoraggio continuo. L’obiettivo è assicurare un trattamento rapido, equo, coerente e trasparente dei reclami in tutta l’Unione.
Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti, modelli e procedure per il trattamento dei reclami da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti al regolamento (UE) 2023/1114, con riguardo ai reclami presentati dai loro clienti in relazione alla prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività. Disciplina le informazioni da rendere disponibili, il modello standard di reclamo, le modalità di presentazione e le fasi di trattamento interno dei reclami. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è anche testo rilevante ai fini del SEE. Restano impregiudicate le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679.
Norme tecniche sui reclami dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Il regolamento delegato (UE) 2025/294 integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, le norme tecniche di regolamentazione in materia di trattamento dei reclami. La finalità dichiarata è rafforzare la tutela dei clienti e assicurare procedure uniformi, trasparenti, rapide ed efficaci in tutta l’Unione.
Finalità e principi ispiratori
Dai considerando emerge che il sistema deve consentire ai clienti un accesso semplice e immediato alla procedura di reclamo e al modello standard, disponibile sul sito web del prestatore nelle lingue pertinenti. Il legislatore delegato mira inoltre a evitare divergenze procedurali tra operatori, garantire il diritto di presentare reclami in più lingue, assicurare una gestione tempestiva e coerente e favorire una comunicazione chiara con il cliente.
Ambito applicativo e definizioni
Il regolamento si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività e ai reclami dei loro clienti riferiti alla prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività. Ai fini del testo, il "reclamo" è definito come una dichiarazione di insoddisfazione rivolta al prestatore da un cliente. La disciplina incide sia sulla fase di ricezione sia su quella di esame, decisione, archiviazione e monitoraggio dei reclami.
Contenuto minimo delle procedure interne
L’articolo 1 elenca gli elementi che devono essere inclusi nella procedura di trattamento dei reclami:
- condizioni di ricevibilità;
- indicazione che i reclami sono gratuiti;
- modalità di presentazione, comprese l’eventuale adozione del modello standard, le informazioni da fornire, i recapiti della struttura competente, i canali utilizzabili e le lingue ammesse;
- descrizione del processo di trattamento;
- calendario procedurale, inclusa conferma di ricevimento, richiesta di integrazioni, esame e decisione;
- modalità di registrazione e conservazione tramite sistema elettronico sicuro.
La procedura deve essere documentata, comunicata internamente al personale pertinente e accompagnata da formazione adeguata. Inoltre, le condizioni di ricevibilità e completezza devono essere eque e ragionevoli e non possono imporre l’uso obbligatorio del modello allegato.
Pubblicità delle informazioni e modello standard
Il prestatore deve pubblicare sul proprio sito web una descrizione aggiornata della procedura di reclamo e il modello standard allegato, rendendoli facilmente accessibili anche su altri dispositivi digitali pertinenti usati dai clienti. Tali documenti devono essere disponibili anche su richiesta del cliente e al momento della conferma di ricevimento del reclamo. La pubblicazione deve avvenire in tutte le lingue utilizzate dal prestatore per commercializzare i propri servizi o comunicare con i clienti.
L’allegato contiene un modulo strutturato che richiede informazioni sull’autore del reclamo, su eventuali recapiti diversi, su un eventuale rappresentante legale, sul servizio per le cripto-attività contestato, sui fatti, sul danno e sulla documentazione di supporto.
Mezzi e lingue di presentazione del reclamo
L’articolo 3 impone ai prestatori di consentire la presentazione dei reclami sia per via elettronica sia su supporto cartaceo. I clienti devono poter utilizzare le lingue impiegate dal prestatore per la commercializzazione o la comunicazione con la clientela e, inoltre, le lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti che siano anche lingue ufficiali dell’Unione.
Ricevibilità, conferma di ricevimento e primo controllo
Ai sensi dell’articolo 4, il prestatore deve confermare senza indebito ritardo il ricevimento del reclamo e informare l’autore sulla ricevibilità. Se il reclamo è irricevibile, occorre spiegare in modo chiaro i motivi del rigetto. La conferma deve contenere:
- nome, identità e recapiti della persona o del servizio competente, compresi e-mail e numero di telefono;
- data di ricevimento;
- riferimento al termine di decisione;
- copia del reclamo, se presentato in formato elettronico.
Esame del reclamo e richieste di integrazione
Una volta ricevuto un reclamo ricevibile, il prestatore deve verificare senza indebito ritardo se esso sia chiaro e completo. Se mancano informazioni necessarie, deve richiedere le integrazioni pertinenti. Il prestatore deve raccogliere ed esaminare tutte le informazioni rilevanti e non può chiedere al cliente dati già in suo possesso o che dovrebbe giuridicamente possedere. Il cliente va mantenuto informato delle ulteriori misure adottate e le richieste di informazioni ragionevoli devono ricevere risposta senza indebito ritardo.
Decisione sul reclamo e termini massimi
La decisione deve trattare tutte le questioni sollevate e indicare i motivi dell’esito dell’esame. Essa deve essere coerente con le decisioni adottate in precedenza per reclami analoghi, salvo giustificazione oggettiva di un diverso orientamento. La decisione deve essere comunicata senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro due mesi dalla data di ricezione del reclamo, salvo circostanze eccezionali. Se il termine non può essere rispettato, il cliente deve essere informato senza indugio dei motivi del ritardo e della data prevista della decisione.
Se il reclamo è respinto o accolto solo in parte, il prestatore deve spiegare chiaramente la motivazione e fornire informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.
Comunicazioni con il cliente
Le comunicazioni relative alla gestione del reclamo devono essere formulate in un linguaggio semplice, chiaro e facilmente comprensibile. Le comunicazioni ex articoli 4, 5 e 6 devono essere effettuate nella lingua in cui il reclamo è stato presentato, purché rientri tra quelle ammesse, e devono essere inviate per iscritto tramite mezzi elettronici oppure, su richiesta del cliente, su supporto cartaceo.
Risorse, governance e responsabilità interne
Il regolamento richiede che i prestatori destinuino risorse adeguate al trattamento dei reclami e che tali risorse abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti. La persona responsabile delle risorse riferisce direttamente all’organo di amministrazione sull’attuazione e sull’efficacia delle procedure, compresi i dati di monitoraggio e le misure adottate o da adottare.
L’organo di amministrazione deve approvare le procedure e vigilare sulla loro corretta attuazione. Questa impostazione si coordina con il regolamento (UE) 2023/1114, in particolare con gli obblighi organizzativi dell’articolo 68.
Monitoraggio continuo e coerenza delle decisioni
L’articolo 8 impone un’analisi continua dei dati relativi ai reclami per individuare inefficienze, incongruenze o scostamenti e migliorare i processi. I dati da monitorare comprendono:
- tempo medio di trattamento per fase della procedura, inclusi ricezione, esame e risposta;
- numero di reclami ricevuti e casi di mancato rispetto dei termini massimi;
- categorie degli argomenti oggetto dei reclami;
- esiti degli esami.
Protezione dei dati ed entrata in vigore
Il regolamento precisa che ogni trattamento di dati personali deve svolgersi nel rispetto del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, e in particolare del regolamento (UE) 2016/679. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di reclamo e contenuto minimo della procedura
Ai fini del regolamento, il "reclamo" è una dichiarazione di insoddisfazione rivolta da un cliente al prestatore di servizi per le cripto-attività in relazione a uno o più servizi. La procedura di trattamento deve includere: condizioni di ricevibilità; gratuità del reclamo; modalità di presentazione; descrizione della procedura; calendario con conferma di ricevimento, eventuali richieste di integrazione, esame e decisione; modalità di registrazione e conservazione tramite sistema elettronico sicuro.
Pubblicazione e accessibilità delle informazioni
Il prestatore deve pubblicare sul proprio sito web una descrizione aggiornata della procedura di reclamo e il modello standard di cui all’allegato, rendendoli facilmente accessibili anche tramite altri dispositivi digitali pertinenti usati dai clienti. La descrizione deve essere fornita anche su richiesta del cliente e alla conferma di ricevimento del reclamo.
Lingue ammesse per presentazione e comunicazioni
I clienti devono poter presentare reclami per via elettronica o su supporto cartaceo. I reclami devono poter essere presentati nelle lingue usate dal prestatore per commercializzare o comunicare con i clienti e nelle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti che siano anche lingue ufficiali dell’Unione. Le comunicazioni al cliente devono avvenire nella lingua in cui il reclamo è stato presentato, se rientra tra quelle ammesse.
Modello armonizzato e assenza di obbligo di utilizzo
Il regolamento introduce un modello standard di reclamo allegato al testo, da mettere a disposizione dei clienti per evitare divergenze procedurali tra prestatori. L’uso del modello non è obbligatorio e il suo mancato impiego non può costituire motivo di rigetto del reclamo.
Conferma di ricevimento e verifica di ricevibilità
Il prestatore deve confermare senza indebito ritardo il ricevimento del reclamo e informare l’autore sulla ricevibilità. Se il reclamo è irricevibile, devono essere spiegati chiaramente i motivi. La conferma deve indicare: contatto della persona o del servizio competente, data di ricevimento, riferimento al termine di decisione e, se il reclamo è elettronico, copia del reclamo.
Esame del reclamo e richiesta di integrazioni
Dopo la ricevibilità, il prestatore deve verificare senza indebito ritardo che il reclamo sia chiaro e completo e, se necessario, richiedere informazioni supplementari. Deve raccogliere ed esaminare tutte le informazioni pertinenti, senza chiedere dati già in possesso o che dovrebbe già possedere giuridicamente, e tenere informato l’autore sulle ulteriori misure adottate.
Decisione, coerenza e termini
La decisione deve affrontare tutte le questioni sollevate, indicare i motivi dell’esito ed essere coerente con decisioni precedenti in casi analoghi, salvo giustificazione oggettiva dello scostamento. La decisione va comunicata senza indebito ritardo e comunque entro due mesi dalla ricezione del reclamo, salvo circostanze eccezionali; in tal caso occorre informare il cliente del ritardo, dei motivi e della data prevista della decisione. Se la richiesta è respinta o accolta solo in parte, devono essere indicati chiaramente motivazione e mezzi di ricorso disponibili.
Comunicazioni con il cliente
Le comunicazioni devono usare un linguaggio semplice, chiaro e facilmente comprensibile. Devono essere effettuate per iscritto tramite mezzi elettronici oppure, su richiesta del cliente, su supporto cartaceo.
Risorse dedicate, governance e formazione
I prestatori devono destinare risorse adeguate al trattamento dei reclami, dotate di accesso a tutte le informazioni pertinenti. La persona responsabile riferisce direttamente all’organo di amministrazione sull’attuazione ed efficacia delle procedure, inclusi i dati di monitoraggio e le misure adottate. Le procedure devono essere stabilite e approvate dall’organo di amministrazione, che ne monitora l’attuazione; il personale pertinente deve essere adeguatamente informato e formato.
Analisi continua dei dati di reclamo
I prestatori devono analizzare in modo continuativo i dati di trattamento dei reclami per garantire coerenza procedurale e sostanziale. I dati comprendono: tempo medio di trattamento per fase; numero di reclami ricevuti e casi di superamento dei termini massimi; categorie degli argomenti; esiti degli esami. L’analisi serve a individuare inefficienze, incongruenze e scostamenti e a migliorare i processi.
Protezione dei dati, entrata in vigore e allegato
Il trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento deve avvenire nel rispetto del diritto UE in materia di protezione dei dati, in particolare del regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato contiene il modello standard per la presentazione dei reclami, con campi relativi all’autore del reclamo, a eventuali rappresentanti, al servizio contestato, ai fatti, al danno subito e alla documentazione probatoria.
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