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Legge

L.R. Abruzzo 29/2020

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 29/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 29/2020 modifica la disciplina urbanistica ed edilizia regionale, con interventi su pianificazione, interventi edilizi, VAS, patrimonio pubblico, sismica e norme per i Comuni del cratere 2009. Introduce anche misure temporanee Covid-19 per manufatti leggeri e destinazioni d’uso temporanee, applicabili per 180 giorni o fino alla fine dell’emergenza. Molte disposizioni sono poi state abrogate nel 2023; alcune norme restano efficaci solo fino al 31 dicembre 2027 o oltre nei limiti indicati.

Modifiche urbanistiche ed edilizie della Regione Abruzzo e misure temporanee Covid-19

Modifiche urbanistiche ed edilizie e misure temporanee Covid-19

La legge regionale Abruzzo n. 29 del 2020 interviene sulla disciplina urbanistica ed edilizia regionale, modificando la l.r. 18/1983, la l.r. 49/2012, la l.r. 28/2011 e la l.r. 47/2013. Accanto alle modifiche strutturali, introduce misure straordinarie e temporanee collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitate nel tempo e riferite al territorio della Regione Abruzzo.

Inquadramento e finalità generali

Il provvedimento nasce con l’obiettivo di accelerare e semplificare le procedure urbanistiche, sostenere la ripresa economica e produttiva regionale e introdurre alcune misure emergenziali di semplificazione edilizia. Il testo consolidato evidenzia però che molte delle disposizioni modificative risultano oggi abrogate per effetto della l.r. 58/2023; restano comunque rilevanti per comprendere la disciplina vigente di alcune norme richiamate o per gli effetti transitori già esauriti.

Pianificazione urbanistica e rapporti con la Provincia

La legge ridefinisce il ruolo dei Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, ribadendo che essi approvano i propri strumenti nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata. Nei procedimenti di approvazione e nelle varianti, la Provincia interviene per esprimersi sulla conformità alla pianificazione territoriale provinciale all’interno della Conferenza dei servizi.

Per i piani di lottizzazione di iniziativa privata viene previsto un meccanismo accelerato: decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione degli atti senza provvedimenti del Comune o richieste istruttorie, i richiedenti possono diffidare il Comune e trasmettere copia alla Regione; se trascorrono ulteriori 30 giorni senza deliberazione comunale, la Regione provvede in via sostitutiva nei 30 giorni successivi mediante Commissario ad acta.

Varianti urbanistiche: fattispecie escluse e procedimento

La disciplina sulle varianti agli strumenti urbanistici viene articolata individuando una serie di casi che non costituiscono variante. Tra questi rientrano, in sintesi:

  • correzioni di errori materiali e rimozione di contrasti interni allo strumento;
  • adeguamenti limitati della localizzazione di aree per infrastrutture e servizi;
  • piccoli adeguamenti dei perimetri di aree sottoposte a strumento attuativo, entro il 10% della superficie territoriale;
  • modifiche del tipo di strumento attuativo imposto dallo strumento generale, con esclusione dei casi in cui sia previsto il ricorso a piani di recupero e PIP;
  • adeguamenti necessari a previsioni localizzative cogenti di strumenti nazionali, regionali o provinciali;
  • varianti obbligatorie per adeguamento a piani sovraordinati o alla microzonazione sismica;
  • assoggettamento di porzioni di territorio già urbanizzato a strumenti attuativi, specie per rigenerazione e riqualificazione urbana;
  • destinazioni di aree a opera o servizio pubblico in sostituzione di altra analoga destinazione pubblica;
  • individuazione di edifici o gruppi di edifici per interventi di rigenerazione e riqualificazione;
  • cambi di destinazione d’uso per i condhotel, con garanzia di reperimento o monetizzazione degli standard;
  • assoggettamento di porzioni fino a 5.000 mq a permesso di costruire convenzionato, senza ristrutturazione urbanistica;
  • retrocessioni a zona agricola o verde privato;
  • adeguamento alle definizioni dell’Intesa Stato-Regioni dell’11 novembre 2016, se non comporta modifica delle zonizzazioni né aumento del carico urbanistico.

Le modifiche sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare trasmessa alla Provincia, la quale può attivarsi secondo il meccanismo sopra descritto. Per le varianti approvate con tale procedura ma non rientranti nelle fattispecie escluse, è ammesso ricorso motivato al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Interventi edilizi, frazionamenti e manufatti agricoli

La legge richiama l’applicazione integrale dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 per l’individuazione degli interventi edilizi. Prevede inoltre un regime specifico per il frazionamento di immobili già edificati in più unità abitative, consentito solo se:

  • l’immobile esiste da almeno 20 anni;
  • il frazionamento è richiesto per soddisfare esigenze abitative di parenti di primo grado del proprietario.

Per i manufatti connessi alla conduzione del fondo sono ricompresi ricoveri per attrezzi, macchinari e animali, impianti di protezione dei prodotti, silos, opere di stoccaggio, impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento. Tali manufatti possono essere realizzati anche senza edifici residenziali, con un indice massimo di 0,015 mq/mq e fino a 600 mq complessivi, purché il fondo abbia almeno 3.000 mq. Le serre e le coperture stagionali destinate a proteggere le colture restano escluse da tali limitazioni.

Interpretazione autentica in materia di fasce di salvaguardia idraulica

La legge fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 80, comma 6, della l.r. 18/1983 in relazione ai corsi d’acqua interni al perimetro del centro urbano. Quando il Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni individua fasce di pericolosità idraulica, la fascia di salvaguardia non edificabile va determinata confrontando la fascia prevista dalla norma regionale con quella derivante da una distanza di 10 metri dal limite esterno della piena ordinaria, adottando la più esterna in senso cautelativo.

Integrazione tra VAS e pianificazione

La legge introduce un principio di integrazione tra Valutazione Ambientale Strategica e procedimenti urbanistici, nel rispetto dell’art. 11 del d.lgs. 152/2006. La VAS deve svolgersi in modo integrato con le procedure urbanistiche previste dalla legge regionale, e il Consiglio regionale è chiamato ad approvare con provvedimento amministrativo specifiche disposizioni attuative per tale integrazione.

Disposizioni su patrimonio edilizio pubblico e cambi di destinazione d’uso

Per valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico esistente, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi della l.r. 49/2012. Per gli immobili pubblici oggetto di alienazione è consentito il passaggio tra diverse destinazioni d’uso nel rispetto dell’art. 5, comma 3, della l.r. 49/2012 e dell’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001.

Modifiche alla disciplina di riqualificazione e premialità della l.r. 49/2012

La legge interviene sulla l.r. 49/2012, tra l’altro:

  • eliminando il termine di 90 giorni per alcune applicazioni iniziali;
  • estendendo agli interventi di demolizione e ricostruzione le regole dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001, se compatibili;
  • consentendo, per la delocalizzazione di volumetrie in aree diverse nella disponibilità del medesimo proponente, l’uso di interventi di recupero urbano secondo l’art. 30-bis della l.r. 18/1983 e le procedure dell’art. 20 della medesima legge;
  • ampliando le premialità energetiche: +15% di volumetria per qualificazione superiore alla classe A e +10% di superficie per interventi in classe A;
  • prevedendo, ai fini dei parcheggi pertinenziali, anche quelli privati e pubblici eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Le misure premiali connesse all’efficientamento energetico si applicano senza necessità di ulteriore recepimento da parte dei Comuni.

Disposizioni in materia sismica e ricostruzione

Nel settore sismico la legge prevede il coinvolgimento dei Servizi dei Geni Civili regionali, mediante convenzione, in Commissioni, Comitati e attività per il rilascio di pareri congiunti con gli Uffici speciali della ricostruzione post sisma 2009 e 2016, allo scopo di velocizzare l’istruttoria tecnica.

È inoltre imposto l’uso della piattaforma regionale MUDE-RA per le procedure di autorizzazione sismica e di deposito sismico. La disciplina di riferimento per il comma 2 dell’art. 14 della l.r. 28/2011 viene aggiornata richiamando gli articoli 9 e 10 anziché l’art. 8.

Per i Comuni del cratere sismico 2009 è consentito adeguare gli strumenti urbanistici per ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati dopo gli eventi sismici, a condizione che siano conformi ai titoli o alla normativa emergenziale. L’adeguamento è escluso nelle aree tutelate dal d.lgs. 42/2004 e segue la procedura di cui all’art. 33, comma 3, della l.r. 18/1983.

Disciplina sui manufatti per animali e randagismo

La legge modifica anche la l.r. 47/2013 riducendo le distanze per la localizzazione di alcune strutture: la previsione precedente di 300 metri viene sostituita con 200 metri dalle strutture sanitarie e 150 metri dai nuclei abitati e dagli insediamenti urbani.

Misure urgenti e temporanee per il Covid-19: manufatti leggeri e destinazioni d’uso temporanee

Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, la legge consente l’installazione su aree private di manufatti leggeri, come pensiline, pergolati, gazebo e dehors, a servizio di attività commerciali, di ristorazione, ricettive, sportive, ricreative, sociali e culturali. L’installazione è ammessa anche in deroga a regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, a condizione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza.

La disciplina è però temporanea: i manufatti possono restare per 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza Covid-19; poi devono essere rimossi, salvo acquisizione del titolo abilitativo previsto dal d.P.R. 380/2001 a partire dalla CIL.

La legge estende inoltre alle attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative esistenti alla data di entrata in vigore le disposizioni sulle destinazioni d’uso temporanee dell’art. 23-quater del d.P.R. 380/2001. È consentito, previa comunicazione al Comune, l’uso temporaneo di immobili privati nelle immediate vicinanze, o di parti di essi, per usi diversi da quelli urbanisticamente previsti, una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.

Per immobili o aree tutelati dal d.lgs. 42/2004, tali misure richiedono previa autorizzazione dell’autorità competente alla tutela del vincolo; restano inoltre ferme le norme ambientali e paesaggistiche nazionali e regionali.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.

Stato di attualità e obsolescenza

Il provvedimento nel suo complesso non è più integralmente operativo: il testo consolidato indica che molti articoli sono stati abrogati dalla l.r. 58/2023. Inoltre varie misure avevano natura emergenziale o temporanea, legata al COVID-19, e risultano ormai esaurite. Restano quindi di interesse soprattutto le disposizioni ancora richiamate o gli effetti storici della legge, ma il contenuto è in larga parte superato e oggi poco utile nella pratica applicativa.

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