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Legge

L.R. Abruzzo 30/2020

Disposizioni sanzionatorie e modalita' di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 30/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina, dal 1° gennaio 2021, i controlli e le sanzioni amministrative per l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato, acque reflue e acque di vegetazione, rinviando ai programmi d’azione per le zone vulnerabili e alle linee guida per le altre aree. Prevede sanzioni da 200 a 7.000 euro, aggravate in caso di reiterazione, e destina i proventi a interventi di prevenzione ambientale.

Sanzioni e modalità regionali per l’utilizzazione agronomica di effluenti, digestato e acque reflue in Abruzzo

Sanzioni e disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 30 del 2020 disciplina il sistema sanzionatorio e le modalità di intervento della Regione in materia di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato e acque reflue. Il provvedimento opera nell’ambito della normativa statale ambientale e dei criteri tecnici nazionali, con applicazione nel solo territorio della Regione Abruzzo.

Ambito di applicazione e fonte della disciplina

La Giunta regionale è chiamata a regolare le attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati tramite:

  • programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati;
  • linee guida per le zone non vulnerabili ai nitrati.

La disciplina riguarda, in particolare:

  • effluenti di allevamento;
  • digestato;
  • acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari;
  • acque di vegetazione dei frantoi oleari.

Il rinvio è al quadro dell’art. 112 del d.lgs. 152/2006 e al d.m. 25 febbraio 2016 sui criteri tecnici generali.

Competenza sanzionatoria

L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alla Regione, che provvede con ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981.

Regime sanzionatorio

La legge prevede sanzioni amministrative salvo che il fatto costituisca reato. Le fattispecie sanzionate sono tre grandi aree di violazione:

  • inosservanze degli obblighi documentali;
  • inosservanze delle norme tecniche di utilizzazione agronomica;
  • inosservanze delle regole di stoccaggio e prevenzione di dispersioni o tracimazioni.

Gli importi base sono:

  • da 200 a 2.000 euro per le violazioni documentali;
  • da 400 a 4.000 euro per le violazioni delle norme di utilizzazione agronomica;
  • da 700 a 7.000 euro per le violazioni in materia di stoccaggio.

La reiterazione comporta una sanzione pari al doppio della sanzione massima applicabile per la specifica tipologia, secondo l’art. 8-bis della legge n. 689/1981.

Tipologie di violazioni considerate nell’allegato

L’allegato tecnico individua, ai fini dell’applicazione della sanzione, le principali ipotesi di illecito. In sintesi, sono sanzionati:

  • il ritardo o l’omessa presentazione della comunicazione di spandimento o del PUA;
  • la mancata o incompleta tenuta del registro dei fertilizzanti e delle utilizzazioni;
  • l’inosservanza della documentazione dei trasporti;
  • la mancata stipulazione dei contratti in caso di cessione o acquisizione di effluenti, digestato o acque reflue;
  • il mancato aggiornamento annuale della comunicazione o del PUA;
  • il superamento dei limiti di azoto organico al campo;
  • il superamento degli indici del PUA e/o delle esigenze colturali;
  • la distribuzione in periodi vietati o con modalità non conformi;
  • lo sversamento o l’immissione in corpo idrico superficiale o sotterraneo;
  • l’assenza o l’inadeguatezza degli stoccaggi.

L’allegato attribuisce a ciascuna fattispecie un indice di gravità: alta, media o bassa, utile nella determinazione concreta della sanzione secondo i criteri della legge n. 689/1981.

Proventi delle sanzioni e destinazione finanziaria

I proventi delle sanzioni sono utilizzati dalla Giunta regionale in conformità all’art. 136 del d.lgs. 152/2006. Per la loro gestione sono istituiti:

  • un capitolo di entrata denominato “Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 30/2020”;
  • un capitolo di spesa per “Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici”, assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.

Abrogazioni e regime temporale

La legge abroga il titolo III della l.r. Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, già dedicato a materie ambientali e nitrati.

La legge è stata pubblicata il 6 novembre 2020 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; il testo vigente indica l’entrata in vigore della disciplina dal 1° gennaio 2021. Per i profili sanzionatori e applicativi, il provvedimento riguarda dunque la gestione attuale della materia, ma è legato a una disciplina tecnica di settore tuttora operativa nel perimetro regionale.

Oneri

La legge dichiara espressamente che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, pur prevedendo la successiva istituzione di capitoli di bilancio per l’accertamento e l’impiego dei proventi sanzionatori.

Testo integrale

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