Sentenza del 19/05/2015 n. 2019 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF Cessione immobili - Plusvalenza - Prova della parziale simulazione - Onere a carico dell'Amministrazione Finanziaria -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento IRPEF di una plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare. L'Amministrazione Finanziaria aveva contestato che il prezzo dichiarato nell'atto di vendita fosse inferiore a quello effettivamente pattuito, sostenendo quindi una parziale simulazione del prezzo ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile.
La decisione
È stato stabilito che la prova della parziale simulazione dell'operazione, con riferimento al prezzo effettivamente corrisposto, grava sull'Amministrazione Finanziaria. Non è sufficiente presumere che il valore reale dell'immobile o il prezzo effettivo siano superiori a quelli indicati nell'atto: l'Amministrazione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo maggior corrispettivo. In mancanza di tale prova, la pretesa fiscale fondata su un prezzo diverso da quello dichiarato non può essere confermata.
Norme richiamate
Norme in materia di IRPEF sulle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un immobile può essere assoggettata a imposizione, ma la sua quantificazione deve basarsi sul corrispettivo effettivamente realizzato e provato.
Principio generale sull'onere della prova nel processo tributario
Quando l'Amministrazione contesta la simulazione parziale del prezzo indicato nell'atto, spetta ad essa dimostrare il maggior corrispettivo effettivamente pattuito o percepito; il contribuente non è tenuto a provare un fatto negativo.
Massime di principio
- In caso di contestazione di una plusvalenza immobiliare, l'Amministrazione Finanziaria deve provare concretamente che il prezzo dichiarato nell'atto non corrisponde a quello effettivo.
- La mera differenza tra il prezzo dichiarato e il valore di mercato, il valore catastale o altri valori di riferimento non dimostra automaticamente la simulazione del prezzo di vendita.
- Il contribuente deve conservare e produrre la documentazione relativa al pagamento e alla compravendita, ma l'onere principale di provare il maggior corrispettivo resta a carico dell'Amministrazione.
- Se la prova della simulazione è insufficiente, la plusvalenza deve essere calcolata sulla base del corrispettivo risultante dall'atto, salvo ulteriori elementi probatori validi.
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