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Sentenza

Sentenza del 19/05/2015 n. 2019 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF Cessione immobili - Plusvalenza - Prova della parziale simulazione - Onere a carico dell'Amministrazione Finanziaria -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento IRPEF di una plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare. L'Amministrazione Finanziaria aveva contestato che il prezzo dichiarato nell'atto di vendita fosse inferiore a quello effettivamente pattuito, sostenendo quindi una parziale simulazione del prezzo ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile.

La decisione

È stato stabilito che la prova della parziale simulazione dell'operazione, con riferimento al prezzo effettivamente corrisposto, grava sull'Amministrazione Finanziaria. Non è sufficiente presumere che il valore reale dell'immobile o il prezzo effettivo siano superiori a quelli indicati nell'atto: l'Amministrazione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo maggior corrispettivo. In mancanza di tale prova, la pretesa fiscale fondata su un prezzo diverso da quello dichiarato non può essere confermata.

Norme richiamate

  • Norme in materia di IRPEF sulle plusvalenze immobiliari

    La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un immobile può essere assoggettata a imposizione, ma la sua quantificazione deve basarsi sul corrispettivo effettivamente realizzato e provato.

  • Principio generale sull'onere della prova nel processo tributario

    Quando l'Amministrazione contesta la simulazione parziale del prezzo indicato nell'atto, spetta ad essa dimostrare il maggior corrispettivo effettivamente pattuito o percepito; il contribuente non è tenuto a provare un fatto negativo.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di una plusvalenza immobiliare, l'Amministrazione Finanziaria deve provare concretamente che il prezzo dichiarato nell'atto non corrisponde a quello effettivo.
  • La mera differenza tra il prezzo dichiarato e il valore di mercato, il valore catastale o altri valori di riferimento non dimostra automaticamente la simulazione del prezzo di vendita.
  • Il contribuente deve conservare e produrre la documentazione relativa al pagamento e alla compravendita, ma l'onere principale di provare il maggior corrispettivo resta a carico dell'Amministrazione.
  • Se la prova della simulazione è insufficiente, la plusvalenza deve essere calcolata sulla base del corrispettivo risultante dall'atto, salvo ulteriori elementi probatori validi.

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