Decreto ministeriale n. 0000149 del 24/06/2022
Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene sul regime di aggiornamento della carta di circolazione per alcune modifiche costruttive e funzionali dei veicoli. In particolare sostituisce la parte 1 dell'allegato A del decreto MIT 8 gennaio 2021, ampliando l'elenco delle modifiche che non richiedono visita e prova ai sensi dell'articolo 78 del codice della strada. Tra queste rientrano, tra l'altro, la sostituzione del serbatoio GPL, l'installazione o rimozione del gancio di traino, i doppi comandi per esercitazioni di guida, alcuni adattamenti per conducenti disabili e l'installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento DM 10 gennaio 2013, n. 20.
Integrazione dell'allegato A del decreto MIT 8 gennaio 2021 sulle modifiche ai veicoli esonerate da visita e prova
Integrazione dell'allegato A del DM 8 gennaio 2021 sulle modifiche ai veicoli esenti da visita e prova
Il decreto ministeriale interviene in materia di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del codice della strada, dando attuazione all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La finalità è ampliare e aggiornare l'elenco delle modifiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali l'annotazione in carta di circolazione non richiede visita e prova.
Base normativa e coordinamento con la disciplina previgente
Il provvedimento richiama il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare l'articolo 78, comma 1, che disciplina le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e il relativo aggiornamento documentale. Richiama inoltre il DM 8 gennaio 2021, recante "Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione", nonché il decreto direttoriale 5 novembre 2021 di adeguamento di tale disciplina. Il nuovo decreto si colloca quindi come intervento puntuale di modifica dell'allegato tecnico già esistente.
Contenuto dispositivo
L'articolo unico stabilisce che l'allegato "A", parte 1, del DM 8 gennaio 2021 è sostituito integralmente dal testo allegato al decreto. La parte sostituita reca la rubrica "Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova".
Modifiche ammesse senza visita e prova
L'elenco aggiornato comprende le seguenti ipotesi:
- sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
- installazione o rimozione del gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 e N1;
- installazione, in sostituzione, dell'attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati a essere trainati da veicoli M1 e N1;
- installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
- installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili, tra cui:
- pomello al volante;
- centralina comandi servizi;
- inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
- spostamento delle leve dei comandi servizi, quali luci e tergicristalli;
- specchio retrovisore grandangolare interno;
- specchio retrovisore aggiuntivo esterno;
- installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al DM 10 gennaio 2013, n. 20.
Effetti pratici per operatori e amministrazioni
L'intervento incide sull'operatività degli uffici della motorizzazione e degli operatori del settore, perché amplia le trasformazioni veicolari che possono essere regolarizzate con semplice aggiornamento della carta di circolazione, senza sottoposizione a visita e prova. Ne deriva una semplificazione procedurale per proprietari di veicoli, installatori, officine e amministrazioni competenti, in particolare per gli interventi relativi a dispositivi di traino, impianti GPL, doppi comandi, adattamenti per conducenti disabili e sistemi ruota.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto si fonda sull'articolo 78, comma 1, del codice della strada e sull'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che autorizza il Ministro a modificare l'allegato A del DM 8 gennaio 2021 per includere anche i sistemi ruota previsti dal DM 10 gennaio 2013, n. 20.
Sostituzione dell'allegato A, parte 1
L'articolo unico dispone la sostituzione integrale dell'allegato A, parte 1, del DM 8 gennaio 2021, relativo alle modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova.
Elenco delle modifiche esentate da visita e prova
Tra le modifiche elencate figurano: sostituzione del serbatoio GPL per sistemi bifuel o monofuel; installazione o rimozione del gancio di traino su veicoli M1 e N1; installazione dell'attacco sferico su timoni di rimorchi O trainati da M1 e N1; installazione o rimozione dei doppi comandi; installazione o rimozione di specifici adattamenti per conducenti disabili, tra cui pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno, spostamento delle leve comandi servizi, specchio grandangolare interno e specchio retrovisore aggiuntivo esterno; installazione dei sistemi ruota previsti dal DM 10 gennaio 2013, n. 20.
Effetto operativo
L'effetto pratico è l'aggiornamento dell'elenco delle trasformazioni che possono essere annotate in carta di circolazione senza sottoporre il veicolo a visita e prova, con semplificazione degli adempimenti per proprietari, installatori e uffici della motorizzazione.
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