Salta al contenuto
Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 191 del 27/06/2022

Nel Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata prevista l’assegnazione di risorse per la realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. Il Decreto disciplina le modalità ed i requisiti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi nonché i criteri per la concessione e le condizioni per l’erogazione. Le imprese, dalle ore 09.00 del 10 luglio 2022 e fino alle ore 13.00 del 10 settembre 2022, possono presentare domanda redatta secondo l’apposito modulo allegato, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, ai sensi dell’art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.​ Con decreto numero 236 del 3 ottobre 2022 è istituita la Commissione di valutazione di cui all’art. 8, comma 1 del presente decreto. Successivamente, con decreto numero 130 del 27 maggio 2024 è stato sostituito un componente della Commissione. Con decreto numero 319 del 30 dicembre 2022 sono state approvate le graduatorie ai sensi dell’art. 7, comma 6 del presente decreto. Con Decreto numero 3 del 4 gennaio 2023 è stata disposta una correzione al Decreto dirigenziale numero 319 del 30 dicembre 2022 di approvazione delle graduatorie.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua l’art. 1, comma 2-ter e 2-quater, del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, e il decreto interministeriale n. 388 del 12 ottobre 2021, definendo le regole operative per accedere ai contributi destinati a tre tipologie di intervento: impianti di liquefazione di gas naturale, punti di rifornimento di GNL/Bio-GNL in ambito portuale e unità navali per bunkeraggio. Sono fissati requisiti tecnici minimi, documentazione da presentare, termini di domanda, criteri di valutazione comparativa, modalità di concessione ed erogazione, obblighi degli assegnatari, garanzie fideiussorie, ipotesi di proroga, variante, revoca e recupero. Il regime è impostato in coerenza con il GBER, con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e con il principio DNSH.

Disciplinate modalità, requisiti e criteri per i contributi a impianti di liquefazione GNL/Bio-GNL, punti di rifornimento portuali e unità navali di bunkeraggio

Contributi per impianti GNL/Bio-GNL, punti di rifornimento portuali e unità navali di bunkeraggio

Il decreto ministeriale disciplina l’accesso ai contributi previsti dall’art. 1, comma 2-ter e 2-quater, del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coordinamento con il decreto interministeriale n. 388 del 12 ottobre 2021. L’intervento si inserisce nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, richiamando il Regolamento (UE) n. 651/2014, la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e il principio DNSH di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Base normativa e finalità

Il provvedimento completa la disciplina di settore definendo:

  • le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi;
  • i requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti;
  • i parametri tecnici minimi degli interventi;
  • i criteri di valutazione e graduatoria;
  • le condizioni di concessione, erogazione, sospensione, revoca e recupero.

La finalità dichiarata è favorire investimenti per la decarbonizzazione dei trasporti, in particolare nel comparto marittimo, mediante infrastrutture e mezzi idonei a sostenere la filiera del GNL e del Bio-GNL.

Tipologie di intervento finanziabili

Le domande possono riguardare tre tipologie di intervento:

  • Tipologia A: realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale, anche bio-gas, nel territorio nazionale;
  • Tipologia B: realizzazione di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con relative capacità di stoccaggio;
  • Tipologia C: acquisto di unità navali destinate ad attività di bunkeraggio per rifornimento mobile di GNL e Bio-GNL in ambito portuale.

È consentita una domanda cumulativa per più tipologie, purché ciascun intervento sia documentato in modo autonomo e completo.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente via PEC alla Direzione generale competente, utilizzando il modello “DOMANDA DI AMMISSIONE”. La PEC deve riportare nell’oggetto la dicitura prevista dal decreto n. 388 del 12 ottobre 2021 e indicare i dati identificativi del richiedente; per le forme associate devono essere indicati tutti i partecipanti.

Le domande condizionate, tardive, alternative o formulate in termini diversi sono escluse.

Requisiti specifici per gli interventi

Per la tipologia A sono richiesti, tra l’altro:

  • stato autorizzativo dettagliato e prova del mancato avvio dei lavori;
  • disponibilità giuridica dell’area o promessa di acquisto/disponibilità;
  • ubicazione, salvo l’eccezione per gli impianti destinati esclusivamente alla liquefazione di bio-gas, in zona assistita della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
  • data di inizio lavori, contratto di realizzazione o esecuzione in proprio;
  • relazione tecnica con requisiti minimi di impianto, tra cui pretrattamento, liquefazione, stoccaggio, baia di carico, eventuale unità di generazione, capacità produttiva minima di 20.000 t/anno di GNL o 5.000 t/anno di BioGNL, stoccaggio minimo di 50 tonnellate, operatività almeno decennale, elevati standard di sicurezza e conformità DNSH.

Per la tipologia B sono richiesti, tra l’altro:

  • stato autorizzativo e mancato avvio dei lavori;
  • individuazione catastale e disponibilità o concessione dell’area portuale;
  • data di inizio lavori e contratto di realizzazione o esecuzione in proprio;
  • relazione tecnica con requisiti minimi, tra cui serbatoio criogenico, pompa sommersa, distributore, capacità di stoccaggio di almeno 80 m3, inserimento stabile nel sedime portuale o presso rigassificatori esistenti, standard di sicurezza e sostenibilità DNSH;
  • descrizione di barriere fisiche, compatibilità logistica, fabbisogno di bunkeraggio, accessibilità e tipologia delle imbarcazioni servite.

Per la tipologia C sono richiesti, tra l’altro:

  • qualifica di impresa armatoriale;
  • relazione sulla domanda/offerta di GNL e Bio-GNL e sugli scenari operativi dell’unità navale;
  • intese con MIT e Autorità di sistema portuale sui bacini di competenza dei porti interessati;
  • impegno a far operare l’unità per cinque anni tramite imprese di navigazione con stabile organizzazione in Italia;
  • assenza di altre agevolazioni incompatibili e, se del caso, assenza di ordini di recupero pendenti;
  • prova che le unità siano di nuova costruzione e idonee al bunkeraggio nave-nave, certificate da organismo autorizzato;
  • relazione tecnica con requisiti minimi, tra cui portata compresa tra 1.500 e 7.500 m3, elevati standard di sicurezza, compatibilità con terminali di rigassificazione e diverse categorie di navi, sistema di alimentazione a uno o due combustibili con almeno uno a basso impatto ambientale e rispetto DNSH.

Termini di presentazione e cronoprogrammi

Le domande potevano essere presentate dalle ore 09.00 del 10 luglio 2022 alle ore 13.00 del 10 settembre 2022.

I cronoprogrammi devono suddividere l’intervento in fasi e attività. In via ordinaria:

  • per le tipologie A e B i lavori devono concludersi entro il 31 marzo 2026;
  • per la tipologia C i lavori devono concludersi entro il 31 marzo 2025.

È prevista, solo se strettamente necessaria per utilizzare integralmente le risorse disponibili e previa adeguata motivazione, la possibilità di ammettere con riserva interventi con conclusione successiva, nei limiti del tempo strettamente necessario.

Requisiti dei richiedenti

I richiedenti devono essere operatori economici singoli o associati, operatori UE con organizzazione stabile in Italia o imprese armatoriali. Devono inoltre essere in regola sotto il profilo soggettivo e oggettivo, tra cui:

  • assenza di condanne per un ampio catalogo di reati ostativi;
  • assenza di cause antimafia;
  • iscrizione al Registro delle imprese e attività coerente;
  • assenza di procedure concorsuali;
  • regolarità fiscale e contributiva;
  • adeguata capacità economico-finanziaria, con fatturato annuo minimo per ciascun esercizio pari almeno al costo complessivo dell’intervento;
  • assenza di sanzioni interdittive e di gravi violazioni in materia di lavoro e sicurezza;
  • assenza di situazioni di controllo o collegamento tali da imputare più domande a un unico centro decisionale;
  • per gli impianti di liquefazione di biogas o non esclusivamente di biogas, rispetto delle condizioni specifiche sulla localizzazione e sulla finalità del contributo.

Istruttoria, valutazione e graduatoria

L’istruttoria verifica requisiti, documentazione e parametri tecnici. Le carenze formali e sostanziali possono essere sanate entro 15 giorni, pena la decadenza.

Le domande ammissibili sono ordinate secondo l’ordine cronologico di ricezione, distinto per tipologia di intervento. La graduatoria finale è predisposta da una Commissione di valutazione.

La valutazione avviene sulla base di giudizi da alto a basso e di tre criteri principali:

  • qualità del progetto dell’intervento, con indicatori di innovatività e validità tecnica;
  • impatto sulla filiera produttiva del territorio, con attenzione a potenzialità economica e ricadute sulla capacità produttiva e sui costi;
  • contributo all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale, in particolare alla diffusione e all’utilizzo del GNL e Bio-GNL nel trasporto marittimo.

Il decreto stabilisce coefficienti e punteggi massimi per ciascun criterio fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Concessione, accettazione ed erogazione del contributo

La concessione è subordinata alla dichiarazione di accettazione del contributo entro 10 giorni dalla comunicazione, con allegazione del cronoprogramma. L’accettazione comporta anche l’impegno a coprire la quota di spesa non finanziata.

Entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione l’assegnatario deve presentare una garanzia definitiva tramite polizza bancaria o assicurativa di importo pari al contributo richiesto. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo del d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, avere durata fino a 120 giorni dopo il termine di conclusione previsto, essere escutibile a prima richiesta e contenere le rinunce e gli impegni indicati dal decreto.

L’erogazione avviene in tre fasi:

  • 20% a titolo di anticipazione all’avvio lavori;
  • 60% in massimo 5 rate sui SAL;
  • 20% a saldo entro 120 giorni dalla conclusione dell’intervento.

La rendicontazione richiede documentazione contabile e tecnica sui SAL; in caso di spesa inferiore, il contributo è ridotto proporzionalmente; se l’anticipazione supera la spesa effettiva, la differenza va restituita. La Commissione approva la rendicontazione e può proporre rideterminazioni o revoca.

Obblighi dell’assegnatario, subentro e controlli

Gli assegnatari devono usare la PEC per tutte le comunicazioni, avviare e realizzare l’intervento secondo il cronoprogramma, mantenere i requisiti, adottare contabilità separata, conservare la documentazione per 6 anni, consentire controlli, comunicare variazioni societarie e non ricevere altri contributi per il medesimo intervento.

Il subentro è possibile in caso di operazioni societarie o trasferimenti d’azienda, purché il nuovo soggetto possieda i requisiti e si impegni a proseguire l’attività e gli obblighi; la domanda va presentata entro 15 giorni dalla registrazione dell’atto.

Sono previste sospensioni dell’erogazione in presenza di elementi che facciano dubitare del raggiungimento dell’interesse pubblico, di contenziosi incidenti sulla legittimità del rapporto, di procedure concorsuali o di altri fatti pregiudizievoli.

Proroghe, varianti, revoca e recupero

Il termine di realizzazione può essere prorogato per ragioni motivate e documentate, su proposta della Commissione. Le varianti sono ammesse solo se non sostanziali; le variazioni di spesa inferiori o uguali al 5% per singola voce non richiedono preventiva autorizzazione. Le varianti non possono aumentare il contributo e non devono ridurre la spesa sostenuta oltre il 40% del contributo, altrimenti scatta la revoca.

Il contributo può essere annullato o revocato per rinuncia, esito negativo della rendicontazione, false dichiarazioni, mancato rispetto delle condizioni per il subentro, impedimento ai controlli, grave negligenza, violazioni del decreto n. 388/2021 o del GBER, o altre condotte che compromettano l’intervento. Le somme indebitamente percepite sono recuperate anche tramite escussione della garanzia fideiussoria.

Trattamento dei dati

I dati personali sono trattati dalla Direzione competente per finalità istituzionali connesse alla gestione delle procedure contributive, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento è la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il decreto disciplina le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di contributo e i criteri per la concessione e l’erogazione, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del decreto interministeriale n. 388 del 12 ottobre 2021. Il quadro normativo richiama il Piano nazionale per gli investimenti complementari, il finanziamento del rinnovo delle flotte verdi e le risorse destinate alla decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Tipologie di intervento finanziabili

Sono ammessi tre ambiti: impianti di liquefazione di gas naturale anche bio-gas; punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con relative capacità di stoccaggio; acquisto di unità navali destinate al bunkeraggio per servizi di rifornimento mobile in porto. È ammessa una domanda cumulativa per più tipologie, purché ciascuna sia adeguatamente documentata.

Requisiti tecnici e documentazione

Per ciascuna tipologia il decreto stabilisce condizioni tecniche minime molto dettagliate, tra cui capacità produttive e di stoccaggio minime per gli impianti, configurazione minima dei punti di rifornimento, requisiti prestazionali e costruttivi delle unità navali, nonché obbligo di dimostrare la maturità progettuale, la sicurezza, la sostenibilità ambientale e il rispetto del DNSH. Le domande devono essere corredate da relazioni tecniche, cronoprogrammi, titoli di disponibilità delle aree o delle unità, dichiarazioni su stato autorizzativo e costi.

Procedura, graduatoria ed erogazione

Le domande vanno presentate via PEC in un arco temporale definito, sono istruite dalla Direzione e valutate anche da una Commissione, che forma la graduatoria sulla base di criteri qualitativi relativi a innovatività, validità tecnica, impatto sulla filiera e contributo alla sostenibilità. Il contributo è erogato in tre fasi: anticipo del 20%, fino al 60% in stati di avanzamento e saldo del 20% a conclusione, subordinatamente a garanzia fideiussoria e rendicontazione.

Obblighi, controlli e revoche

Il provvedimento impone numerosi obblighi all’assegnatario: uso della PEC, rispetto del cronoprogramma, mantenimento dei requisiti, contabilità separata, conservazione documentale, controlli e informazione sulle variazioni societarie. Sono previste ipotesi di sospensione, proroga, varianti non sostanziali, revoca, annullamento e recupero delle somme, anche tramite escussione della garanzia, in caso di inadempimenti, false dichiarazioni, mancata realizzazione o violazioni del regime di aiuti.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimofinanziamenti e contributiopere pubbliche e infrastruttureambientaleportualità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.