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Ordinanza

Ordinanza n. 2813/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1168/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1168/2025, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il ricorso non era corredato dei documenti necessari a verificare il titolo giudiziale e i presupposti di ammissibilità: copia conforme della sentenza con prova del passaggio in giudicato, prova della sua notificazione ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e dichiarazione circa la persistenza dell’interesse, anche in relazione a eventuali adempimenti dell’amministrazione nelle more.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente il ricorso né accertato l’inadempimento. Ha disposto un’integrazione istruttoria, assegnando al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare: copia conforme della sentenza corredata della prova del passaggio in giudicato; prova della notificazione della sentenza, in formato .eml se eseguita via PEC, per documentare il rispetto del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, indicato come condizione di ammissibilità; dichiarazione sulla persistenza dell’interesse alla decisione. Il TAR ha avvertito che, in mancanza degli adempimenti, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • artt. 63 ss. c.p.a.

    Ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente

    Il TAR dispone l’acquisizione della documentazione necessaria all’istruttoria del ricorso, esercitando i poteri istruttori richiamati dagli artt. 63 e seguenti c.p.a.

  • art. 73 c.p.a.

    prova della notifica della sentenza (in formato .eml, in caso di notifica a mezzo PEC), al fine di documentare il rispetto del termine di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, che è condizione di ammissibilità del ricorso, del che si dà avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;

    Il TAR segnala, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la necessità di documentare il rispetto del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, qualificato come condizione di ammissibilità del ricorso.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente: - copia conforme all’originale della sentenza della cui ottemperanza di cui si tratta, corredata della prova del passaggio in giudicato;

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve documentare il titolo giudiziale di cui chiede l’esecuzione e la sua formazione in giudicato; nel caso concreto il TAR ha richiesto copia conforme della sentenza e prova del passaggio in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    prova della notifica della sentenza (in formato .eml, in caso di notifica a mezzo PEC), al fine di documentare il rispetto del termine di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, che è condizione di ammissibilità del ricorso, del che si dà avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;

    Il rispetto del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, da documentare mediante la prova della notificazione della sentenza, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve documentare la sentenza di cui chiede l’esecuzione e il relativo passaggio in giudicato; quando la disciplina applicabile richiede la notificazione del titolo, deve inoltre produrne la prova per consentire la verifica del rispetto del termine che costituisce condizione di ammissibilità.
  • Se il giudice assegna un termine perentorio per integrare la documentazione e dichiarare la persistenza dell’interesse, la mancata ottemperanza può comportare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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