Sentenza n. 1434/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza della Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata della Città di Torino emessa in data 19 febbraio 2024, prot. ed. n. 2020-4-295, ord. n. 221/2023, notificata a mezzo PEC alla società in data 20 febbraio 2024; nonché; di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato e/o connesso, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ripristino relativa a opere edilizie ritenute abusive o difformi e alla destinazione d'uso dell'immobile
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di ripristino, contestando tutti i cinque rilievi posti a fondamento del provvedimento: la fusione di sei locali commerciali e del relativo interrato, con modifiche delle tramezzature e dei collegamenti verticali; le difformità del basso fabbricato rispetto all'ultimo progetto assentito, riguardanti il numero delle campate, le vetrine, gli ingressi, i prospetti e le quote dei solai; le difformità relative al numero, alle dimensioni e alla superficie complessiva dei bagni al piano interrato; nonché la destinazione d'uso in corso, individuata nel commercio online al dettaglio e all'ingrosso. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento parziale in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, espungendo il quinto rilievo dall'ordinanza. Le residue opere sono state successivamente sanate mediante SCIA in sanatoria, seguita dal referto amministrativo di archiviazione. La società ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese; il Comune ha concordato sul superamento dell'ordinanza, ma ha sostenuto che, quanto ai primi quattro rilievi, ricorresse soltanto la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha distinto gli effetti processuali delle sopravvenienze. Quanto al quinto rilievo, relativo alla destinazione d'uso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune lo aveva rimosso con annullamento parziale in autotutela, soddisfacendo integralmente l'interesse azionato con riferimento a tale parte dell'ordinanza. Quanto ai primi quattro rilievi edilizi, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: la successiva SCIA in sanatoria e l'archiviazione amministrativa avevano modificato la situazione di fatto e di diritto, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione, senza integrare una formale e integrale soddisfazione della pretesa mediante ritiro dell'atto. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'interesse al ricorso viene meno quando sopravvengano provvedimenti modificativi o innovativi riguardanti gli aspetti contestati, anche se non pienamente satisfattivi. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito processuale in rito.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento parziale ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/90
Il Comune ha utilizzato l'autotutela decisoria per espungere dall'ordinanza il quinto rilievo relativo alla destinazione d'uso; tale intervento ha determinato, per quella parte, la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio in rito in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla definizione processuale della controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata mediante un proprio intervento, rendendo non più attuale la controversia con riferimento alla parte interessata.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando nuovi provvedimenti o fatti modificano la situazione giuridica o fattuale relativa all'atto impugnato, facendo venir meno l'interesse attuale alla sua rimozione anche senza una piena soddisfazione della pretesa del ricorrente.
- Quando le sopravvenienze incidono solo su alcuni autonomi profili dell'atto impugnato, il giudice deve distinguere le diverse cause di definizione del giudizio, dichiarando la cessazione della materia del contendere per i profili integralmente soddisfatti e l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per quelli divenuti privi di attualità per altra ragione.
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