DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge modifica in modo incisivo la legge sulla cittadinanza, limitando i riconoscimenti per chi è nato all’estero e possiede altra cittadinanza, con regole transitorie per domande e giudizi già avviati al 27 marzo 2025. Introduce nuove condizioni per la cittadinanza dei minori, il riacquisto per ex cittadini e alcune misure per oriundi e stranieri di origine italiana. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Riforma urgente della cittadinanza italiana
Riforma urgente della cittadinanza italiana
Il decreto-legge interviene in modo organico sulla disciplina della cittadinanza italiana, con l’obiettivo di restringere la trasmissione automatica ai nati all’estero e di introdurre criteri più stringenti di collegamento effettivo con la Repubblica. Prevede anche regole transitorie, modifiche al contenzioso e disposizioni su acquisto e riacquisto della cittadinanza in casi specifici.
Limitazioni al riconoscimento della cittadinanza per nati all’estero
Per le persone nate all’estero e in possesso di altra cittadinanza, la norma stabilisce che esse sono considerate come non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, anche se nate prima dell’entrata in vigore del decreto, salvo il ricorrere di specifiche eccezioni.
Restano esclusi dal nuovo divieto i casi in cui:
- lo stato di cittadino sia già stato riconosciuto, secondo la normativa vigente al 27 marzo 2025, a seguito di domanda presentata all’ufficio consolare o al sindaco competente entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;
- la domanda sia stata presentata nel giorno fissato da un appuntamento comunicato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;
- la cittadinanza sia stata accertata con sentenza o altro provvedimento giudiziale, su domanda presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;
- un ascendente di primo o secondo grado possieda, o abbia posseduto fino alla morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
La lettera relativa a un’ulteriore eccezione è stata successivamente soppressa.
Cittadinanza dei minori e acquisto per dichiarazione
Viene ampliata la disciplina della cittadinanza dei minori stranieri o apolidi figli di cittadini per nascita. Il minore diventa cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto e ricorre uno di questi requisiti:
- il minore risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione;
- la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita oppure dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Il soggetto che ha acquistato la cittadinanza in questo modo può rinunciarvi, una volta maggiorenne, se è in possesso di altra cittadinanza.
Per i minorenni già presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, figli di cittadini per nascita rientranti nelle ipotesi transitorie, la dichiarazione può essere presentata entro il 31 maggio 2029, alle 23:59, ora di Roma.
Cittadinanza per residenza e stranieri di origine italiana
Per l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi, la norma modifica i requisiti della residenza legale in Italia. In particolare:
- per alcune categorie, è richiesto che la residenza legale in Italia duri almeno due anni;
- è introdotta una specifica ipotesi per lo straniero nato nel territorio della Repubblica, che può accedere se vi risiede legalmente da almeno tre anni.
Inoltre, per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi, viene consentito, fuori quota e con specifica procedura, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e cittadino di uno Stato individuato con decreto ministeriale tra quelli di rilevanti flussi di emigrazione italiana.
Riacquisto della cittadinanza e oneri economici
Per chi ha perduto la cittadinanza in base alla legge del 1912, il decreto consente il riacquisto mediante dichiarazione resa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, purché l’interessato sia nato in Italia oppure vi sia stato residente per almeno due anni continuativi.
È inoltre previsto un diritto consolare di 250 euro per la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza.
Controversie giudiziarie e onere della prova
Nelle controversie sull’accertamento della cittadinanza italiana viene chiarito che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Viene inoltre posto a carico di chi domanda l’accertamento della cittadinanza l’onere di allegare e provare l’inesistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
Decorrenza ed efficacia temporale
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alcune disposizioni hanno invece effetti o finestre temporali specifiche:
- soglia del 27 marzo 2025 alle ore 23:59 per le domande e i procedimenti già avviati che restano disciplinati dalla normativa previgente;
- finestra dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027 per il riacquisto della cittadinanza;
- termine del 31 maggio 2029 per le dichiarazioni relative ad alcuni minori già minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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