DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto rinvia i termini per stipulare le polizze obbligatorie contro calamità naturali ed eventi catastrofali previste dalla legge n. 213/2023: al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per micro e piccole imprese, mentre per le grandi imprese resta il termine originario. Aggiorna anche regole su beni assicurabili, valore assicurato, limiti di copertura, controlli sui premi e beni di terzi.
Proroga degli obblighi di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese
Proroga degli obblighi di assicurazione contro i rischi catastrofali
Il decreto-legge interviene sulla disciplina delle polizze catastrofali introdotta dalla legge di bilancio 2024, differendo i termini di stipula per alcune categorie di imprese e precisando vari aspetti applicativi della copertura assicurativa obbligatoria. L’intervento nasce dall’esigenza di concedere più tempo alle imprese per adeguarsi e confrontare le offerte di mercato.
Ambito temporale e proroga dei termini
L’obbligo di stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni d’impresa è differito come segue:
- per le imprese di medie dimensioni: al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese: al 31 dicembre 2025;
- per le grandi imprese: resta fermo il termine originario previsto dalla legge n. 213/2023.
Per le imprese rientranti nella proroga, la disciplina collegata dell’articolo 1, comma 102, della legge n. 213/2023 si applica dalla stessa data in cui sorge l’obbligo assicurativo. Per le grandi imprese, invece, essa si applica decorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.
Criteri dimensionali delle imprese
Ai fini del differimento, le imprese sono distinte secondo le definizioni richiamate dalla normativa europea e dal regolamento attuativo:
- medie, piccole e microimprese secondo la raccomandazione 2003/361/CE;
- grandi imprese secondo la direttiva delegata (UE) 2023/2775 e il regolamento attuativo del MEF.
Valore dei beni da assicurare e beni assicurabili
La legge precisa che, per determinare il valore dei beni da assicurare, occorre considerare:
- il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile;
- il costo di rimpiazzo dei beni mobili;
- il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
È inoltre stabilito che l’assicuratore è tenuto ad assicurare solo:
- gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio;
- gli immobili ultimati in un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio;
- gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili secondo tali criteri non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione finanziaria con risorse pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Limiti di copertura e gruppi societari
Viene precisato che alcuni limiti previsti dalla disciplina originaria non si applicano:
- alle grandi imprese;
- alle società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., quando alla data di chiusura del bilancio possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti previsti;
- purché sia stipulato un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
Controlli sui premi assicurativi
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, svolge funzioni di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese obbligate, per prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi. L’attività deve essere svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Beni di terzi impiegati nell’attività d’impresa
Se l’imprenditore assicura, per adempiere all’obbligo, beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività e non già coperti da analoga assicurazione, deve comunicare al proprietario l’avvenuta stipula della polizza. In tal caso:
- l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene;
- il proprietario deve usare le somme per ripristinare i beni danneggiati o la loro funzionalità;
- se il proprietario non adempie, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma per lucro cessante nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario;
- per premio e spese del contratto, nonché per le somme dovute all’imprenditore, quest’ultimo ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, c.c.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e viene presentato alle Camere per la conversione in legge.
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