Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2779

Regolamento delegato (UE) 2023/2779 della Commissione, del 6 settembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui all’articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Normativa europea32023R2779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) n. 575/2013 precisando quando un soggetto deve essere qualificato come appartenente al sistema bancario ombra. La disciplina è funzionale alla misurazione e al controllo delle esposizioni degli enti verso soggetti che svolgono attività simili a quelle bancarie ma non sono sottoposti a un quadro prudenziale sufficientemente comparabile. Il testo include sia criteri positivi di individuazione sia numerose esclusioni, con particolare attenzione a fondi comuni monetari, fondi di investimento alternativi e soggetti di paesi terzi. L’atto è direttamente applicabile ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Criteri tecnici per identificare i soggetti del sistema bancario ombra ai fini del calcolo delle esposizioni ex articolo 394 del CRR.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che, ai fini dell’articolo 394, devono individuare i soggetti del sistema bancario ombra verso cui hanno esposizioni. Rileva per i soggetti che prestano servizi o svolgono attività bancarie non autorizzati né vigilati ai sensi della normativa UE elencata nell’allegato, per gli OICVM autorizzati come fondi comuni monetari e per taluni fondi di investimento alternativi che soddisfano specifiche condizioni. Sono esclusi, tra gli altri, gli enti finanziari trattati secondo l’articolo 119, paragrafo 5, CRR, i soggetti esclusi o esentati da taluni atti UE indicati nel regolamento, i soggetti di gruppi non finanziari con intermediazione creditizia infragruppo limitata, i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata di un ente, nonché taluni soggetti di paesi terzi che rispettano i criteri di vigilanza o equivalenza previsti. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra

Il regolamento delegato (UE) 2023/2779 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) specificando, in attuazione dell’articolo 394, paragrafo 2, i criteri con cui gli enti devono identificare i soggetti del sistema bancario ombra. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è contenere i rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività simili a quelle bancarie svolte fuori da un adeguato perimetro di autorizzazione e vigilanza.

Finalità e ratio della disciplina

Il testo muove dall’assunto che la regolazione e la vigilanza prudenziale attenuano i rischi del sistema bancario ombra; di conseguenza, i soggetti già sottoposti a un regime prudenziale comparabile non devono essere ricompresi in tale categoria. Al contempo, il regolamento valorizza le evidenze emerse durante la crisi COVID-19, in particolare per i fondi comuni monetari, e considera rilevanti i rischi aggiuntivi generati da taluni fondi di investimento alternativi con leva o attività creditizia significativa.

Soggetti individuati come sistema bancario ombra

L’articolo 1, paragrafo 1, impone agli enti di individuare come soggetti del sistema bancario ombra tre grandi categorie:

  • i soggetti che prestano servizi bancari o svolgono attività bancarie ai sensi dell’articolo 2, purché non siano autorizzati né vigilati in base agli atti UE elencati nell’allegato;
  • gli OICVM, come definiti dalla direttiva 2009/65/CE, quando siano autorizzati come fondi comuni monetari ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1131;
  • i fondi di investimento alternativi, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: autorizzazione come fondo comune monetario; uso sostanziale della leva finanziaria ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 231/2013; assenza, nel regolamento interno o atto costitutivo, di un divieto di concedere prestiti nel normale svolgimento dell’attività o di acquistare esposizioni da finanziamenti di terzi per proprio conto.

Esclusioni e soggetti non rilevanti

L’articolo 1, paragrafo 2, esclude espressamente varie categorie, che gli enti non devono qualificare come soggetti del sistema bancario ombra. Tra queste rientrano:

  • gli enti finanziari le cui esposizioni sono trattate ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 5, CRR;
  • i soggetti esclusi o esentati dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE, del regolamento (UE) n. 648/2012, della direttiva 2009/138/CE o del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • i soggetti appartenenti a gruppi non finanziari la cui attività principale consiste nell’intermediazione creditizia per l’impresa madre, per le proprie filiazioni o per altre filiazioni dell’impresa madre;
  • i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata di un ente;
  • i soggetti stabiliti in paesi terzi che soddisfino una delle condizioni indicate dal regolamento: vigilanza secondo i principi fondamentali di Basilea; equivalenza del regime regolamentare del paese terzo rispetto a quello UE per soggetti di quel tipo; inclusione nella vigilanza consolidata di un ente di paese terzo vigilato secondo i principi fondamentali di Basilea.

Cosa si intende per servizi e attività bancari

L’articolo 2 chiarisce il contenuto della nozione di servizi e attività bancari rilevanti per l’articolo 1. Vi rientrano le attività elencate nell’allegato I, punti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10, della direttiva 2013/36/UE, nonché ogni altro servizio o attività che comporti trasformazione delle scadenze, trasformazione della liquidità, leva finanziaria o trasferimento del rischio di credito. La compensazione, come definita dall’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, è espressamente esclusa.

Ambito normativo richiamato dall’allegato

L’allegato elenca gli atti dell’Unione rilevanti sia per determinare i soggetti autorizzati e vigilati che non devono essere considerati shadow banking, sia per le regole di equivalenza dei paesi terzi. Tra gli atti richiamati figurano il CRR, la direttiva CRD, la normativa su imprese di investimento, mercati degli strumenti finanziari, controparti centrali, servizi di pagamento, moneta elettronica, assicurazioni, enti pensionistici, risanamento e risoluzione, OICVM, fondi di investimento alternativi, fondi di investimento europei a lungo termine, fondi europei per l’imprenditoria sociale e fondi europei per il venture capital.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra

Gli enti devono considerare soggetti del sistema bancario ombra: (i) i soggetti che prestano servizi bancari o svolgono attività bancarie di cui all’articolo 2 e non sono autorizzati né vigilati secondo gli atti UE elencati nell’allegato; (ii) gli OICVM definiti dalla direttiva 2009/65/CE quando sono autorizzati come fondi comuni monetari ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131; (iii) i fondi di investimento alternativi, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, se ricorre una delle condizioni previste: autorizzazione come fondo comune monetario, uso sostanziale della leva finanziaria, oppure assenza di divieto nel regolamento interno o atto costitutivo di concedere prestiti nel normale svolgimento dell’attività o acquistare esposizioni da finanziamenti di terzi per proprio conto.

Esclusioni dall’individuazione come soggetti del sistema bancario ombra

Non vanno individuati come shadow banking subjects gli enti finanziari trattati come enti ai fini dell’articolo 119, paragrafo 5, CRR; i soggetti esclusi o esentati dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE, del regolamento (UE) n. 648/2012, della direttiva 2009/138/CE o del regolamento (UE) n. 575/2013; i soggetti di gruppi non finanziari che svolgono principalmente intermediazione creditizia per l’impresa madre o per altre filiazioni; i soggetti inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente; e determinati soggetti stabiliti in paesi terzi che siano vigilati secondo i principi fondamentali di Basilea, che beneficino di equivalenza regolamentare, o che siano inclusi nel consolidamento prudenziale di un ente di paese terzo vigilato secondo tali principi.

Definizione di servizi e attività bancari rilevanti

Ai fini dell’articolo 1, sono servizi e attività bancari quelli elencati nell’allegato I, punti 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10, della direttiva 2013/36/UE, nonché qualsiasi altro servizio o attività che comporti trasformazione delle scadenze, trasformazione della liquidità, leva finanziaria o trasferimento del rischio di credito.

Esclusione della compensazione

Non costituiscono servizi e attività bancari, in deroga alla definizione generale, le attività e i servizi di compensazione ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialebanchefondi di investimentostabilità finanziariamercati finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.