Regolamento (UE) 2023/1700
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1700 della Commissione del 6 settembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli, tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato reintroduce l’autorizzazione per diverse zone che hanno fornito garanzie ritenute adeguate dalla Commissione; dall’altro sospende o mantiene restrizioni per specifiche zone del Regno Unito interessate da nuovi focolai in Scozia. Le modifiche operano mediante sostituzione e integrazione delle voci contenute negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. L’intervento è motivato dall’esigenza di tutelare lo stato sanitario dell’Unione ed evitare perturbazioni inutili degli scambi.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi verso l’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché dei prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna, provenienti dai paesi terzi e dalle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), con aggiornamento delle sospensioni e delle riammissioni all’ingresso nell’UE. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1700 interviene sul sistema europeo di regionalizzazione previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e attuato dal regolamento delegato (UE) 2020/692 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. In particolare, aggiorna gli allegati V e XIV di quest’ultimo per riflettere l’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in alcuni paesi terzi.
La logica dell’atto è duplice: da un lato reintroduce o conferma l’ammissibilità di diverse zone che hanno superato le condizioni di sospensione; dall’altro introduce nuove restrizioni per specifiche aree del Regno Unito interessate da focolai recenti. La Commissione sottolinea l’esigenza di tutelare lo stato sanitario dell’Unione e di evitare perturbazioni inutili degli scambi.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale:
- il regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1;
- il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate partite;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati.
Gli allegati V e XIV del regolamento 2021/404 sono quelli rilevanti per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché per prodotti a base di carne ottenuti da tali specie.
Focolai e valutazione della Commissione
La Commissione prende atto delle notifiche ricevute:
- Regno Unito: tre focolai in Scozia, nelle aree amministrative di Angus, Dumfries e Galloway e isola di Lewis, confermati tra il 17 e il 22 agosto 2023;
- Canada: un focolaio in Alberta, confermato il 20 settembre 2022;
- Cile: cinque focolai in stabilimenti avicoli nelle regioni del Bio-bío e del Maule, confermati tra il 19 marzo e il 20 aprile 2023;
- Regno Unito: un focolaio nella contea del Kent, confermato il 20 luglio 2023;
- Stati Uniti: 21 focolai in Colorado e Pennsylvania, confermati tra il 1° febbraio e il 28 marzo 2023.
Per tutti i paesi interessati la Commissione considera rilevanti le misure adottate, in particolare:
- politica di abbattimento totale;
- pulizia e disinfezione degli stabilimenti infetti;
- istituzione di zone soggette a restrizioni, nel caso del Regno Unito.
Modifiche all’allegato V: pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato V riguarda le partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche interessano la parte 1, sezione B.
Per il Canada, la zona CA-2.94 viene sostituita con una nuova voce che mantiene l’autorizzazione per le categorie indicate, con data di riferimento del focolaio 20.9.2022 e termine 24.8.2023.
Per il Cile, le zone CL-2.2, CL-2.3, CL-2.5, CL-2.6 e CL-2.10 sono aggiornate, con date di riferimento dei focolai tra il 19.3.2023 e il 20.4.2023 e termine di aggiornamento al 28.8.2023.
Per il Regno Unito, la zona GB-2.308 è sostituita con indicazione del focolaio del 20.7.2023 e termine 23.8.2023. Inoltre sono aggiunte tre nuove zone restrittive:
- GB-2.315, in prossimità di Kirkcudbright, Dumfries e Galloway, Scozia, raggio 10 km, centro N54.80 W4.05;
- GB-2.316, in prossimità di Forfar, Angus, Scozia, raggio 10 km, centro N56.69 W2.87;
- GB-2.317, in prossimità di Barvas, isola di Lewis, Scozia, raggio 10 km, centro N58.35 W6.51.
Per gli Stati Uniti, numerose zone sono sostituite o aggiornate: US-2.408, US-2.416, US-2.418, US-2.422, US-2.423, US-2.427, US-2.428, US-2.429, US-2.432 fino a US-2.441, US-2.443, US-2.444 e US-2.447. Le date dei focolai vanno dal 1.2.2023 al 28.3.2023, con termini di aggiornamento generalmente fissati al 31.8.2023 o, per US-2.447, al 25.8.2023.
Modifiche all’allegato XIV: prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV riguarda i prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Anche qui le modifiche seguono la stessa logica di aggiornamento delle zone autorizzate o sospese.
Per il Canada, la zona CA-2.94 è aggiornata per le categorie POU e RAT, con riferimento al focolaio del 20.9.2022 e termine 24.8.2023, includendo anche la categoria GBM.
Per il Cile, le zone CL-2.2, CL-2.3, CL-2.5, CL-2.6 e CL-2.10 sono aggiornate analogamente, con estensione alle categorie POU, RAT e GBM e con le medesime date di riferimento e scadenza già indicate.
Per il Regno Unito, la zona GB-2.308 è aggiornata per POU, RAT e GBM; inoltre le nuove zone GB-2.315, GB-2.316 e GB-2.317 sono aggiunte anche nell’allegato XIV, sempre in relazione ai focolai scozzesi dell’agosto 2023.
Per gli Stati Uniti, le zone da US-2.408 a US-2.447 vengono aggiornate per POU, RAT e GBM, con le stesse date di riferimento dei focolai e con scadenze che, nella maggior parte dei casi, coincidono con il 31.8.2023.
Effetti applicativi
Il risultato pratico è la rimodulazione delle autorizzazioni all’importazione nell’Unione per specifiche zone dei quattro paesi terzi interessati. Per le zone ritenute nuovamente sicure, l’ingresso è riammesso o confermato; per le nuove zone colpite nel Regno Unito, l’ingresso resta sospeso per il periodo e nell’area delimitata dai nuovi perimetri di restrizione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone che gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi delle zone autorizzate o sospese per l’ingresso nell’Unione di partite avicole e prodotti correlati.
Aggiornamento delle autorizzazioni per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti
Per Canada, Cile e Stati Uniti vengono aggiornate le voci relative a numerose zone già interessate da sospensioni dovute a focolai di HPAI, con sostituzione delle righe negli allegati V e XIV e reintroduzione dell’autorizzazione all’ingresso per i prodotti indicati. Per il Regno Unito sono aggiornate le voci relative sia a precedenti focolai sia a nuovi focolai in Scozia, con conseguente revisione delle zone ammesse e delle zone soggette a restrizione.
Nuove restrizioni per focolai nel Regno Unito
A seguito della notifica di tre focolai di HPAI in Scozia, nelle aree di Angus, Dumfries e Galloway e sull’isola di Lewis, il regolamento introduce nuove zone GB-2.315, GB-2.316 e GB-2.317, ciascuna con raggio di 10 km attorno agli stabilimenti infetti, e sospende l’ingresso di partite provenienti da tali aree per i prodotti elencati negli allegati interessati.
Criteri epidemiologici e misure di controllo
La Commissione richiama le informazioni fornite dai paesi interessati sulla situazione epidemiologica e sulle misure di contenimento, in particolare l’abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione successive. Sulla base di tali informazioni, ritiene che le garanzie fornite siano adeguate, salvo per le zone del Regno Unito recentemente colpite, per le quali resta necessaria la sospensione per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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