Regolamento (UE) 2023/1699
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1699 della Commissione del 6 settembre 2023 relativo allo status dell’attapulgite come additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1699 chiarisce lo status giuridico dell’attapulgite, qualificandola come additivo per mangimi rientrante nel regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione interviene per superare incertezze classificatorie emerse presso autorità e operatori, richiamando le linee guida della raccomandazione 2011/25/UE e la funzionalità tipica della sostanza. È previsto un periodo transitorio fino al 27 settembre 2030 durante il quale l’attapulgite può continuare a essere commercializzata e utilizzata secondo le regole delle materie prime per mangimi.
Chiarisce che l’attapulgite rientra nello status di additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e disciplina un periodo transitorio di commercializzazione.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attapulgite, in quanto prodotto destinato all’alimentazione animale, nell’intera Unione europea. Rileva per autorità nazionali competenti e operatori economici coinvolti nella classificazione, immissione sul mercato e utilizzo della sostanza. È esclusa, per il periodo transitorio, l’immediata applicazione delle norme proprie degli additivi per mangimi, poiché la sostanza può continuare a essere trattata come materia prima per mangimi fino al 27 settembre 2030.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1699 – status dell’attapulgite come additivo per mangimi
Il regolamento interviene per risolvere l’incertezza sulla qualificazione dell’attapulgite nel diritto dell’Unione in materia di mangimi. La Commissione, richiamando l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, conclude che la sostanza deve essere considerata un additivo per mangimi, anche in ragione della sua funzione tecnologica e zootecnica.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione evidenzia che la classificazione incerta dell’attapulgite aveva creato difficoltà sia per le autorità nazionali incaricate dei controlli ufficiali sia per gli operatori economici. Tale incertezza può incidere sulla commercializzazione dei prodotti per mangimi nell’Unione, poiché il regime applicabile varia a seconda che una sostanza sia qualificata come additivo o come materia prima per mangimi. L’intervento mira quindi a garantire uniformità di trattamento e certezza del diritto.
Criteri utilizzati per la classificazione
La Commissione richiama le linee guida della raccomandazione 2011/25/UE per distinguere tra additivi per mangimi, materie prime per mangimi e altri prodotti. Tali linee guida impongono una valutazione caso per caso sulla base di più criteri simultanei, tra cui:
- produzione e metodo di trasformazione;
- definizione chimica;
- livello di standardizzazione o purificazione;
- sicurezza e modalità di utilizzo;
- funzionalità del prodotto.
Sulla base di tali criteri, la Commissione rileva che l’attapulgite è utilizzata soprattutto per funzioni tecnologiche nei mangimi, come legante, antiagglomerante o riduttore della contaminazione da micotossine, oppure per funzioni zootecniche, incidendo sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità. Inoltre, la sostanza presenta caratteristiche simili ad altri minerali argillosi già considerati additivi per mangimi; per coerenza, la Commissione ritiene opportuno un trattamento analogo.
Dispositivo normativo
L’articolo 1 dispone in modo espresso che l’attapulgite è un additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
L’articolo 2 introduce un regime transitorio: la sostanza può continuare a essere immessa sul mercato e utilizzata secondo le norme applicabili alle materie prime per mangimi fino al 27 settembre 2030. La previsione consente agli operatori di adeguarsi al nuovo inquadramento e, se del caso, di presentare una domanda di autorizzazione come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore mangimistico, il regolamento comporta la necessità di considerare l’attapulgite come additivo per mangimi ai fini della futura conformità regolatoria, pur potendo continuare fino al 27 settembre 2030 la commercializzazione e l’uso secondo il regime delle materie prime per mangimi. Per i professionisti, il punto centrale è la coesistenza tra qualificazione giuridica definitiva della sostanza e disciplina transitoria che rinvia gli effetti pratici completi della nuova classificazione.
Disposizioni principali
Qualificazione dell’attapulgite
L’articolo 1 stabilisce che l’attapulgite è un additivo per mangimi che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, superando le incertezze interpretative sulla sua classificazione.
Periodo transitorio di commercializzazione e utilizzo
L’articolo 2 consente che la sostanza continui a essere immessa sul mercato e utilizzata secondo le norme applicabili alle materie prime per mangimi fino al 27 settembre 2030, così da permettere l’adeguamento degli operatori e l’eventuale presentazione/gestione di una richiesta di autorizzazione come additivo per mangimi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri interpretativi richiamati dalla Commissione
Nei considerando la Commissione richiama la raccomandazione 2011/25/UE come parametro per distinguere additivi per mangimi, materie prime per mangimi e altri prodotti, valorizzando criteri quali produzione e trasformazione, definizione chimica, standardizzazione/purificazione, sicurezza, modalità d’uso e funzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 set 2023Regolamento (UE) 2023/1698
- Regolamento · 6 set 2023Regolamento (UE) 2023/1700
- Regolamento · 6 set 2023Regolamento (UE) 2023/1701
- Regolamento · 6 set 2023Regolamento (UE) 2023/1761
- Regolamento · 6 set 2023Regolamento (UE) 2023/1762
- Regolamento · 6 set 2023Regolamento (UE) 2023/2186
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →