Regolamento (UE) 2023/1762
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1762 della Commissione del 6 settembre 2023 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Sárréti kökénypálinka»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra come indicazione geografica la bevanda spiritosa "Sárréti kökénypálinka". La Commissione constata la conformità della domanda, l’assenza di opposizioni e dispone la protezione dell’indicazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Sárréti kökénypálinka" e attribuzione della relativa protezione UE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Sárréti kökénypálinka" richiesta dall’Ungheria e riguarda la registrazione e la protezione di tale denominazione nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore, che avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altre bevande o altri operatori in modo generale, ma incide sui soggetti che producono, commercializzano o tutelano la specifica indicazione geografica registrata.
Registrazione dell’indicazione geografica "Sárréti kökénypálinka"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1762 della Commissione registra l’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Sárréti kökénypálinka". L’atto si inserisce nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose previsto dal regolamento (UE) 2019/787 e rende opponibile nell’Unione la protezione della denominazione registrata.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama l’esame della domanda presentata dall’Ungheria il 6 marzo 2019, inizialmente valutata alla luce del regolamento (CE) n. 110/2008. Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/787 il 25 maggio 2019, il quadro applicabile è stato quello del nuovo regolamento, con abrogazione del capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 dall’8 giugno 2019.
La Commissione ha concluso che la domanda era conforme alla disciplina previgente e ha pubblicato i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. Non essendo pervenuta alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non sussistevano ostacoli alla registrazione.
Effetti della registrazione e protezione accordata
L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione come indicazione geografica. In forza dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, tale registrazione attribuisce alla denominazione la protezione prevista dall’articolo 21 dello stesso regolamento, con conseguente tutela a livello unionale contro usi non conformi secondo il regime applicabile alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione dell’indicazione geografica
L’articolo 1 registra l’indicazione geografica "Sárréti kökénypálinka". La registrazione comporta, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la concessione della protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.
Presupposti procedurali e assenza di opposizioni
Nei considerando si dà atto che la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Ungheria il 6 marzo 2019; che la domanda è stata ritenuta conforme al previgente regolamento (CE) n. 110/2008; che i principali requisiti della scheda tecnica sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; e che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Rapporto con la normativa previgente e nuovo quadro normativo
Il testo richiama il passaggio dal regolamento (CE) n. 110/2008 al regolamento (UE) 2019/787. In particolare, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 sulle indicazioni geografiche è stato abrogato dall’8 giugno 2019, mentre la pubblicazione dei requisiti della scheda tecnica è avvenuta conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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