Cassazione Civile, Ordinanza n. 03249/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della valida rinuncia al ricorso, regolarmente comunicata alla controparte ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, ravvisando giusti motivi nel comportamento processuale della ricorrente. Non vi è stata dunque pronuncia nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo al mancato versamento delle accise sul gasolio, in relazione a una contestata cessione di gasolio asseritamente destinato ad uso autotrazione ma, secondo la ricostruzione della sentenza, ceduto per uso domestico. La Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se validamente effettuata e regolarmente comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta al ricorso per cassazione, quando sia regolarmente comunicata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può compensare le spese di lite quando ricorrano giusti motivi desumibili dal comportamento processuale della parte rinunciante.
Come è indicizzato
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