Sentenza n. 628/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato il diniego prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di rilascio della licenza di porto d'armi a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (richiedente titolo di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il provvedimento prefettizio aveva negato l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata e il rilascio della licenza di porto d'armi, valorizzando la presenza, nel contesto familiare dell'interessato, di affini non conviventi gravati da precedenti penali e di polizia. Il TAR aveva annullato il diniego ritenendo che l'Amministrazione avesse fondato il giudizio di inaffidabilità sul solo vincolo di affinità, senza accertare l'effettiva frequentazione con i congiunti, senza esplicitare l'incidenza concreta dei precedenti, risalenti e non attinenti all'uso delle armi, sull'attuale affidabilità del richiedente e senza considerare adeguatamente l'assenza di precedenti personali e la documentazione prodotta sui casellari giudiziali dei congiunti. Il Ministero ha appellato deducendo l'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza, la natura prognostica del giudizio di affidabilità e la rilevanza del contesto familiare nel rilascio dei titoli di polizia.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che il rilascio della nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto d'armi richiede una rigorosa valutazione prognostica dell'affidabilità del richiedente, rimessa all'Autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia, la discrezionalità non esonera l'Amministrazione da un'istruttoria concreta e dall'obbligo di motivare il nesso tra gli elementi acquisiti e l'attuale attitudine dell'interessato. Nel caso concreto, il diniego si era limitato a richiamare precedenti di affini non conviventi, senza indicare concrete frequentazioni, cointeressenze o altri elementi idonei a collegare il contesto familiare all'inaffidabilità personale del richiedente; inoltre, non aveva adeguatamente considerato l'assenza di precedenti dell'interessato né la documentazione favorevole acquisita nel procedimento. La mera affinità non può essere equiparata automaticamente alla libera scelta di frequentare persone pregiudicate. Il giudice ha quindi ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione, sottolineando che anche la discrezionalità amministrativa deve restare verificabile in sede giurisdizionale. L'Amministrazione appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 11, 43 e 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
È indubbio che, ai sensi degli artt. 11, 43 e 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto d’armi presupponga una valutazione rigorosa dell’affidabilità del richiedente, rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio di un potere di natura prognostica.
Le disposizioni del T.U.L.P.S. attribuiscono all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare rigorosamente e in chiave prognostica l'affidabilità del richiedente, ma tale potere deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria concreta e di una motivazione verificabile.
art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Il requisito della buona condotta di cui all’art. 138 T.U.L.P.S., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 1996, deve infatti essere riferito agli aspetti incidenti sull’attuale affidabilità del richiedente, escluso ogni rilievo di quella di parenti e affini non conviventi e con cui la parte istante non abbia frequentazioni rilevanti, né cointeressenze di sorta.
Il requisito della buona condotta riguarda l'attuale affidabilità personale del richiedente; i precedenti di parenti o affini non conviventi e non significativamente frequentati non possono assumere rilievo automatico in assenza di elementi concreti di collegamento.
art. 113 Cost.
La mera esistenza del rapporto di affinità non è sufficiente a tale scopo. Come correttamente rilevato dal primo giudice, il mero rapporto familiare non può essere automaticamente equiparato alla libera scelta di frequentare persone pregiudicate, occorrendo una valutazione individualizzata della relazione e della sua concreta incidenza sul comportamento del richiedente, sindacabile dal giudice sotto il profilo dell’eventuale eccesso di potere (altrimenti incorrendosi nella creazione di ambiti di discrezionalità sottratti al controllo giurisdizionale, con rinveniente violazione dell’art. 113 Cost.).
Il controllo giurisdizionale sull'esercizio della discrezionalità amministrativa impone una valutazione individualizzata del rapporto familiare e impedisce che il mero vincolo di affinità crei un'area di discrezionalità sottratta al sindacato per eccesso di potere.
artt. 60 e 74 c.p.a.
Sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e manifesta l’infondatezza dell’appello.
Il giudizio d'appello può essere definito con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e l'infondatezza dell'impugnazione è manifesta.
Massime di principio
- Il potere dell'Autorità di pubblica sicurezza di valutare prognosticamente l'affidabilità del richiedente una nomina a guardia particolare giurata o una licenza di porto d'armi è ampiamente discrezionale, ma deve essere esercitato mediante un'istruttoria concreta e una motivazione idonea a rendere verificabile il nesso tra gli elementi acquisiti e l'attuale affidabilità personale dell'interessato.
- Il requisito della buona condotta per il rilascio di titoli di polizia deve riferirsi alla condotta e all'affidabilità attuale del richiedente; i precedenti penali o di polizia di parenti e affini non conviventi non possono fondare automaticamente un giudizio negativo in assenza di significative frequentazioni, cointeressenze o altri elementi concreti di collegamento.
- Il mero rapporto di parentela o affinità non equivale alla libera scelta di frequentare persone pregiudicate: l'Amministrazione deve valutare individualmente la relazione familiare e la sua concreta incidenza sul comportamento del richiedente.
- L'ampiezza della discrezionalità amministrativa non consente di omettere l'esame degli elementi favorevoli acquisiti nel procedimento, né permette di integrare in giudizio una motivazione amministrativa originariamente insufficiente.
- Anche le valutazioni prognostiche dell'Autorità di pubblica sicurezza sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione, poiché nessun ambito di discrezionalità può essere sottratto al controllo giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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