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Sentenza

Sentenza n. 11399/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/E1 “Filologie e letterature mediolatina e romanze”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 14 marzo 2025, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 9 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del verbale n. 1 del 3 marzo 2025 con cui la commissione concludeva i lavori; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 249 del 4 ottobre 2000 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 639 del 2 maggio 2024 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202504309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, con i giudizi individuali e collegiale della commissione e gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, professore associato nel settore delle filologie e letterature medio-latina e romanze, ha impugnato il giudizio di non abilitazione alla prima fascia, deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 120/2016, degli atti regolatori della procedura e degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per omessa o apparente motivazione, irrazionalità, carenza di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che il giudizio collegiale si limitasse a un rinvio per relationem ai giudizi individuali, senza esprimere un’autonoma e adeguata motivazione, soprattutto perché adottato a maggioranza; che la commissione avesse confuso la valutazione dei titoli con quella delle pubblicazioni; che il rilievo relativo alla limitata proiezione internazionale fosse contraddittorio rispetto all’apprezzamento dell’originalità e della qualità delle ricerche; che la produzione scientifica presentata, comprendente monografie, articoli su riviste di classe A e saggi in volume, dimostrasse la rilevanza internazionale del candidato; e che alcuni commissari avessero formulato giudizi sintetici, erronei o contraddittori, concentrandosi indebitamente su poche pubblicazioni e negando esperienze di progettazione e direzione della ricerca che risultavano invece dai titoli. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibile sovrapposizione delle valutazioni del ricorrente a quelle tecnico-discrezionali della commissione e ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la procedura di ASN richiede una valutazione complessa, articolata nell’esame quantitativo degli indicatori, nella valutazione analitica delle pubblicazioni e nella sintesi finale sulla maturità scientifica. Il superamento delle mediane e degli indicatori bibliometrici non attribuisce automaticamente l’abilitazione, poiché la commissione deve verificare la piena maturità scientifica richiesta per la prima fascia e la posizione riconosciuta del candidato anche nel panorama internazionale. Nel caso concreto, i giudizi individuali e quello collegiale convergevano nel rilevare la limitata proiezione internazionale, la ristrettezza dei domini di ricerca e la non ancora significativa esperienza nella progettazione e direzione della ricerca. Il riferimento a ISBN, ISSN, editori qualificati e riviste di classe A è stato ritenuto insufficiente a dimostrare, da solo, una posizione riconosciuta nel panorama internazionale, trattandosi di elementi formali non decisivi. Anche la considerazione della ridotta attività convegnistica all’estero è stata ritenuta un indice non manifestamente irragionevole della rilevanza internazionale della ricerca. Il giudice ha escluso che il diniego fosse fondato essenzialmente sul carattere compilativo di due pubblicazioni, osservando che la ragione decisiva riguardava soprattutto la proiezione internazionale e l’esperienza di leadership scientifica. Le contestazioni sul carattere delle opere miravano comunque a sostituire la valutazione del candidato a quella della commissione e non dimostravano l’assoluta inattendibilità scientifica del giudizio. Quanto alla motivazione del giudizio collegiale adottato a maggioranza, il TAR ha affermato che non era necessaria una motivazione rafforzata o una specifica confutazione delle posizioni minoritarie: le ragioni del diniego potevano essere ricavate dai giudizi individuali dei commissari favorevoli alla non abilitazione, mentre rilevava la decisione della maggioranza. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione del non univoco apprezzamento del curriculum da parte dei commissari.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati

    La commissione deve formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, verificando per la prima fascia la piena maturità scientifica e il raggiungimento di una posizione riconosciuta anche nel panorama internazionale della ricerca.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche [...] secondo i seguenti criteri

    La valutazione deve considerare, tra gli altri elementi, coerenza tematica, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, continuità e rilevanza delle pubblicazioni nel settore.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dal ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di non abilitazione.

  • art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non individua una specifica violazione autonoma rispetto alla valutazione della commissione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato nel quadro dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, il superamento delle mediane e degli indicatori quantitativi o bibliometrici costituisce un requisito di accesso alla valutazione, ma non attribuisce automaticamente l'abilitazione: la commissione deve comunque formulare un giudizio qualitativo finale sulla piena maturità scientifica richiesta per la fascia considerata.
  • Per l'abilitazione a professore di prima fascia, la commissione può negare il titolo anche a fronte di una produzione scientifica quantitativamente significativa e di valutazioni analitiche positive, quando ritenga motivatamente non raggiunta una posizione riconosciuta anche nel panorama internazionale della ricerca.
  • La rilevanza internazionale della produzione scientifica non si esaurisce nella presenza di codici ISBN o ISSN, nella pubblicazione presso editori qualificati o nell'inserimento in riviste di classe A; tali elementi possono essere considerati, ma non impediscono alla commissione di valutare complessivamente la proiezione internazionale attraverso ulteriori indici, compresa l'attività scientifica e convegnistica all'estero.
  • Il giudizio collegiale negativo adottato a maggioranza non richiede necessariamente una motivazione rafforzata né una specifica confutazione delle valutazioni favorevoli della minoranza, quando le ragioni del diniego risultino dai giudizi individuali dei commissari che compongono la maggioranza e siano coerentemente sintetizzate nel giudizio collegiale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione di ASN non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell'organo competente; il giudizio può essere annullato per vizi formali, procedimentali o per manifesta irragionevolezza, erroneità o inattendibilità scientifica, non per la mera esistenza di opinioni divergenti.
  • La contestazione del contenuto scientifico delle valutazioni della commissione richiede la dimostrazione della loro assoluta inattendibilità o manifesta irragionevolezza; non è sufficiente contrapporre alla valutazione collegiale una diversa lettura delle pubblicazioni e dei titoli.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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