Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06464/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine da un'esecuzione immobiliare promossa da un condominio contro la formale intestataria di un immobile. Un terzo ha proposto opposizione ex art. 619 c.p.c., deducendo di essere il proprietario effettivo del bene pignorato e assumendo che l'intestazione alla debitrice fosse solo apparente/simulata; ha inoltre sostenuto che il condominio fosse in mala fede e quindi non potesse giovarsi della priorità della trascrizione del pignoramento rispetto alla domanda di simulazione, richiamando gli artt. 1416 c.c. e 2652, n. 4, c.c. In via subordinata aveva chiesto anche l'accertamento di un credito personale da far valere in sede distributiva. La Corte d'appello aveva respinto il gravame e la Cassazione, con ordinanza n. 17991/2023, aveva rigettato il precedente ricorso. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha denunciato un preteso errore di fatto dell'ordinanza di Cassazione: (1) per avere ritenuto che la questione della simulazione/proprietà e della buona fede del condominio non fosse stata effettivamente dedotta o esaminata, mentre secondo il ricorrente essa era stata espressamente trattata nei motivi di ricorso; (2) per avere letto il quinto motivo del ricorso originario come relativo a una domanda subordinata di pagamento di euro 219.000, invece che come censura diretta a contestare l'effettività del credito del condominio e a valorizzarne la mala fede; (3) per avere attribuito al sesto motivo una critica sulla domanda subordinata, mentre esso riguardava, secondo il ricorrente, la contestazione del credito e il profilo della mala fede connesso alla simulazione. Il ricorrente ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza impugnata e, in relazione alla complessità della vicenda, anche la rimessione della causa in pubblica udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso non era stato notificato a una delle parti necessarie del precedente giudizio, ma ha escluso di disporre l'integrazione del contraddittorio per difetto di interesse, poiché il mezzo era comunque manifestamente inammissibile. Nel merito dei motivi, la Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio, bensì contestassero la valutazione giuridica e l'interpretazione data dalla precedente ordinanza ai motivi del ricorso per cassazione. In particolare, ha osservato che la questione della simulazione e della trascrizione era stata già esaminata nell'ordinanza impugnata; che l'eventuale conoscenza del condominio circa il proprietario effettivo era comunque irrilevante, poiché la protezione dei terzi di buona fede ex art. 2652, n. 4, c.c. presuppone l'accoglimento della domanda di simulazione, qui escluso; e che i motivi concernenti il preteso credito di euro 219.000 erano stati correttamente qualificati come inerenti a una domanda subordinata, la cui sorte era preclusa dal rigetto della domanda principale. La Corte ha inoltre ribadito che il terzo opponente ex art. 619 c.p.c. non è legittimato a far valere l'illegittimità sostanziale dell'azione esecutiva o l'insussistenza del credito, questione riservata al debitore esecutato. Non sono state liquidate spese per difetto di costituzione degli intimati; è stato infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    nelle cause inscindibili è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della parte non evocata, ma nel caso concreto ciò non è stato disposto per difetto di interesse essendo il ricorso comunque inammissibile

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione avverso le decisioni della Cassazione; la Corte esclude che le doglianze dedotte integrino un errore di fatto revocatorio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del contenuto materiale degli atti, non in una critica all'interpretazione giuridica o alla valutazione del motivo

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su un motivo integrerebbe un vizio di diritto, non un errore di fatto revocatorio

  • art. 619 c.p.c.

    il terzo opponente all'esecuzione può far valere il proprio diritto sul bene pignorato, ma non contestare in via sostanziale la validità del credito del procedente, prerogativa del debitore esecutato

  • art. 2652, n. 4, c.c.

    la salvezza dei diritti dei terzi di buona fede che abbiano trascritto prima della domanda di simulazione opera solo se la domanda di simulazione venga accolta

  • art. 1416 c.c.

    la tutela del terzo che acquista dal titolare apparente si collega al regime della simulazione e richiede la verifica della buona fede nei limiti di applicabilità della disciplina richiamata

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come iniziativa processuale collegata alla contestazione del credito, ma senza rilievo decisivo nella decisione sulla revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione impugnata sia viziata da un errore di fatto percettivo, consistente nella svista sul contenuto materiale di un atto o documento; non è invece utilizzabile per contestare l'interpretazione giuridica data dalla Corte ai motivi del ricorso o alla ratio decidendi.
  • Non costituisce errore revocatorio l'asserita omessa o errata lettura del contenuto di un motivo di ricorso quando la censura, in sostanza, mira a rivalutare il significato giuridico delle deduzioni difensive.
  • Nei casi di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., il terzo può far valere il proprio diritto sul bene pignorato, ma non contestare l'effettiva sussistenza del credito azionato dal procedente, salvo che tale profilo sia processualmente rilevante solo come presupposto incidentale della tutela del suo diritto.
  • La disciplina della trascrizione nelle controversie sulla simulazione immobiliare opera nel senso che la tutela del terzo di buona fede presuppone l'accoglimento della domanda di simulazione; se tale domanda è respinta o dichiarata inammissibile, la questione della buona o mala fede del creditore o del terzo trascrivente perde rilievo decisivo.
  • Quando una sentenza d'appello rigetta una domanda principale e la domanda subordinata è costruita come logicamente dipendente da quella principale, il rigetto della domanda principale può assorbire o precludere l'esame della subordinata, con conseguente inammissibilità delle censure che non si confrontino con tale ratio decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.