Cassazione Penale, Sentenza n. 01445/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (sentenze della Corte d'Appello di Venezia del 14/05/2004, irrevocabile 23/01/2007, e della Corte d'Appello di Napoli del 20/02/2007, irrevocabile 19/04/2007) e che respingeva l'istanza di dichiarare estinte le relative pene per prescrizione; il ricorrente deduceva che la condanna per calunnia (irrevocabile 04/12/2012) non poteva costituire causa di revoca e che, alla data utile, la prescrizione della pena si sarebbe già perfezionata (termine decennale), essendo le eventuali sentenze dichiarative della recidiva divenute irrevocabili solo dopo la prescrizione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Confermata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevata la corretta individuazione della sentenza fatta valere come causa di revoca (condanna per tentata estorsione, con fatti accertati fino al 4/11/2008, commessi nei cinque anni dall'irrevocabilità delle sentenze concedenti il beneficio). Respinte le censure sulla decorrenza dei termini: il termine per la revoca si valuta rispetto all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione e la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla definitiva decisione di accertamento della causa di revoca (irrevocabilità della sentenza revocante del 18/04/2023), per cui la prescrizione non era ancora maturata. Sono inoltre ordinate, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., l'espunzione di argomentazioni non pertinenti e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Il n. 1 del comma primo prevede la revoca della sospensione condizionale quando il condannato commette altro delitto nei cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; la Corte ha ritenuto applicabile tale causa di revoca con riferimento alla condanna per tentata estorsione i cui fatti sono ricaduti nel quinquennio.
art. 163 cod. pen.
Ai fini della revoca della sospensione condizionale, il termine rilevante decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (non dalla data di commissione dei reati oggetto delle sentenze concessive).
art. 99 cod. pen. (commi 2, 3 e 4)
Regola la recidiva: la Corte ha rilevato la recidiva del ricorrente ai fini dell'esclusione dell'estinzione della pena, essendo state riportate plurime condanne per reati della stessa indole.
art. 619 cod. proc. pen.
Consente l'espunzione di parti dell'ordinanza impugnata non pertinenti; la Corte ha disposto l'eliminazione delle argomentazioni sulla recidiva non rilevanti alla decisione sulla prescrizione.
art. 172 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente nelle censure (anche se la decisione non ha riconosciuto violazioni rispetto a detta norma), inerente profili applicativi della sospensione e della formazione della recidiva.
Massime di principio
- La causa di revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma primo, n. 1, si verifica quando il condannato commette un nuovo delitto nei cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio: bisogna confrontare la data di commissione del nuovo reato con l'irrevocabilità della sentenza concessiva.
- Per la decorrenza del termine di prescrizione della pena estinta a seguito di revoca della sospensione, il termine decorre dalla data in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causa di revoca (irrevocabilità della sentenza che determina la revoca), non dalla data del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
- Ai fini dell'accertamento della revoca non si assume come punto di partenza la data di commissione dei reati originari per i quali era stata concessa la sospensione, ma l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
- Le dichiarazioni di recidiva rilevano solo se contenute in sentenze o pronunce irrevocabili nel periodo temporalmente rilevante; per valutare l'effetto ostativo dell'eventuale recidiva occorre verificare le date di irrevocabilità delle sentenze dichiarative.
- Nel giudizio di impugnazione del provvedimento esecutivo il giudice può ordinare l'espunzione di parti dell'ordinanza che risultino estranee o non pertinenti ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
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