Risposta n. 125 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante (e il suo consulente austriaco) sostengono che l'attività dell'ospedale abbia natura commerciale e che quindi la pensione INPS rientri nell'art.19, par.4, della Convenzione, con imposizione esclusiva in Austria; di conseguenza entrambe le pensioni sarebbero imponibili solo in Austria e si richiede il rimborso delle ritenute applicate in Italia.
Assoggettamento fiscale di trattamenti pensionistici maturati in Italia da soggetto trasferitosi all'estero
Il quesito
Contribuente, residente in Italia fino al trasferimento in Austria e iscritto AIRE, percepisce due pensioni (INPS ex INPDAP ed ENPAM) e chiede se tali pensioni siano tassabili in Italia o in Austria e se spettino rimborsi delle ritenute subite (in particolare se la pensione INPS rientri nell'art.19, par.4, Convenzione Italia‑Austria per imposizione esclusiva in Austria).
Il parere dell’Agenzia
Assumendo la residenza austriaca, l'Agenzia rileva che la pensione INPS è erogata da un ente pubblico e corrisposta per servizi resi ad enti pubblici locali e, pertanto, è una "pensione pubblica" ai sensi dell'art.19, par.3, della Convenzione: tassabile esclusivamente in Italia (Stato della fonte) e soggetta a ritenuta IRPEF dall'INPS. La pensione ENPAM non deriva da rapporto di lavoro dipendente e ricade negli "altri redditi" (art.21) della Convenzione, imponibile esclusivamente nello Stato di residenza (Austria); per quest'ultima l'istante può chiedere il rimborso delle ritenute degli ultimi 48 mesi tramite istanza all'Agenzia delle Entrate.
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