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Legge

L.R. Sardegna 18/2000

Interventi per i danni provocati dalla siccità dell'anno 2000

Normativa regionaleL.R. Sardegna 18/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stanzia 250 miliardi di lire per far fronte ai danni della siccità eccezionale del 2000 in Sardegna, con contributi a favore di aziende agricole, consorzi di bonifica e imprese di trasformazione/conferimento. Gli aiuti sono limitati al danno subito, ridotti degli indennizzi assicurativi e attivabili solo dopo l’ok della Commissione UE o il decorso di due mesi.

Interventi straordinari per i danni della siccità 2000 in Sardegna

Interventi straordinari per i danni della siccità 2000 in Sardegna

La legge disciplina un pacchetto di misure urgenti, limitato all’evento siccitoso verificatosi nell’anno 2000 nel territorio della Sardegna. Le misure sono finanziate con stanziamenti e variazioni di bilancio riferiti agli esercizi 2000 e 2001 e hanno natura eccezionale e temporalmente circoscritta.

Ambito e finalità dell’intervento

Il provvedimento è finalizzato a fronteggiare le gravi conseguenze della siccità eccezionale del 2000, integrando i finanziamenti statali con risorse regionali. La copertura complessiva autorizzata è pari a lire 250.000.000.000.

Aiuti alle aziende agricole

L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione a:

  • coltivatori diretti;
  • imprenditori agricoli a titolo principale.

Il beneficio spetta alle aziende che, a causa della siccità del 2000, abbiano riportato:

  • un danno almeno del 20% sulla produzione normale nelle zone svantaggiate;
  • un danno almeno del 30% nelle altre zone.

La soglia di danno va calcolata confrontando la produzione lorda della coltura danneggiata con la produzione lorda media delle tre annate precedenti, escludendo le annate segnate da eventi dannosi. La misura del contributo è determinata con parametro per singola coltura.

Indennizzo per mancata coltivazione nelle zone irrigue

È previsto un ulteriore intervento per le aziende ubicate nei comprensori di bonifica, sempre in forma di contributo in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione. Il contributo è riconosciuto solo se:

  • l’imprenditore non ha potuto coltivare per mancanza dell’acqua di irrigazione, negata in tutto o in parte ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza idrica;
  • l’azienda ha subito una perdita di produzione non inferiore al 20% nelle zone svantaggiate o al 30% nelle altre zone, rispetto alla media dei tre anni precedenti, con esclusione delle annate con eventi dannosi.

Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale

Ai fini degli interventi agricoli, sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale coloro che:

  • dedicano all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo lavorativo;
  • ricavano dall’attività agricola almeno due terzi del proprio reddito.

Sostegno ai Consorzi di bonifica

Per l’anno 2000 è autorizzato un contributo ai Consorzi di bonifica quale concorso nelle spese di mantenimento degli impianti consortili, rese più onerose dalla riduzione delle disponibilità idriche dovuta alla siccità. Le risorse sono ripartite tra i Consorzi in base alla disponibilità effettiva di acqua registrata nel 2000.

Aiuti alle imprese di raccolta, trasformazione e commercializzazione

Sono previsti contributi a favore delle aziende e cooperative che svolgono raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, quando l’evento siccità 2000 abbia causato:

  • un aggravio di oneri;
  • una riduzione dei conferimenti derivante da obblighi statutari o contrattuali non inferiore al 20% o al 30% a seconda che l’impresa sia o meno in zona svantaggiata, rispetto alla media dell’ultimo triennio.

Il contributo non può superare le perdite connesse alla riduzione dei conferimenti.

Limiti massimi degli aiuti

Sono fissati tetti massimi per azienda:

  • lire 50.000.000 per il contributo dell’articolo 2;
  • lire 40.000.000 per il contributo dell’articolo 3.

In ogni caso, la misura complessiva degli aiuti non può superare l’entità dei danni subiti. Vanno inoltre detratti gli importi percepiti in base a regimi assicurativi; non sono concedibili aiuti in presenza di assicurazione agevolata.

Attuazione e disciplina europea

Gli aiuti sono attuati dall’Amministrazione regionale solo:

  • dopo l’approvazione della Commissione europea, oppure
  • dopo il decorso del termine di due mesi previsto per l’esame comunitario degli aiuti.

Aspetti finanziari e bilancio

La legge prevede coperture e variazioni di bilancio per gli esercizi 2000 e 2001, con utilizzo di risorse regionali, riduzioni di fondi speciali e contrazione di un prestito per gli interventi principali in agricoltura. Per il capitolo relativo agli indennizzi agricoli da calamità, le somme restano nei residui fino a esaurimento e non si applicano i limiti ordinari di perenzione.

Decorrenza e natura dell’atto

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Si tratta di una disciplina eccezionale, riferita esclusivamente alla siccità dell’anno 2000, dunque oggi priva di utilità pratica operativa.

Testo integrale

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