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Legge

L.R. Sardegna 16/2000

Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti-obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 16/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sarda disciplina, per il triennio 2000-2002, la copertura dei posti vacanti con selezioni riservate in parte ai lavoratori LSU e ai partecipanti a progetti-obiettivo, introduce un punteggio aggiuntivo nei concorsi e blocca temporaneamente nuove assunzioni a termine salvo eccezioni. Regola inoltre i compensi degli organi del fondo di quiescenza e stanzia le relative risorse per il solo anno 2000.

Stabilizzazione e proroga di LSU e progetti-obiettivo; compensi organi fondo quiescenza

Provvedimenti per LSU, progetti-obiettivo e compensi del fondo di quiescenza

La legge regionale della Sardegna disciplina, per un arco temporale definito, misure di assorbimento del personale impiegato in lavori socialmente utili e in progetti-obiettivo, oltre a regolare i compensi degli organi del fondo integrativo di quiescenza del personale regionale. Le disposizioni hanno rilievo soprattutto per il triennio 2000-2002 e per l’esercizio finanziario 2000.

Copertura dei posti vacanti e selezioni riservate

L’Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione devono coprire i posti vacanti derivanti dalle nuove dotazioni organiche per il triennio 2000-2002, limitatamente alle qualifiche o categorie per le quali è richiesto un titolo di studio non superiore alla scuola secondaria di primo grado.

La copertura avviene prioritariamente mediante pubbliche selezioni aperte anche a chi, oltre ai requisiti generali per l’accesso all’impiego, abbia svolto esperienza lavorativa nelle medesime mansioni:

  • presso l’Amministrazione o gli enti regionali in lavori socialmente utili ai sensi del d.lgs. n. 468/1997;
  • oppure in attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999 ai sensi della l.r. n. 22/1996.

Ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da coprire con tali selezioni. Le graduatorie formate in applicazione della legge restano efficaci per tutta la durata del triennio 2000-2002, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata dalla legge regionale n. 31/1998.

Punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici

Ai soggetti impiegati in LSU o in progetti-obiettivo approvati entro il 1999 che partecipino ai concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione o dall’ente presso cui erano stati impiegati, per profili professionali corrispondenti alle mansioni svolte, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli, purché abbiano conseguito l’idoneità nelle prove d’esame.

Il punteggio aggiuntivo:

  • non può superare il 20% del punteggio complessivo finale;
  • è determinato in relazione alla durata del servizio prestato.

Sospensione delle assunzioni a termine e proroghe straordinarie

Fino all’espletamento delle selezioni previste dalla legge non possono essere disposte nuove assunzioni a termine in applicazione della l.r. n. 22/1996.

Restano però salve le assunzioni relative a progetti approvati entro il 31 dicembre 1999 per i quali gli atti di impegno siano stati assunti entro l’esercizio 1999.

La legge autorizza inoltre:

  • il rinnovo, per un ulteriore periodo non superiore a un anno, dei rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l’attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 31 dicembre 1999 e con impegno assunto entro il 1999, anche oltre la durata massima prevista dalla l.r. n. 22/1996;
  • l’utilizzo per un ulteriore periodo non superiore a un anno dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili dall’Amministrazione regionale e dagli enti regionali.

Compensi degli organi del fondo di quiescenza

Viene sostituita la disciplina dell’articolo 21 della l.r. n. 15/1965 sul fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale.

Per i componenti del Comitato amministrativo e del Collegio dei revisori, i compensi e le indennità sono posti a carico del fondo e sono quelli previsti dalla l.r. n. 27/1987 in materia di gettoni di presenza per comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l’Amministrazione regionale.

Copertura finanziaria e bilancio 2000

Gli oneri della legge sono valutati in lire 6.276.606.000 per l’anno 2000 e gravano sui capitoli indicati nel bilancio regionale.

Le principali variazioni di bilancio riguardano:

  • maggiori entrate da imposta di bollo/tassa di bollo sui documenti di trasporto e da imposta ipotecaria;
  • una riduzione del fondo di riserva per spese impreviste;
  • stanziamenti in aumento per spese di realizzazione di progetti-obiettivo e per progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale.

La copertura finanziaria è quindi limitata all’esercizio 2000.

Valutazione di attualità

La legge ha contenuto fortemente temporaneo, riferito al triennio 2000-2002 e all’anno 2000 per la parte finanziaria. Per le previsioni su selezioni, graduatorie, proroghe contrattuali e utilizzi in LSU, la disciplina ha oggi sostanzialmente esaurito i propri effetti ed è da considerarsi obsoleta.

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