L.R. Sardegna 15/2000
Norme sull'esercizio dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna 1 agosto 2000, n. 15 modifica la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali prevista dalla l.r. n. 38/1994, precisando le procedure di nomina dei componenti dei comitati, la nullità delle designazioni prive di certificazione idonea, l’elezione suppletiva e l’eventuale svolgimento temporaneo delle funzioni da parte di altro comitato. Ha rilievo solo nel quadro ormai superato del controllo regionale sugli enti locali.
Modifica delle modalità di nomina e insediamento dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali
Modifica della disciplina sul controllo degli atti degli enti locali
La legge regionale della Sardegna 1 agosto 2000, n. 15 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, che disciplinava il controllo sugli atti degli enti locali. Il contenuto dell’intervento riguarda esclusivamente le modalità di nomina e di insediamento dei comitati di controllo.
Nomina dei componenti e convocazione dell’insediamento
Decorso il termine previsto per la designazione dei componenti, il Presidente della Giunta regionale deve:
- emanare i decreti di nomina dei componenti dei comitati;
- stabilire la data di convocazione della seduta di insediamento dell’organo di controllo.
La norma chiarisce quindi che l’atto di nomina regionale segue automaticamente il decorso del termine previsto dalla legge, e che la convocazione dell’insediamento è un adempimento collegato alla nomina stessa.
Verifica delle designazioni e supplenza
Se uno o più eletti non hanno prodotto una certificazione idonea, il Presidente della Giunta regionale:
- pronuncia la nullità della designazione;
- procede senza indugio agli adempimenti necessari per l’elezione suppletiva.
Nonostante ciò, la seduta di insediamento deve comunque essere convocata quando sia stata nominata la maggioranza dei componenti del comitato, purché tra questi vi sia il Presidente o il Vicepresidente.
Mancato insediamento del nuovo comitato
Quando non sia possibile costituire e insediare un nuovo comitato prima della decadenza di quello precedente, la legge prevede una soluzione sostitutiva: le funzioni del comitato sono svolte da altro comitato, individuato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Portata applicativa e attualità
L’intervento ha natura meramente modificativa e opera nell’ambito della disciplina sarda sul controllo degli atti degli enti locali. Tuttavia, la materia del controllo regionale sugli atti degli enti locali appartiene a un assetto ordinamentale ormai superato, per cui la legge ha oggi interesse prevalentemente storico e sistematico.
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