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Legge

L.R. Sardegna 17/2000

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie

Normativa regionaleL.R. Sardegna 17/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 17/2000 introduce modifiche alla legge finanziaria e al bilancio 2000/2002, rifinanziando e rimodulando interventi in lavoro, lavori pubblici, agricoltura, turismo, cultura, sanità, ambiente e servizi locali. Molte misure operano solo per gli anni 2000-2002 o per singoli esercizi, con alcuni stanziamenti 2001-2002 e numerose variazioni di capitoli di spesa e entrata.

Variazioni di bilancio e finanziamenti settoriali della Regione Sardegna per il triennio 2000-2002

Variazioni di bilancio e rifinanziamenti settoriali della Regione Sardegna

La legge disciplina una vasta manovra finanziaria regionale per la Sardegna, incidendo sul bilancio 2000-2002 e su numerose leggi settoriali. La gran parte delle misure ha efficacia limitata a specifici esercizi finanziari, in particolare 2000, 2001 e 2002.

Fondo nuovi oneri legislativi e coperture iniziali

Vengono istituite e rimodulate riserve nei fondi collegati alla legge finanziaria regionale 2000, destinando risorse a interventi urgenti in materia di opere idriche, sostegno alla famiglia e alle lavoratrici/imprenditoria femminile, pianificazione paesistica e altri interventi vari. Alcune riserve sono finanziate solo per il 2000, altre anche per il 2001 e 2002. Viene inoltre rideterminata una riserva della tabella B e soppressa una voce.

Riutilizzo di disponibilità e fondi per il lavoro e i consorzi fidi

Una quota delle disponibilità di programmi di spesa pregressi viene destinata al finanziamento di interventi per il lavoro e per i consorzi fidi. In particolare, somme già iscritte in contabilità speciali del programma 1998/1999 sono riallocate verso il titolo di spesa 12.4.0 per interventi a favore del lavoro; analogamente, risorse destinate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca vengono integrate a favore dei consorzi di garanzia fidi, compresi quelli del settore industriale. Le variazioni tecniche sono affidate a decreto dell’Assessore competente. Un comma relativo al meccanismo di riproduzione delle somme disimpegnate è sostituito da una disciplina più generale sull’“attribuzione di somme”.

Programmazione negoziata, cultura, pubblicità istituzionale e lingua sarda

La Regione è autorizzata a concorrere al finanziamento di interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall’Unione europea tramite strumenti di programmazione negoziata, con approvazione del programma da parte della Giunta regionale. In ambito culturale, si finanzia la catalogazione di beni librari e documentari per il Servizio bibliotecario nazionale, con possibilità di prosecuzione delle attività già in corso. È inoltre autorizzata la comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, anche tramite mostre in Italia e all’estero. Per la promozione della cultura e lingua sarda, il finanziamento annuo dei corsi universitari è fissato in lire 2 miliardi annui, con decorrenza dal 2001.

Beni culturali, informatizzazione e ricerca

Sono finanziati il completamento di attività in materia di beni culturali e la prosecuzione di interventi sull’informatizzazione e alfabetizzazione informatica, compresa la possibilità di utilizzare eventuali eccedenze per gli anni successivi e di stornarle a favore dei comuni con richieste inevase. La legge introduce anche un finanziamento per azioni di promozione e pubblicità. È autorizzato uno stanziamento per la ricerca scientifica da destinare a iniziative già previste da un precedente programma CIPE.

Scuola, sport e iniziative di promozione

Sono previsti contributi straordinari per i campionati studenteschi di calcio in Sardegna e per attività di promozione istituzionale e culturale, con specifici capitoli per il settore dell’istruzione, biblioteche, archivi e iniziative teatrali e musicali. Nel settore universitario sono poi previste risorse triennali per il diritto allo studio e per i corsi universitari nelle aree disciplinari interessate.

Opere pubbliche, acqua, emergenza idrica e lavori pubblici

La legge finanzia opere pubbliche di interesse regionale, opere acquedottistiche e fognarie, adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche, interventi per l’edilizia economica e popolare e la realizzazione della stazione marittima di Porto Torres. Sono inoltre stanziate somme per l’emergenza idrica, per il Consorzio di bonifica del Cixerri e per il superamento di situazioni di grave carenza idrica. In materia di concessioni idriche, le concessioni in essere da oltre trent’anni possono proseguire per un anno dall’entrata in vigore della legge e poi essere rideterminate in base alla verifica del bilancio idrico e delle priorità d’uso.

Ambiente, pesca, agricoltura e allevamento

Sono finanziati il fermo biologico della pesca, interventi per pesca e acquacoltura, danni da fauna selvatica, protezione civile, lotta agli incendi boschivi, sostegno a cooperative e società giovanili nei settori forestale, agricolo e della pesca, nonché contributi agli allevatori e alle loro associazioni. La legge disciplina anche l’anticipazione di somme per la ricomposizione fondiaria, l’imprenditoria giovanile in agricoltura, il servizio agrometeorologico regionale e il sostegno al Consorzio SAR.

Lavoro, lavori socialmente utili e stabilizzazione occupazionale

La Regione adotta un piano regionale per l’impiego e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, da approvarsi dalla Giunta entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge per i piani locali presentati dagli enti utilizzatori. Sono previste indicazioni obbligatorie sui lavoratori, sulle risorse finanziarie e sulle proroghe, nonché risorse per progetti promossi da Regione, enti strumentali ed enti locali. Viene anche modificata la disciplina regionale sui lavori socialmente utili, ampliando e precisando la remunerazione integrativa. Sono inoltre autorizzati contributi per progetti di lavori socialmente utili affidati a terzi convenzionati.

Impresa, credito agevolato, commercio e turismo

La legge interviene sui consorzi fidi, sui fondi di garanzia per cooperative sociali e culturali, sulle macro-organizzazioni commerciali e sugli incentivi finanziari al settore turistico-alberghiero e commerciale. Sono previsti anche contributi in conto interessi, versamenti a fondi presso istituti di credito, aiuti a imprese artigiane e commerciali e riduzioni/incrementi di specifiche autorizzazioni di spesa. Alcuni aiuti sono espressamente subordinati ai limiti UE sugli aiuti di Stato o alla regola de minimis.

Imprenditoria femminile

In attesa di una disciplina organica, la Giunta approva il programma attuativo degli interventi previsti dalla legge statale n. 215/1992. È autorizzato un cofinanziamento regionale per il 2000, con corrispondente iscrizione di entrata per la quota statale.

Sanità e assistenza

Sono previsti contributi straordinari per enti morali e associazioni operanti nel settore socioassistenziale e sanitario, per il ripiano dei disavanzi dell’ente morale San Giovanni Battista di Ploaghe, per l’associazione Cooperazione e confronto di Serdiana e per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, anche per l’eradicazione della peste suina africana. Un contributo è inoltre destinato al potenziamento del pronto soccorso dell’Ospedale di Bosa.

Variazioni finali di bilancio e copertura finanziaria

La legge dispone ampie variazioni in aumento e in diminuzione del bilancio regionale 2000-2002, con riallocazione di entrate tributarie, recuperi da fondi di rotazione e riduzioni di alcune spese, oltre a nuovi stanziamenti per presidenza, programmazione, enti locali, ambiente, turismo, lavoro, pubblica istruzione, sanità, agricoltura, lavori pubblici e industria. La copertura complessiva è quantificata per ciascun anno e per gli anni successivi, con specifico raccordo ai capitoli di bilancio indicati.

Regime temporale e disposizioni finali

Molte misure sono limitate al 2000, altre al triennio 2000-2002; alcune decorrono dal 2001 o dal 2002. Una disposizione relativa ai capitoli di spesa per il sostegno ad organismi di sicurezza sociale è applicata anche alle somme stanziate prima del 2000. È inoltre precisata la correzione di un riferimento di capitolo in una precedente legge regionale.

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