Sentenza del 01/04/2016 n. 6322 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Umbria per violazione di legge, sostenendo che la notifica di un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di finanza, intervenuta prima della presentazione del condono, impedisse l'accesso al condono cosiddetto "tombale" previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002. Secondo l'Amministrazione, in presenza del PVC la contribuente avrebbe dovuto utilizzare la diversa procedura agevolativa prevista dall'art. 15 della stessa legge, senza che fosse necessario un successivo invito a comparire o un avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che la notifica del PVC costituisce causa ostativa al condono tombale per gli anni pregressi, anche se alla data di entrata in vigore della normativa modificativa non era ancora stato notificato l'avviso di accertamento. L'effetto preclusivo viene meno solo se l'esito positivo del PVC è successivamente smentito da una contraria determinazione dell'ufficio. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La disposizione non può essere utilizzata quando, prima della definizione, sia stato notificato un processo verbale di constatazione idoneo a precludere il condono. Non è necessario che il PVC sia seguito da un invito a comparire o da un avviso di accertamento.
Legge n. 289 del 2002, art. 15
Prevede una diversa procedura agevolativa per la definizione delle violazioni risultanti da processi verbali di constatazione; secondo la Corte, questa è la procedura da considerare quando il PVC è stato notificato prima del condono.
Decreto-legge n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-terdecies
La norma è stata interpretata nel senso di precisare la portata della preclusione derivante dalla notifica del PVC, escludendola soltanto quando l'esito positivo del verbale sia stato smentito da una successiva determinazione contraria dell'ufficio.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Nel regime del condono fiscale, la notifica di un processo verbale di constatazione può impedire l'accesso al condono tombale anche se non è ancora stato emesso un avviso di accertamento o inviato un invito a comparire.
- Per valutare l'ammissibilità di una definizione agevolata occorre verificare non solo la presentazione della domanda e i pagamenti, ma anche gli atti già notificati al contribuente prima del condono.
- Quando esiste un PVC notificato, la procedura applicabile può essere quella specifica prevista per la definizione dei verbali, anziché il condono generale o tombale.
- La preclusione non opera se una successiva determinazione dell'ufficio smentisce l'esito positivo del PVC; la semplice mancata emissione, al momento rilevante, di un avviso di accertamento non è però sufficiente a neutralizzarla.
- In controversie analoghe è decisivo individuare la data di notifica del PVC, confrontarla con la data di presentazione della dichiarazione di condono e verificare quale procedura agevolativa fosse prevista per quella situazione.
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