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Legge

L.R. Piemonte 18/2007

"Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 18/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte la programmazione socio-sanitaria, gli organi e i livelli di partecipazione, gli strumenti di pianificazione e monitoraggio, il riassetto delle ASL, delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e l’istituzione di Azienda Zero. Contiene anche norme transitorie e abrogazioni, con applicazione legata a piani e delibere di attuazione oggi in larga parte superati.

Programmazione socio-sanitaria regionale e riassetto del servizio sanitario del Piemonte

Programmazione socio-sanitaria e riassetto del servizio sanitario piemontese

La legge definisce, per la Regione Piemonte, gli strumenti della programmazione socio-sanitaria, i soggetti chiamati a partecipare alla pianificazione e le regole per il riassetto del servizio sanitario regionale. La disciplina si inserisce nel quadro del piano regionale di sviluppo e mira a integrare sanità, prevenzione, servizi territoriali e assistenza sociale.

Principi generali e finalità

La programmazione socio-sanitaria regionale è fondata sulla tutela e promozione della salute come diritto fondamentale e interesse della collettività, sulla prevenzione, sulla partecipazione degli enti locali e dei soggetti del territorio, sull’appropriatezza e continuità delle prestazioni, sull’integrazione socio-sanitaria e sulla valorizzazione del sistema sanitario come fattore di sviluppo sociale ed economico. La Regione dichiara inoltre di perseguire gli obiettivi di salute attraverso la valutazione dell’impatto sulla salute delle decisioni strategiche.

Strumenti di programmazione e monitoraggio

La programmazione regionale è affidata al piano socio-sanitario regionale e ai relativi strumenti di attuazione. A livello locale operano i profili e piani di salute, i piani attuativi delle ASL, i piani attuativi delle aziende ospedaliere e i piani di zona del sistema integrato dei servizi sociali. La valutazione annuale e il monitoraggio sono assicurati dalla relazione socio-sanitaria regionale e dalla relazione socio-sanitaria aziendale.

Ruoli della Regione, della Giunta e del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale approva il piano socio-sanitario regionale con cadenza quinquennale e ne definisce gli aggiornamenti annuali. La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo, coordinamento, controllo, vigilanza, promozione e supporto verso le aziende sanitarie. Per la programmazione la Giunta si avvale del CORESA e dell’IRES.

Organismi consultivi e partecipativi

Il CORESA svolge funzioni di parere e consulenza su piano socio-sanitario, relazione socio-sanitaria, progetti prioritari, sperimentazioni gestionali, ricerca sanitaria e integrazione socio-sanitaria. I pareri devono essere resi entro 15 giorni, altrimenti si intendono favorevoli. La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria rappresenta gli enti locali e formula pareri su piano socio-sanitario, piano regionale dei servizi sociali e relazione socio-sanitaria regionale, oltre a valutare l’organizzazione e l’efficacia dei servizi.

Partecipazione locale e distrettuale

Le Conferenze dei sindaci di ASL e, per Torino, le Conferenze dei presidenti di circoscrizione concorrono alla definizione degli indirizzi della programmazione socio-sanitaria, esprimono pareri su bilanci e sull’operato dei direttori generali e possono chiedere la revoca dei direttori nei casi previsti dalla normativa statale. A livello distrettuale il Comitato dei sindaci di distretto è l’organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria; in caso di gestione dei servizi sociali delegata all’ASL opera il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.

Atenei, utenti e terzo settore

Gli atenei piemontesi partecipano alla programmazione nel rispetto di convenzioni e protocolli con la Regione, anche tramite una commissione paritetica. La legge prevede inoltre la partecipazione di utenti, sindacati, volontariato, associazioni di tutela e promozione sociale, cooperazione sociale e altri soggetti del terzo settore; in ogni azienda sanitaria può essere istituita una conferenza degli organismi di rappresentanza di tali soggetti.

Piano socio-sanitario regionale: contenuti e durata

Il piano socio-sanitario regionale definisce obiettivi di salute e politica sanitaria, criteri di dimensionamento e distribuzione dei servizi, organizzazione delle aziende, strumenti di governo, risorse, accreditamento, partecipazione alla spesa e valutazione del sistema. Ha durata quinquennale, è approvato nell’anno di avvio del periodo di programmazione e può includere interventi di edilizia sanitaria. La disciplina ammette forme di coinvolgimento di soggetti privati tramite project financing e strumenti analoghi, con contributo pubblico massimo del 50% del valore dell’opera e senza ricorso alla concessione di servizi sanitari ospedalieri come corrispettivo.

Profili e piani di salute, piani attuativi e relazioni aziendali

I PEPS definiscono a livello distrettuale il profilo di salute della comunità, gli obiettivi di salute e le linee di indirizzo territoriali; durano quanto il piano socio-sanitario regionale e si attuano con programmi annuali. Le ASL adottano piani attuativi locali, anch’essi di durata pari al piano regionale, recependo PEPS e piani di zona, mentre le aziende ospedaliere adottano piani attuativi ospedalieri. Le relazioni socio-sanitarie aziendali devono essere predisposte entro il 30 giugno dell’anno successivo e trasmesse alla Regione e agli organismi territoriali competenti.

Riassetto delle aziende sanitarie e territorialità

La legge prevede la ridefinizione delle ASL, degli ambiti distrettuali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie con deliberazioni del Consiglio regionale e successivi decreti del Presidente della Giunta regionale. I distretti sono l’ambito ottimale per l’integrazione socio-sanitaria e devono, di regola, comprendere almeno 70.000 abitanti; l’obiettivo organizzativo è la coincidenza tra ambito distrettuale ed ente gestore dei servizi socio-assistenziali. È inoltre istituita l’Azienda sanitaria Zero, con funzioni di coordinamento, supporto e gestione di numerosi servizi sovrazonali regionali, incluse emergenza-urgenza, acquisti, logistica, sistemi informativi, innovazione, monitoraggio di costi, spesa e liste d’attesa.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Le nuove aziende succedono alle precedenti nei rapporti giuridici attivi e passivi; i direttori generali devono adottare l’atto aziendale entro 180 giorni dalla costituzione delle aziende sanitarie regionali. Sono disciplinati anche il passaggio dei beni, la gestione transitoria della contabilità e della tesoreria e la sopravvivenza temporanea di organi e sedi provvisorie. La legge abroga precedenti norme regionali sulla sanità e, per varie disposizioni, collega l’abrogazione all’entrata in vigore di successive deliberazioni di riassetto.

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