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Provvedimento

Deliberazione n. 495 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio-video o documentale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso. L’Autorità conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e la prescrizione di conservarne l’eventuale copia acquisita in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a limitarne la identificabilità.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC per la tutela urgente contro la diffusione di materiale intimo segnalato come possibile revenge porn

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente destinato a essere diffuso senza consenso tramite piattaforma digitale. Il procedimento è stato gestito ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina gli interventi del Garante nei casi di c.d. revenge porn.

Quadro normativo richiamato

Nel provvedimento vengono richiamati:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di provvedimenti finalizzati a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e intervento istruttorio

La persona interessata ha presentato segnalazione all’Ufficio del Garante, chiedendo l’intervento presso la piattaforma Telegram. A seguito della verifica di compatibilità con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 254 del 4 agosto 2025.

Misure adottate in via d’urgenza

Con il provvedimento urgente è stato disposto che Telegram FZ-LLC:

  • adotti immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservi l’eventuale materiale oggetto di segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
  • utilizzi misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunichi tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento n. 254/2025 adottato d’urgenza il 4 agosto 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Esito operativo

L’esito del procedimento è quindi la conferma dell’ordine di prevenire la diffusione del materiale segnalato e della correlata prescrizione di conservazione limitata e protetta del materiale eventualmente acquisito in chiaro, in funzione probatoria e di tutela della persona interessata.

Punti principali

Origine del procedimento

La procedura nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante presso la piattaforma Telegram indicata.

Intervento d’urgenza del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 254 del 4 agosto 2025, ordinando a Telegram FZ-LLC di impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e prescrivendo la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, richiamati il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy, l’art. 144-bis del Codice e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, ratifica il provvedimento urgente adottato il 4 agosto 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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