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Sentenza

Sentenza del 26/07/2016 n. 4924 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Frode carosello - Fatture per operazioni inesistenti - Ditta cartiera - Pareggio tra volume di affari e totale acquisti - Gestione antieconomica - Detrazione illegittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione dell'IVA è stata ritenuta illegittima. La qualificazione della fornitrice come ditta cartiera e delle fatture come riferite a operazioni oggettivamente inesistenti ha comportato il rigetto della posizione del contribuente, ritenuto consapevole o comunque non ignaro della frode carosello. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una frode carosello IVA. Le fatture provenivano da una ditta individuale qualificata come "cartiera", caratterizzata dal sostanziale pareggio tra volume d'affari e totale degli acquisti, dall'assenza di una struttura organizzativa e dalla mancanza di un deposito idoneo a ricevere e gestire le merci. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi dell'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Di conseguenza, il destinatario non poteva essere considerato estraneo alla frode, poiché le circostanze anomale erano tali da rendere riconoscibile la natura fittizia delle operazioni.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta

    La detrazione è ammessa solo in relazione a operazioni effettivamente eseguite e documentate da fatture veritiere; non è riconoscibile quando le fatture si riferiscono a operazioni inesistenti o inserite in una frode.

  • Principi giurisprudenziali in materia di frodi carosello e operazioni oggettivamente inesistenti

    La presenza di elementi sintomatici, quali la natura di cartiera del cedente, l'assenza di struttura e depositi, la gestione antieconomica e il sostanziale pareggio tra vendite e acquisti, può dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la conoscibilità della frode da parte del cessionario.

Massime di principio

  • La detrazione IVA non dipende dalla sola esistenza formale della fattura, ma richiede che l'operazione sia realmente avvenuta e che il documento rappresenti correttamente la transazione.
  • Una società priva di struttura, personale, locali o depositi adeguati, e con una gestione economicamente anomala, può essere considerata una cartiera; le fatture da essa emesse sono quindi soggette a particolare scrutinio.
  • Il sostanziale pareggio tra volume d'affari e acquisti, considerato insieme ad altri indici di anomalia, può costituire un elemento presuntivo della natura fittizia delle operazioni.
  • Il cessionario deve dimostrare di avere adottato cautele ragionevoli nei rapporti commerciali; quando le anomalie erano evidenti o facilmente verificabili, è difficile sostenere la propria buona fede.
  • In presenza di una frode carosello, l'IVA può essere negata anche al soggetto formalmente estraneo alla frode se, sulla base di elementi oggettivi, sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata all'evasione.

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