Prescrizioni del Garante n. 486 del 11/09/2025
Provvedimento dell'11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ammonito il Comune di Castelnuovo di Conza per aver fornito al reclamante un riscontro parziale e non idoneo a un'istanza di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR. L'istanza riguardava l'eventuale trattamento di dati personali relativo a un contenzioso per competenze professionali non pagate. Dopo una prima archiviazione, il procedimento è stato riaperto grazie a nuovi elementi documentali prodotti dal reclamante; il Comune ha poi rettificato il riscontro e riconosciuto l'esistenza del trattamento. Pur accertando la violazione degli artt. 5, 12 e 15 GDPR, l'Autorità ha qualificato la fattispecie come violazione minore e ha scelto l'ammonimento invece della sanzione pecuniaria.
Comune di Castelnuovo di Conza: ammonimento per riscontro incompleto a un'istanza di accesso ex art. 15 GDPR su trattamenti connessi a un contenzioso
Ammonimento al Comune di Castelnuovo di Conza per riscontro incompleto a istanza di accesso ex art. 15 GDPR
Il provvedimento riguarda il Comune di Castelnuovo di Conza, destinatario di un ammonimento per aver fornito un riscontro parziale e non corretto a un'istanza di accesso ai dati personali presentata dal reclamante ai sensi dell'art. 15 del GDPR. Il procedimento nasce da un reclamo presentato al Garante in relazione a dati personali connessi a un contenzioso per competenze professionali non pagate.
Origine del reclamo e contenuto dell'istanza
Il reclamante aveva chiesto al Comune di confermare se fossero in corso trattamenti di dati personali che lo riguardavano, originati dal contenzioso relativo al mancato pagamento delle competenze professionali per incarichi svolti in favore dell'ente. In caso di risposta positiva, aveva chiesto copia dei dati trattati e tutte le informazioni di cui all'art. 15, par. 1, GDPR, tra cui finalità, categorie di dati, origine, destinatari, periodo di conservazione ed eventuale processi decisionali automatizzati.
Riscontro iniziale del Comune e prima archiviazione
Il Comune, per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati, aveva risposto che non era in corso alcun trattamento di dati personali del reclamante. L'Ufficio del Garante, dopo un primo sollecito nell'ambito della procedura sul reclamo, aveva ritenuto allo stato degli atti insussistenti gli estremi di una violazione e aveva disposto l'archiviazione. Anche la successiva richiesta di riesame non aveva inizialmente modificato tale esito.
Nuovi elementi e riapertura dell'istruttoria
Dopo la chiusura del reclamo, il reclamante ha trasmesso ulteriori elementi documentali, informando l'Autorità dell'esistenza di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, opposto da quest'ultimo e ancora pendente dinanzi al Tribunale di Salerno. Tali elementi, non forniti in precedenza, sono stati ritenuti idonei ad aprire una nuova istruttoria, perché dimostravano l'esistenza di un contenzioso e quindi di trattamenti di dati personali connessi.
Accertamento della violazione
All'esito degli approfondimenti, il Garante ha accertato che il Comune aveva omesso di fornire un riscontro completo ed esaustivo all'istanza di accesso. In particolare, il riscontro iniziale aveva indotto a ritenere inesistente il trattamento richiesto, mentre dagli atti successivamente acquisiti emergeva la pendenza di un contenzioso relativo alle competenze professionali. La condotta è stata ritenuta in contrasto con il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché con gli obblighi di cui all'art. 12, parr. 1, 3 e 4, e con il diritto di accesso di cui all'art. 15 GDPR.
Difese dell'ente e regolarizzazione successiva
Nel corso del procedimento il Comune ha ammesso l'errore, attribuendolo a una distorsione informativa e al carico di lavoro dell'ente, oltre che alla situazione organizzativa interna e al successivo decesso del sindaco che aveva reso le dichiarazioni iniziali. Ha sostenuto che non vi fosse alcuna volontà di nascondere informazioni e che il reclamante era già in possesso della documentazione relativa al contenzioso. Successivamente, con una nuova nota, il Comune ha fornito il riscontro corretto, confermando il trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del rapporto di collaborazione tecnica presso l'U.T.C. e della gestione del contenzioso.
Valutazioni finali del Garante
Il Garante ha ritenuto che la ricostruzione dell'ente non fosse sufficiente a escludere la violazione, ma ha valutato il caso come una violazione minore ai sensi del considerando 148 e dell'art. 83, par. 2, GDPR. Ha dato rilievo a vari elementi attenuanti: le ridotte dimensioni del Comune, il numero limitato di personale, la natura colposa dell'errore, la cessazione della condotta con la successiva integrazione del riscontro, l'assenza di precedenti pertinenti e il fatto che i dati richiesti fossero già nella disponibilità del reclamante. Inoltre, non è emerso alcun vantaggio tratto dall'ente dalla condotta contestata.
Dispositivo
Il Garante ha quindi ammonito il Comune di Castelnuovo di Conza per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, parr. 1, 3 e 4, e 15 GDPR, disponendo l'annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all'art. 78 GDPR, agli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine del reclamo e oggetto dell'istanza
Il reclamante, tramite il proprio avvocato, ha lamentato che il Comune non avesse risposto correttamente a un'istanza ex art. 15 GDPR con cui chiedeva conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali collegati al contenzioso per il mancato pagamento di competenze professionali relative a incarichi svolti in favore dell'ente, nonché, in caso positivo, copia dei dati e delle informazioni previste dall'art. 15, par. 1, GDPR.
Prime verifiche e archiviazione iniziale
Nella prima fase istruttoria il Comune, tramite il proprio RPD, ha dichiarato che non era in corso alcun trattamento di dati personali del reclamante. Sulla base di tale riscontro e in assenza di ulteriori elementi, l'Ufficio aveva inizialmente archiviato il reclamo senza provvedimenti collegiali.
Riesame e nuova istruttoria
Dopo la richiesta di riesame del reclamante, l'Ufficio ha riaperto gli approfondimenti. Solo in un momento successivo il reclamante ha prodotto documentazione ulteriore, tra cui elementi relativi a un decreto ingiuntivo e a un giudizio di opposizione pendente, che hanno consentito di accertare l'esistenza del contenzioso e quindi del trattamento di dati personali collegato.
Accertamento della violazione
Il Garante ha ritenuto che il Comune avesse omesso di fornire un riscontro completo ed esaustivo all'istanza di accesso, poiché aveva negato l'esistenza di trattamenti relativi al contenzioso quando invece il contenzioso era in corso. La condotta è stata qualificata come non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza e agli obblighi informativi e di riscontro previsti dagli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, parr. 1, 3 e 4, e 15 GDPR.
Difese del Comune e successiva regolarizzazione
Il Comune ha sostenuto che l'errore fosse dovuto a una distorsione informativa e al carico organizzativo dell'ente; ha inoltre affermato che il sindaco autore delle dichiarazioni era deceduto. In sede di audizione e con successiva nota, l'ente ha infine dato riscontro completo all'istanza, rettificando il precedente riscontro e confermando il trattamento dei dati nell'ambito della gestione del rapporto di collaborazione tecnica presso l'U.T.C. e della gestione del contenzioso.
Esito del procedimento e criteri di valutazione
Pur rilevando l'illiceità della condotta, il Garante ha considerato la vicenda come violazione minore ai sensi del cons. 148 e dell'art. 83, par. 2, GDPR, valorizzando le ridotte dimensioni del Comune, la natura colposa dell'errore, la cessazione della condotta, l'assenza di vantaggi o di precedenti pertinenti e il fatto che i dati richiesti fossero già nella disponibilità del reclamante. Per tali ragioni ha ritenuto sufficiente l'ammonimento, senza irrogare una sanzione pecuniaria.
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