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Ordinanza

Ordinanza n. 312/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. P/PT/L/Q/2025/100499 del 20/01/2026 notificato il 28.01.26 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 16/07/2025.

Giustizia amministrativa202600823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dall’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudice si è limitato alla valutazione cautelare del pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività del provvedimento di revoca. Ha ritenuto che l’esecuzione dell’atto fosse suscettibile di cagionare al ricorrente un danno irreparabile, individuato nella perdita dell’occupazione recentemente reperita, mentre l’incisione dell’interesse pubblico sotteso alla revoca è stata valutata come relativa. Nel bilanciamento degli interessi il giudice ha quindi accordato la tutela cautelare, precisando che ogni valutazione sul merito del ricorso resta impregiudicata. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il giudice ha disposto la sospensione dell’esecutività dell’atto sulla base della valutazione del danno irreparabile e del bilanciamento con l’interesse pubblico.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’esecutività di un provvedimento può essere concessa quando la sua esecuzione sia suscettibile di cagionare un danno irreparabile al ricorrente e tale pregiudizio, bilanciato con l’interesse pubblico sotteso all’atto, risulti prevalente o comunque non adeguatamente compensato dall’immediata esecuzione del provvedimento.
  • La concessione della tutela cautelare non implica una decisione sul merito della domanda di annullamento, che resta impregiudicata fino alla trattazione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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