Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che ha chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, originariamente formalizzato come collaborazione a progetto con una società poi fallita e successivamente trasferita a un'altra società, con conseguente condanna delle società committenti, ai sensi della responsabilità solidale negli appalti, al pagamento delle differenze retributive non corrisposte dalla datrice di lavoro. I giudici di merito hanno ritenuto che i contratti a progetto fossero privi di uno specifico progetto e, quindi, convertiti in rapporti di lavoro subordinato sin dall'origine; hanno inoltre ritenuto che la società subentrante fosse succeduta ex art. 2112 c.c. nei rapporti di lavoro e che la lavoratrice fosse stata adibita alle commesse delle committenti. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 24 L.F. per asserita attrazione della controversia al foro fallimentare; 2) violazione degli artt. 69 e 29 d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di accertamento avrebbe riguardato solo la società subentrante e non anche la precedente; 3) omesso esame di un fatto decisivo circa la carenza di titolarità passiva della società subentrante; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, lamentando l'omessa valutazione delle prove sulla riferibilità delle prestazioni alle commesse delle ricorrenti; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancanza, tra i servizi appaltati, di servizi di merchandising, con ulteriore critica alla motivazione; 6) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in punto di concrete modalità di svolgimento del rapporto, orario e mansioni, contestando l'applicazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la controversia, per la parte in cui concerne l'accertamento di diritti di credito azionati dal lavoratore nei confronti del coobbligato solidale, non è attratta alla competenza del tribunale fallimentare; ha inoltre richiamato il principio per cui il fallimento del debitore principale non determina l'attrazione della causa promossa contro il condebitore solidale. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo perché non scalfivano la ratio decidendi fondata sulla conversione del rapporto in lavoro subordinato sin dall'origine e sulla successione ex art. 2112 c.c. della società subentrante nei rapporti di lavoro. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché sostanzialmente diretto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e perché la dedotta violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non era configurabile nei termini prospettati. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per la presenza di doppia conforme e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era stato dedotto fuori dai limiti consentiti, come omessa valutazione di un documento e non di un fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, ritenendo che l'apprezzamento della non contestazione spetti al giudice di merito e sia sindacabile in cassazione solo in casi estremi non dedotti. La Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 L.F.
la competenza del foro fallimentare non si estende automaticamente alle controversie promosse contro il condebitore solidale del fallito, quando l'azione mira al pagamento di crediti del lavoratore e non incide in modo endoconcorsuale sulla procedura
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
richiamato in relazione alla conversione del rapporto di collaborazione priva di progetto in rapporto subordinato
art. 2112 c.c.
il cessionario/subentrante nella gestione aziendale succede nei rapporti di lavoro già in essere, anche per il periodo pregresso, se il rapporto è considerato sin dall'origine subordinato
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi del lavoratore conserva autonomia rispetto alla procedura concorsuale del debitore principale
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare ultra/extra petizione, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non incidessero sulla ratio decidendi
art. 115 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del giudizio sulle prove; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice
art. 360 c.p.c., n. 5
il vizio di omesso esame è limitato al fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la mancata considerazione di singoli documenti o di chiedere una rivalutazione del merito
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, è precluso se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, restano devolute al giudice del lavoro le controversie che attengono allo status del lavoratore e all'accertamento del rapporto, mentre appartengono al giudice fallimentare le sole controversie che incidono sulla par condicio e sulla partecipazione al concorso.
- L'azione del lavoratore contro il condebitore solidale per crediti retributivi non è attratta alla competenza fallimentare per il solo fatto che il debitore principale sia fallito, perché la responsabilità del coobbligato conserva autonomia rispetto alla procedura concorsuale.
- La censura in cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c. non può risolversi nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è necessaria l'allegazione che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia disapplicato la regola del contraddittorio probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando sia stato errato il riparto dell'onere della prova tra le parti, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di documenti o argomentazioni; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- L'apprezzamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per vizi motivazionali estremi, non per una diversa lettura del contenuto delle difese.
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