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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27543/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della delibera n.1530 dell'OCF che ha disposto la cancellazione di Marco Chiletti dall'Albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenuta situazione impeditiva prevista dall'art.2 del D.M. 11/11/1998 n.472, in quanto Chiletti aveva svolto funzioni di amministrazione/direzione/controllo in Progetto SIM s.p.a., sottoposta ad amministrazione straordinaria con provvedimento della Banca d'Italia. Il ricorrente deduceva di essere estraneo ai fatti causativi della crisi, lamentava violazione del diritto di difesa, omessa valutazione dei mezzi di prova eccessiva adesione al provvedimento della Banca d'Italia e alla sentenza del TAR/Consiglio di Stato, nonché errori di interpretazione del Regolamento intermediari e del D.M. 472/1998.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Chiletti e ha assorbito il ricorso incidentale dell'OCF, confermando la legittimità della cancellazione dall'Albo. Motivazione: la cancellazione non è una sanzione discrezionale ma la conseguenza del venir meno di un requisito di iscrizione (situazione impeditiva) e, una volta accertata la crisi aziendale da parte della Banca d'Italia (provvedimento ormai definitivo anche in sede amministrativa), l'OCF è tenuto a procedere alla cancellazione salvo che l'iscritto dimostri la propria estraneità ai fatti. L'onere della prova dell'estraneità grava sul ricorrente; la Corte d'appello ha effettuato valutazioni di merito ritenute insindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'OCF, liquidate in euro 7.000,00 per compensi e euro 200,00 per spese non documentabili (oltre eventuale raddoppio del contributo unificato, se dovuto).

Norme richiamate

  • D.M. 11 novembre 1998 n. 472, art. 2

    art. 2 comma 1 lett. b; comma 4; comma 5; comma 6

    Le "situazioni impeditive" sono requisiti negativi d'iscrizione: la sopravvenienza determina la perdita del requisito e legittima la cancellazione dall'Albo salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti. Il comma 6 elenca criteri esemplificativi che l'Organismo deve tenere in conto nella valutazione dell'estraneità.

  • D.lgs. 24 febbraio 1998 (TUF), art. 31

    art. 31 (regolamentazione requisiti di iscrizione)

    Disciplina la delega al MEF/Consob per determinare requisiti di onorabilità e professionalità; il D.M. 472/1998 è emanato in attuazione di tale disposizione e definisce i requisiti e le situazioni impeditive.

  • T.U.F. (D.lgs. n.58/1998), art. 56

    art. 56 (poteri di Banca d'Italia in materia di amministrazione straordinaria)

    Il provvedimento della Banca d'Italia che dispone l'amministrazione straordinaria costituisce un fatto oggettivo rilevante; in sede civile è insindacabile quando già definito in sede amministrativa.

  • Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018

    art. 148; art. 152 comma 1 lett. f

    Art.148 richiama i requisiti per l'iscrizione comprese le situazioni impeditive; art.152 prevede la cancellazione dall'Albo per perdita di uno dei requisiti, quindi anche per sopravvenuta situazione impeditiva.

  • T.U.F., artt. 195 e 196

    art. 195 (istruttoria officiosa e audizione); art. 196 (deposizione documenti nella procedura ex art.196)

    Queste disposizioni attinenti al procedimento sanzionatorio non si applicano automaticamente ai procedimenti di verifica dei requisiti d'iscrizione, poiché la cancellazione per perdita del requisito non è una sanzione disciplinare; pertanto l'OCF e il giudice possono ritenere non dovute istruttorie officiose e audizioni quando non previste.

  • Costituzione Italiana, art. 24 e art. 111

    art. 24 (diritto di difesa); art. 111 (diritto al giusto processo)

    I diritti di difesa sono garantiti, ma la Corte ha ritenuto rispettati nella valutazione di idoneità dell'istruttoria svolta; la natura non sanzionatoria della cancellazione incide sul perimetro delle garanzie procedurali richieste.

  • Protocollo n.7 CEDU, art. 2

    art. 2 (diritto a un secondo grado di giudizio)

    Il principio del secondo grado non comporta un sindacato illimitato di merito in sede di giudice civile di legittimità, soprattutto quando la questione è sostanzialmente di fatto e attinente alla valutazione dell'estraneità ai fatti.

  • Legge n. 241/1990, artt. 9 e 10

    art. 9 e art. 10 (principi del contraddittorio e partecipazione)

    I principi di trasparenza e contraddittorio devono essere rispettati, ma la loro applicazione concreta varia a seconda della natura del procedimento; qui la Corte ha ritenuto che le garanzie effettive richieste dalla fattispecie erano state rispettate.

Massime di principio

  • La cancellazione dall'Albo per sopravvenuta "situazione impeditiva" è effetto del venir meno di un requisito d'iscrizione e non va trattata come una sanzione disciplinare: ciò determina un diverso regime procedurale e probatorio.
  • Il provvedimento amministrativo che accerta la crisi dell'impresa (es. provvedimento della Banca d'Italia di amministrazione straordinaria) costituisce un dato di fatto rilevante e, se divenuto definitivo in sede amministrativa, è insindacabile in sede civile; il giudice civile valuta invece la posizione soggettiva dell'iscritto (se è o meno estraneo ai fatti).
  • L'onere della prova dell'estraneità grava sull'iscritto: non basta una mera dimissione formale o argomentazioni generiche; occorrono elementi probatori concreti e tempestivi che dimostrino l'assenza di addebitabilità rispetto ai fatti causativi della crisi.
  • Le richieste istruttorie tipiche dei procedimenti sanzionatori (audizione officiosa, poteri investigativi) non trovano automatica applicazione nei procedimenti di verifica dei requisiti d'iscrizione; pertanto è importante depositare tempestivamente la documentazione rilevante.
  • In casi analoghi, evitare di limitarsi a contestare il provvedimento amministrativo accertato davanti ad altri giudici: parallelamente, chi vuol difendere la propria iscrizione deve concentrare la difesa sulla dimostrazione dell'effettiva estraneità, usando prove documentali forti e tempestive e, ove utile, impugnare autonomamente eventuali accertamenti amministrativi nelle sedi competenti.
  • In Cassazione si esaminano questioni di diritto e violazioni motivazionali o procedurali ben circostanziate; le valutazioni di fatto effettuate dalla Corte d'appello sono difficilmente rivedibili: nelle impugnazioni è fondamentale specificare errori giuridici o vizi di motivazione non meri rinnovati apprezzamenti di merito.

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