Cassazione Civile, Sentenza n. 27565/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione ex art. 5‑ter L. n. 89/2001 per ottenere indennità per irragionevole durata di giudizio (procedimento per provvidenze ex L. n. 118/1971 e L. n. 18/1980). La questione centrale riguardava la prova della durata del giudizio: il ricorrente aveva depositato telematicamente un file denominato "atti di causa merito.pdf" corredato da una "attestazione di conformità" resa dal difensore ai sensi dell'art. 16‑decies d.l. n. 179/2012, dichiarando che il file fosse copia informatica conforme agli originali analogici. La Corte d'appello di Napoli aveva respinto la domanda per difetto di prova, ritenendo che il difensore non potesse attestare la conformità di copie di documenti (in particolare i verbali di causa) estratti dal fascicolo cartaceo d'ufficio, posto che tali atti sono formati e certificate dal cancelliere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui chiedeva la valutazione di una presunta certificazione del cancelliere (questione qualificata come errore di fatto rimediabile in revocazione, non in cassazione). Sul punto di diritto, la Corte ha confermato che il potere del difensore di attestare la conformità della copia informatica è limitato alle ipotesi previste normativa (atti di parte o provvedimenti detenuti in originale o in copia conforme dal difensore o presenti nel fascicolo informatico) e non si estende alle copie dei verbali di causa contenuti nel fascicolo d'ufficio, la cui certificazione di conformità rimane competenza del cancelliere. Ha inoltre ritenuto infondata la censura che la Corte d'appello non avesse verificato la sufficienza degli atti prodotti: i verbali di causa, richiesti dall'art. 3 L. 89/2001, sono necessari per accertare la durata e l'imputabilità della lentezza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente Condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 5‑ter L. n. 89/2001
Regola il giudizio di opposizione per equo indennizzo; la Corte ha ricordato che in tale sede è ammessa produzione documentale integrativa, ma resta obbligatoria l'autenticità delle copie previste dall'art. 3 della stessa legge.
art. 3 L. n. 89/2001
Indica i documenti necessari per la domanda di equo indennizzo, tra cui i verbali di causa; la Corte ha ritenuto che i verbali siano indispensabili per accertare la durata e l'imputabilità della lentezza.
art. 16‑decies d.l. n. 179/2012 (conv. L. n. 221/2012)
Attribuisce al difensore il potere di attestare conformità della copia informatica di atti processuali di parte o provvedimenti se detenuti dall'istante in originale o in copia conforme; la Corte ha precisato che questa norma non autorizza il difensore a certificare copie di verbali estratti dal fascicolo d'ufficio.
art. 16‑bis, comma 9‑bis d.l. n. 179/2012 (modificato dall'art. 52 d.l. n. 90/2014)
La norma disciplina l'attestazione delle copie informatiche di atti presenti nei fascicoli informatici e richiede condizioni tecniche di estrazione informatica; la Corte ha osservato che la disciplina riguarda documenti presenti in fascicoli informatici e non i verbali cartacei d'ufficio.
art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto parte delle censure inammissibili perché attengono a presunte errori di fatto che non sono rimediabili in cassazione.
art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Prevede la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti; la Corte ha indicato che la mancata considerazione di una certificazione del cancelliere sarebbe questione di errore di fatto rimediabile con revocazione, non con ricorso per cassazione.
art. 126 cod. proc. civ.
Definisce il verbale di causa e la funzione del cancelliere come soggetto verbalizzante; la Corte lo ha richiamato per spiegare perché il cancelliere è il soggetto competente a certificare la conformità dei verbali di causa.
art. 168 cod. proc. civ.
Stabilisce che il cancelliere inserisce nel fascicolo d'ufficio i verbali di causa; la Corte ha tratto da ciò la conclusione che le copie dei verbali contenute nel fascicolo d'ufficio non possono essere autenticate dal difensore.
artt. 24, 111, 117 Cost. e artt. 6 e 13 CEDU
Richiamate dal ricorrente per profili di tutela dei diritti e del giusto processo; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata valutazione degli atti prodotti, perché la legge richiede i verbali di causa per la prova della durata irragionevole.
Massime di principio
- Il difensore può attestare la conformità di una copia informatica solo se detiene l'originale o una copia già certificata conforme o se l'atto/provvedimento è presente nel fascicolo informatico nelle forme previste dalla normativa telematica; non può certificare copie di atti formati e detenuti nel fascicolo d'ufficio (es. verbali di causa).
- I verbali di causa sono atti certificativi redatti dal cancelliere come pubblico ufficiale: la certificazione di conformità delle copie di tali verbali compete al cancelliere, non al difensore.
- Se in sede di gravame il giudice di merito omette di considerare una certificazione o una risultanza documentale essenziale, si configura, se il fatto è chiaramente documentabile e contrasta con la decisione, un errore di fatto rimediabile tramite revocazione (art. 395 n.4), non necessariamente attraverso il ricorso per cassazione.
- Nelle opposizioni ex art. 5‑ter L. 89/2001 la produzione integrativa di documenti è ammessa, ma resta vincolante il rispetto dei requisiti di autenticità richiesti dall'art. 3 della legge; l'assenza di copie autentiche per i documenti prescritti può giustificare il rigetto della domanda per difetto di prova.
- Quando si contesta la conformità di copie informatiche, è utile produrre sia la copia conforme rilasciata dall'ufficio che ogni attestazione formale del cancelliere o riferimenti al fascicolo informatico per evitare contestazioni di incompetenza del difensore a certificare.
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