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Sentenza

Sentenza n. 12092/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - del provvedimento prot. 8274 in data 12.5.2025 dell'Area Tecnica, Servizio 3 - Edilizia Privata del Comune di Monte Porzio Catone, avente ad oggetto: “Accertamento inottemperanza all'ordine di demolizione, adottato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., art. 15 Legge Regionale 11 agosto 2008 n. 15 - Acquisizione delle opere e dell'area pertinenziale site in via Vicinale di Camaldoli Loc. Montagnola”, unitamente a tutti i relativi allegati; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, compresi, per quanto di ragione e ove occorrer possa, i seguenti atti citati nel provvedimento di cui sopra, ancorché di contenuto incognito: - il rapporto in data 12.1.2016, nonché il “verbale di accertamento inadempienza” di cui al prot. 5233 del 18.3.2024, entrambi redatti dalla Polizia Locale; - i provvedimenti con cui il Comune resistente “ha incaricato idoneo professionista per la redazione del frazionamento catastale delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e relativa area di pertinenza …”; - il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del frazionamento prot. 291893 in data 23.4.2025.

Giustizia amministrativa202508008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e delle relative aree

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, richiamando due ordinanze di demolizione del 2008 e del 2009 e i successivi accertamenti di inottemperanza, ha acquisito al patrimonio comunale opere abusive consistenti in un impianto di diffusione radiofonica, manufatti destinati al ricovero di apparecchiature radioelettriche, sbancamenti, una grotta e una strada sterrata, nonché le particelle catastali individuate mediante frazionamento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 42 e 97 Cost., della l. n. 241/1990, dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008, oltre a difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e sviamento. Ha sostenuto di essere proprietario incolpevole, poiché gli abusi sarebbero stati realizzati dalle società conduttrici del terreno, e di non aver potuto accedere all'area, detenuta dalla società Radionet, per eseguire la demolizione. Ha inoltre lamentato di non avere avuto la possibilità di dimostrare la propria non imputabilità. Con il secondo motivo ha dedotto gli stessi vizi, censurando il difetto di motivazione circa l'acquisizione di un'area ulteriore rispetto al sedime delle opere abusive e circa la sua consistenza, pari complessivamente a 1.078 mq a fronte di un sedime di circa 140 mq. In via preliminare, il TAR ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio, disponendone l'estromissione, e ha stralciato la documentazione depositata tardivamente dal Comune, in violazione del termine di quaranta giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto anche al proprietario non autore dell'abuso; tuttavia, il proprietario che invochi la propria estraneità può evitare l'acquisizione gratuita dimostrando in modo inequivocabile di essere estraneo alla realizzazione dell'opera oppure di essersi attivamente adoperato, dopo averne avuto conoscenza, per impedire l'abuso e ripristinare lo stato dei luoghi. La mera locazione del terreno non è sufficiente: occorrono iniziative fattive, quali diffide documentate, azioni per ottenere il rilascio dell'area o la rimozione delle opere, o la risoluzione del rapporto. Nel caso concreto il ricorrente non ha provato la diffida asseritamente inviata alla conduttrice nel 2024 né altre iniziative, anche giudiziarie, dirette a rendere possibile la demolizione; pertanto non ha dimostrato un'attivazione concreta per ottemperare all'ingiunzione. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'acquisizione consegue automaticamente all'inottemperanza ed è un atto vincolato e meramente dichiarativo. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione dell'acquisizione dell'area pertinenziale ulteriore rispetto al sedime. Le particelle acquisite, di 958 e 120 mq, erano state precisamente individuate mediante frazionamento; il provvedimento aveva richiamato la disciplina urbanistica della zona agricola boschiva e la superficie minima di 100.000 mq per l'edificazione, spiegando così la necessità dell'acquisizione della superficie ulteriore. Non era stato dedotto né risultava il superamento del limite del decuplo previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. La Regione Lazio è stata estromessa per carenza di legittimazione passiva. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune e l'Agenzia delle Entrate; nulla spese nei confronti della Regione Lazio e della società Radionet.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    L'ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto anche al proprietario non responsabile della realizzazione dell'abuso.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione; opera automaticamente per le opere abusive e l'area di sedime, mentre l'acquisizione dell'area ulteriore richiede precisa individuazione e adeguata motivazione, nel limite massimo previsto dalla legge.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001

    Il proprietario estraneo all'abuso può evitare l'acquisizione dimostrando la propria completa estraneità o di essersi fattivamente adoperato per impedire l'abuso e ripristinare lo stato dei luoghi.

  • art. 15, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008

    Prevede la conseguenza acquisitiva collegata all'inottemperanza all'ordine di demolizione nell'ambito della disciplina regionale richiamata dal provvedimento.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata dal Comune il 12 maggio 2026 è stata stralciata perché tardiva rispetto al termine di quaranta giorni liberi anteriori all'udienza.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione edilizia ha natura reale e può essere adottato anche nei confronti del proprietario che non abbia materialmente realizzato l'abuso, poiché presuppone l'esistenza oggettiva di una situazione dei luoghi incompatibile con la disciplina urbanistico-edilizia.
  • Il proprietario non autore dell'abuso può evitare l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale soltanto dimostrando la propria completa estraneità alla realizzazione dell'opera oppure di essersi attivamente e concretamente adoperato, dopo averne avuto conoscenza, per impedirne la prosecuzione e ripristinare lo stato dei luoghi. La mera concessione in locazione del bene non è sufficiente.
  • L'acquisizione gratuita conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione presuppone l'imputabilità al destinatario dell'illecito omissivo consistente nella mancata esecuzione dell'ordine; il proprietario che invochi l'impossibilità di intervenire deve provare iniziative effettive, documentate e idonee a recuperare la disponibilità del bene e a rendere possibile il ripristino.
  • L'atto di acquisizione gratuita è, di regola, un atto vincolato e meramente dichiarativo dell'effetto prodotto dall'inottemperanza; pertanto non richiede normalmente una nuova comunicazione di avvio del procedimento né un autonomo apporto partecipativo, salvo che residuino valutazioni discrezionali rilevanti.
  • L'acquisizione dell'area ulteriore rispetto al sedime delle opere abusive è legittima solo se l'area è precisamente individuata, non supera il limite legale e il provvedimento esplicita le ragioni urbanistico-edilizie che rendono necessaria l'apprensione della superficie pertinenziale, anche mediante il riferimento alla morfologia del sito, alla collocazione dell'abuso e ai parametri urbanistici applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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