Sentenza n. 15483/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione ex art. 552 c.p.c. di somme pignorate presso terzi, depositata dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Esecuzioni Mobiliari, nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 12764/2023, in data 26 marzo 2025, come integrata dal decreto di correzione del 4 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 26 marzo 2025, corretta il 4 aprile 2025, emessa dal Tribunale ordinario di Roma nella procedura esecutiva presso terzi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione ex art. 552 c.p.c., emessa il 26 marzo 2025 dal Tribunale di Roma e corretta con decreto del 4 aprile 2025, deducendo che le amministrazioni debitrici non avevano eseguito il titolo. Hanno chiesto che fosse assegnato un termine per adempiere e, in caso di persistente inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. A sostegno hanno depositato l'ordinanza e il decreto di correzione notificati all'Amministrazione, nonché il certificato di mancata opposizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo documentati i presupposti dell'actio iudicati e constatando che il titolo non risultava eseguito; le amministrazioni non avevano formulato contestazioni sul punto. Ha ordinato alle amministrazioni di dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione, nei termini da essa stabiliti e salvo che vi avessero già provveduto anche parzialmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza e previa richiesta dei ricorrenti, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare per i successivi sessanta giorni. Le amministrazioni sono state condannate alle spese: il P.Q.M. liquida euro 1.200, oltre accessori, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
comprovante, anche alla luce dell’attestazione di conformità agli originali delle copie depositate in giudizio, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati ex art. 112 e ss. c.p.a.
La documentazione del titolo, della sua notificazione e della mancata opposizione è stata ritenuta sufficiente a dimostrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al titolo azionato, secondo quanto stabilito dalla stessa ordinanza di assegnazione – sempre che non vi abbia già provveduto, anche solo parzialmente – entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Accertati i presupposti dell'ottemperanza e l'inadempimento, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il titolo entro il termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 552 c.p.c.
Dall’ordinanza di assegnazione in questione si ricava, pertanto, il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, nei termini stabiliti dal medesimo titolo, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza
L'ordinanza di assegnazione costituisce il titolo per conseguire le somme nei termini da essa stabiliti; i presupposti del titolo non possono essere riesaminati nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Ai fini dell'ottemperanza a un'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 552 c.p.c., la produzione del titolo notificato e del certificato di mancata opposizione può comprovare i presupposti dell'azione, in assenza di contestazioni dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice verifica l'esecuzione del titolo ma non sindaca i presupposti dell'ordinanza di assegnazione che lo costituisce; accertato l'inadempimento, ordina all'amministrazione di adempiere nei termini stabiliti dal titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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