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Legge

L.R. Emilia-Romagna 23/2022

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 23/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge collega la manovra di stabilità 2023 con interventi su ambiente, trasporti, turismo, personale, sanità, politiche sociali, reti informatiche, agricoltura e lavoro. Molte misure hanno durata limitata: alcune fino al 31 dicembre 2023 o 2024, altre fino all’entrata in vigore di piani regionali successivi (es. PAIR 2030).

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2023 dell’Emilia-Romagna

Disposizioni collegate alla stabilità regionale 2023

La legge, applicabile in Emilia-Romagna, integra la manovra di bilancio 2023-2025 con misure settoriali finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in coerenza con DEFR 2023, legge di stabilità e bilancio di previsione.

Ambiente, bonifiche, acque e qualità dell’aria

La Regione assume la competenza sui procedimenti di bonifica dei siti “orfani” già avviati dai comuni e ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, gestendoli tramite ARPAE secondo la disciplina ambientale statale e regionale. I comuni interessati devono trasmettere la ricognizione dello stato dei procedimenti e ogni informazione utile.

Per le autorizzazioni estrattive disciplinate dalla legge regionale n. 17 del 1991, il termine previsto per il comma 3 dell’articolo 15 è prorogato di un ulteriore anno. La proroga opera anche per quelle già assentite e ancora efficaci alla data di entrata in vigore della norma; la disposizione vale solo fino al 31 dicembre 2024.

In materia di acque, nelle more dei Piani di bilancio idrico e per corpi idrici in criticità quantitativa, l’amministrazione competente può ridurre i quantitativi assentiti nelle concessioni, nel rispetto dei Piani di gestione distrettuali vigenti. La revisione deve privilegiare le concessioni in rinnovo e seguire le modalità stabilite da un atto della Giunta regionale.

Sulla qualità dell’aria, la sospensione dell’obbligo di copertura delle vasche previsto dal PAIR 2020 continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore del PAIR 2030.

Rifiuti ed economia circolare

La disciplina regionale sui rifiuti viene aggiornata dal 2023 con nuove definizioni di comuni “virtuosi” e “supervirtuosi”. Sono virtuosi i comuni che raggiungono l’obiettivo finale di raccolta differenziata previsto dal PRRB vigente per l’area omogenea di appartenenza, oppure che dispongano di sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati entro il 2023. Sono supervirtuosi i comuni che non superano 110 kg/ab/anno di rifiuti non riciclati e raggiungono anche l’obiettivo finale di raccolta differenziata.

La quota dei costi comuni del fondo regionale è applicata ai quantitativi di rifiuti non riciclati determinati da ARPAE, con esclusione dei rifiuti prodotti da eventi calamitosi documentati da emergenza di Protezione Civile. Il fondo è gestito da Atersir.

Le risorse sono destinate ai centri comunali per il riuso, ai progetti di prevenzione e riduzione dei rifiuti, al miglioramento gestionale del servizio nei comuni montani e alla riduzione del costo del servizio di igiene urbana per virtuosi e supervirtuosi. Per il 2023 gli incentivi per le linee a) e b) sono ridotti del 20% e la somma risparmiata viene riallocata a favore dei comuni che nel 2022 avevano percepito l’incentivo per la virtuosità ma subiscono una riduzione per la rimodulazione del fondo. La linea per i progetti di riuso ha priorità per i comuni che non accedono ad altre forme di incentivo. Inoltre, è prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza prevista per una disposizione dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2015.

Turismo e ricettività

La legge amplia le tipologie di strutture ricettive includendo le aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici. I comuni attraversati dai Cammini iscritti all’Atlante, dal Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, dalla Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali del PRIT 2025 possono individuare zone dove istituire tali aree, anche in aree protette o Natura 2000, purché compatibili con i vincoli e previo nulla osta degli enti competenti.

Le aree possono essere gestite dal comune o da soggetti pubblici/privati in convenzione; se a pagamento, devono rispettare la disciplina regionale sulle tariffe esposte al pubblico. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’inserimento nel Circuito dei Cammini e approva direttive su zone, requisiti minimi, servizi igienici, tutela della salute e dell’ambiente, modalità d’uso e permanenza massima.

Le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta, extralberghiere e alcune tipologie ricettive sono identificate da un codice identificativo univoco (CIR) come informazione supplementare della banca dati regionale.

La disciplina sulle autorizzazioni all’uso gratuito di strutture o aree ricettive viene estesa anche alle aree di sosta temporanea per tende.

Cultura e valorizzazione della memoria

La Regione riconosce e sostiene le istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo, inserendo tale previsione nella legge sulla memoria del Novecento.

Organizzazione del personale e assemblea legislativa

L’articolo 6 del decreto-legge n. 36 del 2022 si applica anche agli enti del sistema delle amministrazioni regionali, con alcune esclusioni per istituti e agenzie che operano obbligatoriamente con personale regionale.

Nel settore sanitario, sociale e socio-sanitario, le aziende e gli enti del SSR e le strutture regionali competenti devono garantire l’utilizzo temporaneo di personale tramite convenzione, per ottimizzare le risorse e attuare progetti o funzioni di rilevante interesse. La stessa logica si applica a Intercent-ER per la centrale unica di committenza sanitaria.

Per gli enti destinatari di funzioni conferite da precedenti leggi regionali, è prevista l’assegnazione temporanea obbligatoria di personale regionale, su richiesta dell’ente e previo consenso dei dipendenti, fino a quando l’ente non si doti di personale proprio e comunque per un massimo di tre anni.

Per i gruppi assembleari, viene rivista la disciplina del personale di supporto quando il gruppo abbia almeno tre componenti e vi siano consiglieri che ricoprono determinate cariche istituzionali o di governo regionale.

Sanità e accreditamento

La dirigenza sanitaria è confermata a rapporto di lavoro esclusivo, secondo la disciplina regionale e la contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di reversibilità previsto dalla normativa statale.

La Giunta regionale disciplina con direttiva criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, con avviso pubblico adeguatamente pubblicizzato. L’esclusività del rapporto può essere richiesta come condizione nell’avviso e vale anche per le strutture universitarie; sono previste regole specifiche per la dirigenza delle professioni sanitarie e per il riconoscimento di compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni.

L’esclusività del rapporto costituisce anche criterio preferenziale per gli incarichi di direzione di struttura semplice.

Per l’emergenza-urgenza ospedaliera, le aziende del SSR possono ricorrere in via eccezionale e temporanea alle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, con tariffa oraria elevabile fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, salvo i servizi di guardia. La misura vale fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre l’entrata in vigore del CCNL 2019-2021; la disciplina regionale deve essere attuata con direttiva della Giunta.

Sempre fino al 31 dicembre 2024, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche se specializzandi, possono svolgere attività di supporto nei servizi di emergenza-urgenza con contratti di lavoro autonomo, fuori dall’orario di formazione e nel rispetto degli obblighi formativi. La possibilità può essere estesa anche ad altri ambiti assistenziali se non è possibile assumere personale, compreso il ricorso agli idonei di graduatorie concorsuali.

In materia di accreditamento sanitario, la funzione di organismo tecnicamente accreditante (OTA) è affidata a un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di qualità in sanità. La Regione ne assicura le risorse organizzative e strumentali; nella disciplina delle verifiche, i riferimenti al direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale sono sostituiti dal responsabile OTA.

È fatta salva la validità dei provvedimenti adottati quando era vigente l’articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008, poi abrogato.

Politiche sociali e non autosufficienza

La programmazione del Fondo regionale per la non autosufficienza è rafforzata: la Giunta definisce tempi, modalità e ambiti specifici di monitoraggio a carico degli Uffici di Piano e dei distretti USL, e riferisce ogni anno alla commissione assembleare competente entro il 31 ottobre, o comunque in tempo utile per il bilancio di previsione successivo, sull’andamento della gestione delle risorse.

Reti informatiche pubbliche e digitalizzazione

La Regione promuove il coordinamento delle reti informatiche pubbliche e il pieno esercizio delle competenze degli enti locali, in coerenza con il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e con la normativa sulla riduzione dei costi per reti ad alta velocità.

Con il supporto tecnico di Lepida S.c.p.A., la Regione favorisce il raccordo con Stato, Unione europea, altre regioni e autonomie locali, promuove il coordinamento dei progetti e garantisce standard di qualità, monitoraggio e accessibilità dei dati per la transizione digitale. È inoltre istituito un tavolo permanente per la semplificazione e il coordinamento dei regolamenti locali sulle infrastrutture di comunicazione elettronica, senza oneri per il bilancio regionale.

Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge la Regione deve mettere a disposizione norme-tipo non vincolanti; gli enti locali devono aggiornare entro un anno i propri regolamenti in materia.

Agricoltura e sviluppo rurale

Per attuare il programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per progetti di imprese agricole finanziati sul tipo di operazione 4.1.04, in coerenza con il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e con le relative condizioni. I pagamenti sono affidati ad AGREA in qualità di organismo pagatore.

Lavoro e disabilità

Il Fondo regionale dell’Emilia-Romagna per l’occupazione delle persone con disabilità è programmato triennalmente dalla Giunta regionale, dopo collaborazione interistituzionale e concertazione sociale e sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative.

Vigore della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

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