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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2402/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto, da parte del GIP, della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva: errore nella determinazione del periodo di riferimento del reddito (si sarebbe dovuto considerare il 2021 e non il 2020); violazione del principio di presunzione di innocenza per il considerare precedenti ancora in fase di indagine; carenza, omissione o illogicita della motivazione circa l'effettiva sussistenza di redditi illeciti; illegittima introduzione da parte del giudice di opposizione di nuovi elementi di valutazione (condanne definitive del 2020) diversi dalle ragioni del provvedimento originario, violando il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius; mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dal TUSG (artt.96 e 98) e eccesso di affidamento su mere presunzioni per ritenere superata la soglia reddituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che: la scelta del periodo di riferimento (redditi 2020) era corretta rispetto alla data di presentazione dell'istanza; tuttavia il giudice dell'opposizione ha violato il divieto di reformatio in peius introducendo una diversa motivazione basata su condanne definitive sopravvenute, non rispondendo alle doglianze svolte nell'opposizione; inoltre la motivazione del giudice di secondo grado è risultata apodittica e insufficiente, poiché non ha dettagliato il percorso probatorio e le concrete presunzioni che avrebbero consentito di ritenere il superamento della soglia reddituale, limitandosi a richiamare precedenti penali e importi esigui senza spiegare la ricaduta sulla situazione economica complessiva. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino, con indicazione di applicare i principi di motivazione e di rispetto del divieto di reformatio in peius e di valutare correttamente i presupposti per l'ammissione al beneficio.

Norme richiamate

  • Testo unico in materia di spese di giustizia (TUSG), DPR 30/05/2002 n.115, art.76

    comma 4bis relativo ai soggetti esclusi dall'applicazione del beneficio, con riferimento a condanne definitive per taluni reati (tra cui quelli di cui all'art.73 del DPR 9 ottobre 1990, n.309)

    L'art.76 fissa la soglia reddituale per l'ammissione al patrocinio e prevede che si valutino anche eventuali redditi illeciti; il comma 4bis dispone specifiche ipotesi di esclusione per determinate condanne definitive. Nel caso di specie la causa di esclusione prevista dal comma 4bis non si applicava.

  • Testo unico in materia di spese di giustizia (TUSG), DPR 30/05/2002 n.115, art.99

    L'opposizione ex art.99 è qualificata come mezzo di impugnazione soggetto al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius: il giudice dell'opposizione non può rigettare l'opposizione per motivi diversi e peggiorativi rispetto a quelli ritenuti dal primo giudice senza rispondere alle censure svolte.

  • Testo unico in materia di spese di giustizia (TUSG), artt.96 e 98

    Attribuiscono al giudice specifici poteri istruttori e strumenti di verifica della situazione economica del richiedente; prima di fondare la decisione su presunzioni occorre valutare l'opportunita di esercitare tali poteri e, se si usano presunzioni, argomentare adeguatamente il percorso logico.

  • Codice civile, art.2729

    Riguarda le presunzioni semplici: possono essere utilizzate per dimostrare redditi illeciti purché le presunzioni siano dotate di gravità, precisione e concordanza e il giudice motivi il passaggio logico dal fatto noto al fatto ignoto (superamento della soglia reddituale).

  • DPR 9/10/1990 n.309, art.73 (normativa stupefacenti)

    Prevede il reato di cui all'art.73; precedenti penali per reati in materia di stupefacenti possono essere considerati nella valutazione dei redditi illeciti, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare il superamento della soglia reddito senza adeguata motivazione e presunzioni fondate.

  • Codice penale, art.416-bis (richiamato nella disciplina delle esclusioni)

    Richiamato nella disciplina che esclude taluni soggetti dall'ammissione al beneficio se già condannati per specifici delitti di associazione mafiosa o connessi; serve a delimitare ipotesi di esclusione dal patrocinio gratuito.

Massime di principio

  • L'opposizione ex art.99 TUSG è un mezzo di impugnazione soggetto al principio devolutivo: il giudice dell'opposizione non può motivare il rigetto su ragioni nuove o peggiorative rispetto a quelle del primo giudice senza rispondere alle censure difensive (divieto di reformatio in peius).
  • Per determinare il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio si prende l'ultima dichiarazione il cui termine di presentazione è decorso al momento della presentazione dell'istanza; nel caso di istanze nel 2022 è corretto riferirsi ai redditi del 2020 se quei termini sono scaduti.
  • I redditi provenienti da attività illecite possono essere computati nella valutazione della soglia reddituale, ma la loro sussistenza deve essere provata o desunta mediante presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza e il giudice deve esporre con chiarezza il percorso logico che porta al superamento della soglia.
  • Precedenti penali o condanne, da soli, non sono sufficienti a dimostrare che il richiedente disponeva al momento dell'istanza di redditi illeciti tali da superare la soglia; occorre una motivazione specifica che colleghi i fatti penalmente accertati alla situazione economica complessiva.
  • Se il giudice ritiene necessario approfondire la situazione economica del richiedente deve avvalersi dei poteri istruttori previsti dal TUSG (artt.96 e 98) oppure, se utilizza presunzioni, deve motivare il ragionamento presuntivo con precisione.

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