Regolamento (UE) 2016/652
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/652 della Commissione, del 26 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, per una data di applicazione immediata, i valori forfettari all’importazione di taluni ortofrutticoli utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati nell’allegato per singoli codici NC e per specifiche origini dei prodotti. Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina dell’OCM dei prodotti agricoli e delle modalità di applicazione del regime degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato, identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori sono determinati per specifiche origini/paesi terzi elencati nell’allegato (tra cui IL, MA, TR, AR, EG, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e il codice ZZ per "altre origini"). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/652 della Commissione disciplina la fissazione dei valori forfettari all’importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Si colloca nel quadro della normativa dell’OCM agricola e delle regole applicative del settore ortofrutticolo, prevedendo un aggiornamento fondato su dati giornalieri variabili.
Contesto normativo e funzione del provvedimento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la determinazione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi in attuazione degli esiti dell’Uruguay Round. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ciascun giorno feriale ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda specifici ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato mediante codici NC. I prodotti interessati sono i seguenti:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 10 20
- 0808 10 80
- 0808 30 90
Per ciascun codice sono indicati valori differenziati in funzione del paese terzo di origine. Tra le origini considerate figurano, a seconda del prodotto, IL, MA, TR, AR, EG, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e il codice ZZ, che corrisponde alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nell’allegato.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in euro per 100 kg e costituiscono il parametro operativo per il calcolo del prezzo di entrata delle importazioni interessate.
Allegato: struttura dei valori
L’allegato presenta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine, il corrispondente valore forfettario all’importazione. A titolo esemplificativo, per il codice 0702 00 00 sono previsti valori distinti per IL, MA e ZZ; per il codice 0808 10 80 sono riportati valori per AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ. Il documento specifica inoltre che la nomenclatura dei paesi è quella stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice ZZ indica "altre origini".
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi previsti dall’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Determinazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e per codice paese terzo/origine.
Ambito oggettivo dell’allegato
L’allegato elenca i valori per i prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione del relativo valore per ciascuna origine. Il codice ZZ è utilizzato per indicare le "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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