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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14528/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 22 ottobre 2025 che aveva respinto la sua richiesta relativa alla pena di 24 anni e 8 mesi, sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto operante la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 241/2006 per la presenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. con legge n. 203/1991. Abbruzzese contestava che le sentenze di merito avevano invece escluso tale aggravante e che il giudice dell'esecuzione, interpretando diversamente la motivazione, avrebbe violato il giudicato e peggiorato la sua posizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze di merito avessero effettivamente riconosciuto la sussistenza sostanziale dell'aggravante di cui all'art. 7 per gli omicidi contestati, pur escludendone l'impatto sul trattamento sanzionatorio in dipendenza del principio affermato da Sez. U, n. 337/2008 (Antonucci) secondo cui l'aggravante non incide sul calcolo della pena se il reato è punito con l'ergastolo. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il giudicato, traendo dalle motivazioni dei giudici di merito l'affermazione della sussistenza dell'aggravante e applicando tale valutazione ai fini dell'accertamento della causa ostativa prevista dalla legge sull'indulto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n. 241/2006, art. 1, comma 2, lett. d)

    i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni

    Tale disposizione contiene una causa ostativa all'applicazione dell'indulto; il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza delle circostanze aggravanti indicate e può interpretare il giudicato per accertare se, nelle motivazioni delle sentenze di merito, risulti la presenza dell'aggravante ai fini dell'esclusione

  • decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 7

    Rilevata come aggravante di natura mafiosa; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito ne abbiano accertato la sussistenza in concreto, anche se ne hanno escluso l'incidenza sulla quantificazione della pena per effetto del principio giurisprudenziale relativo all'ergastolo

  • art. 416-bis cod. pen.

    per i delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo

    La Corte ha richiamato la lettura giurisprudenziale secondo cui la formulazione non esclude l'applicabilità dell'aggravante ai reati puniti con ergastolo, ma limita la determinazione dell'aumento di pena; pertanto l'accertamento della rilevanza sostanziale dell'aggravante può sussistere anche quando la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio è neutralizzata

  • Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 (Antonucci)

    Pronuncia richiamata per il principio che l'aggravante non incide sul calcolo della pena se il reato è punito con l'ergastolo; la Corte ha osservato che i giudici di merito hanno esplicitamente richiamato questa decisione per escluderne l'effetto sanzionatorio, senza negarne la sussistenza sostanziale

  • Sez. 2, n. 13492 del 13/03/2008

    l'art. 416-bis, primo comma, "non intende escludere l'applicabilità di essa ai reati puniti con l'ergastolo, ma semplicemente quantificare l'aumento di pena applicabile"

    Utilizzata per spiegare che la formulazione normativa mira a disciplinare il calcolo della pena e non a escludere la qualificazione del fatto come aggravato

  • Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025

    Richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di trarne gli elementi necessari all'esecuzione

  • Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012, dep. 2013

    Richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione, quando è chiamato ad applicare benefici (es. indulto), deve interpretare il giudicato per verificare la sussistenza delle condizioni di legge

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può e deve interpretare il contenuto del giudicato per trarne gli elementi necessari all'applicazione delle norme di esecuzione (es. verificare cause ostative all'indulto).
  • La distinzione tra accertamento sostanziale di un'aggravante e la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio è rilevante: una esclusione dell'effetto sul calcolo della pena (per esempio per ergastolo) non equivale necessariamente a una esclusione della sussistenza dell'aggravante in senso sostanziale.
  • Quando le sentenze di merito affermano nelle motivazioni la matrice mafiosa o la sussistenza dell'aggravante, il giudice dell'esecuzione può considerare tale affermazione vincolante ai fini delle cause ostative previste dalla legge, anche se i giudici del merito hanno poi escluso l'aumento di pena per ragioni di calcolo.
  • Un ricorso che deduca violazione del giudicato deve dimostrare che la motivazione di merito nega espressamente la sussistenza della circostanza in contestazione; la mera esclusione dell'effetto sanzionatorio non è sufficiente a prevalere sull'interpretazione dell'esecuzione.
  • La giurisprudenza consolidata (es. Antonucci) va considerata per interpretare il rapporto tra aggravanti applicabili e limiti alla quantificazione della pena; ciò non impedisce che l'aggravante sia rilevante per altri effetti giuridici (es. esclusione di benefici)

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