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Sentenza

Sentenza n. 582/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento della nota del Comune di Castrocielo del -OMISSIS-, avente oggetto “Risposta a CILA prot. -OMISSIS-”, con cui è stato comunicato il divieto di eseguire i lavori intrapresi dal ricorrente; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla esecuzione dei lavori oggetto della CILA in relazione ad un intervento finanziato ai sensi del Bando Imprese Borghi PNRR -OMISSIS- investimento -OMISSIS- CUP: -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale recante il divieto di eseguire i lavori oggetto della CILA, relativi a opere interne presso un immobile adibito a sede di un’attività o ente non specificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune, in riscontro alla CILA presentata per la realizzazione di opere interne, gli aveva vietato di iniziare i lavori, chiedendone l’annullamento e la declaratoria del diritto all’esecuzione dell’intervento finanziato nell’ambito del Bando Imprese Borghi PNRR. Il Comune si è costituito in giudizio. Nel corso del processo, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, gli sviluppi procedimentali hanno condotto alla maturazione dei presupposti per la favorevole definizione del procedimento relativo alla CILA, con conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il ricorrente avesse ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito e che fosse quindi venuto meno oggettivamente l’interesse alla prosecuzione della lite. Il Collegio ha distinto tale istituto dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e perché, in assenza della sopravvenuta definizione, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse. In particolare, il Collegio ha rilevato che la nota comunale era insuscettibile di incidere giuridicamente sulla sfera del ricorrente, poiché, ai sensi dell’art. 6-bis d.P.R. 380/2001, il Comune non dispone, a fronte di una CILA, di un potere ex ante conformativo, inibitorio o di autotutela, potendo esercitare soltanto successivamente il potere sanzionatorio qualora l’attività sia realizzata in difformità dal paradigma legale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione, nel corso del giudizio, della pretesa sostanziale del ricorrente e il conseguente venir meno oggettivo della lite.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente; essa si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che richiede la piena soddisfazione della pretesa.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    A fronte della presentazione di una CILA, il Comune non dispone di un potere ex ante conformativo, inibitorio o di autotutela; può esercitare soltanto il potere sanzionatorio successivo, ove l’attività sia stata realizzata in difformità dal paradigma legale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. richiede che, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, con piena soddisfazione della pretesa e oggettivo venir meno della lite.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale decisione favorevole non sarebbe più utile al ricorrente.
  • In materia di CILA, il Comune non può adottare ex ante provvedimenti conformativi o inibitori né esercitare autotutela preventiva sull’attività segnalata; il potere amministrativo è esercitabile successivamente in chiave sanzionatoria, qualora l’attività sia stata realizzata in difformità dalla disciplina applicabile.
  • Un atto comunale adottato in risposta a una CILA, se privo di idoneità legale a produrre effetti conformativi o inibitori sull’attività edilizia, non è astrattamente lesivo e la sua impugnazione è affetta da originaria carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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