Ordinanza del 10/07/2015 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Onere della prova - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione cautelare richiede che il richiedente deduca e documenti rigorosamente sia la probabile fondatezza della propria tesi sia il rischio di un danno grave e irreparabile. La misura non può essere concessa quando esistono precedenti di legittimità contrari al contribuente e quest’ultimo non intende prestare garanzie.
Rigetto della sospensione cautelare per mancata prova del fumus boni iuris e del periculum in mora
Misure cautelari: requisiti per la sospensione
Il documento riguarda la richiesta di sospensione cautelare e chiarisce che l’accoglimento è subordinato alla rigorosa dimostrazione dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. La valutazione deve essere effettuata mediante un necessario bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
Onere della prova del richiedente
L’onere di allegare e provare i presupposti della sospensione grava integralmente sulla parte che la richiede. In particolare, il richiedente deve:
- dedurre dettagliatamente gli elementi idonei a dimostrare il fumus boni iuris, ossia la plausibile fondatezza della posizione sostenuta;
- documentare il periculum in mora, vale a dire il rischio connesso alla mancata sospensione e l’urgenza dell’intervento cautelare.
La mera prospettazione della pretesa o del pregiudizio non è sufficiente: la verifica deve essere concreta, rigorosa e supportata da adeguata documentazione.
Valutazione comparativa degli interessi
La decisione sulla sospensione deve tenere conto del bilanciamento degli interessi coinvolti. Il giudice deve quindi valutare non soltanto il possibile pregiudizio prospettato dal contribuente, ma anche le conseguenze della sospensione per la controparte e per l’interesse alla riscossione o all’efficacia dell’atto impugnato.
Assenza dei presupposti cautelari
Nel caso esaminato non emergono elementi sufficienti per concedere la sospensione. In particolare, la posizione del contribuente risulta indebolita dalla presenza di pronunce della Corte di cassazione sfavorevoli alla tesi sostenuta. Tali precedenti incidono negativamente sulla configurabilità del fumus boni iuris.
Ulteriore elemento contrario alla concessione della misura è la mancata disponibilità del contribuente a prestare garanzie. L’assenza di garanzie non consente di assicurare adeguatamente gli interessi contrapposti e contribuisce a escludere la sussistenza delle condizioni per la sospensione.
Esito
La sospensione cautelare non viene concessa perché il richiedente non ha dimostrato in modo sufficiente i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La presenza di precedenti di legittimità contrari e la mancata disponibilità a prestare garanzie costituiscono ulteriori ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
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