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Ordinanza

Ordinanza del 13/07/2015 n. 14554 - Corte di Cassazione

Giurisdizione tributaria - Somme liquidate a titolo di spese processuali - art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Ricomprese nella relativa giurisdizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le Sezioni Unite Civili affermano che la controversia relativa alla debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali in un precedente giudizio tributario rientra nella giurisdizione tributaria. L’espressione "ogni altro accessorio" contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 comprende anche le spese processuali. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR del Piemonte.

Giurisdizione tributaria sulle spese processuali liquidate dalle Commissioni Tributarie

Giurisdizione tributaria sulle spese processuali liquidate in un giudizio tributario

La pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, deliberata il 12 maggio 2015 e depositata il 13 luglio 2015, riguarda l’individuazione del giudice competente a conoscere della controversia relativa a somme richieste a titolo di spese processuali liquidate da una Commissione Tributaria nell’ambito di un precedente giudizio tributario.

Origine della controversia

F.R.P. aveva impugnato una cartella esattoriale emessa dal Comune di Casalborgone per il pagamento di euro 1.168,36, riferiti all’anno 2002 e qualificati come spese legali dovute in base alla sentenza n. 41.03.2002 della CTP di Torino, pronunciata in un precedente giudizio tra le stesse parti e successivamente confermata nei successivi gradi di giudizio, incluso quello di legittimità.

La CTP di Torino aveva inizialmente accolto il ricorso contro la cartella, annullando sia la cartella sia il ruolo presupposto. Il contribuente aveva quindi presentato al Comune un’istanza di sgravio, respinta dall’ente sul presupposto che la sentenza di annullamento non fosse ancora definitiva.

Anche il diniego di sgravio era stato impugnato. La CTP di Torino aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il provvedimento impugnato non fosse riconducibile agli atti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR del Piemonte aveva confermato la decisione, ritenendo assorbente la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice tributario e condividendo la tesi del Comune secondo cui le somme richieste non costituivano tributi, bensì spese di giustizia.

Motivi del ricorso per cassazione

Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi:

  • violazione dell’art. 2, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e di ulteriori disposizioni in materia di giurisdizione;
  • violazione dell’art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 282 c.p.c.;
  • violazione degli artt. 282 c.p.c., 68, comma 2, e 70 del D.Lgs. n. 546/1992.

La Sezione Tributaria della Corte, con ordinanza n. 1579/2015, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per la decisione sulla questione di giurisdizione.

Quadro normativo considerato

La Corte ha esaminato l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 nella formulazione previgente e in quella successiva alle modifiche introdotte dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. a), con decorrenza dal 3 dicembre 2005.

La disciplina previgente attribuiva alle Commissioni Tributarie le controversie concernenti, tra l’altro, i tributi comunali e locali. Il comma 2 dello stesso articolo estendeva inoltre la giurisdizione tributaria alle controversie concernenti sovraimposte, imposte addizionali, sanzioni amministrative, interessi e altri accessori relativi alle materie tributarie.

La formulazione successiva attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, inclusi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché ogni altro accessorio.

La Corte ha inoltre valorizzato l’art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546/1992, che individua tra gli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti.

Inclusione delle spese processuali tra gli accessori

Secondo le Sezioni Unite, le spese di giustizia oggetto della controversia erano state liquidate con una statuizione di condanna adottata ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, nell’ambito di un processo tributario avente ad oggetto una materia devoluta alla giurisdizione tributaria.

La controversia sulla debenza di tali somme mantiene quindi il collegamento qualificato con il giudizio tributario originario. Le espressioni normative "ogni altro accessorio" e "altri accessori", per la loro ampiezza, comprendono anche le spese processuali liquidate dalle Commissioni Tributarie.

La qualificazione delle somme come spese legali o spese di giustizia, anziché come tributi, non è sufficiente a escludere la giurisdizione tributaria, poiché l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 estende espressamente tale giurisdizione anche agli accessori relativi alle materie tributarie.

Principio di diritto

La Corte ha enunciato il seguente principio: in base all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, la controversia concernente la debenza di somme liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di un giudizio relativo a materie devolute alla loro giurisdizione rientra nella giurisdizione tributaria, poiché le espressioni "ogni altro accessorio" e "altri accessori" comprendono anche le spese processuali.

Decisione e conseguenze processuali

La Corte ha accolto il ricorso e ha affermato la giurisdizione del giudice tributario sulla controversia. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

La sentenza della CTR del Piemonte è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della stessa CTR affinché proceda a un nuovo esame della controversia, applicando il principio di diritto affermato dalla Corte. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

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