L.R. Abruzzo 28/2022
Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo il servizio di psicologia di base presso le ASL/distretti sanitari, disciplina compiti, elenchi, organizzazione, controllo e copertura finanziaria (stanziamento 2024-2026). Contiene inoltre numerose disposizioni eterogenee su contributi e variazioni di bilancio per il 2022-2023 e modifiche a leggi regionali su sanità, opere pubbliche, professioni, edilizia, trasporti e cultura, in larga parte limitate a esercizi già conclusi.
Istituzione del servizio di psicologia di base e misure finanziarie e modificative varie
Istituzione del servizio di psicologia di base
La legge regionale dell’Abruzzo istituisce il servizio di Psicologia di base, pensato come supporto ai bisogni assistenziali emersi dopo la pandemia da Covid-19. Il servizio è collocato a livello distrettuale ed è volto a integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Finalità del servizio
Il servizio ha una funzione di primo filtro e di prossimità, finalizzata a intercettare bisogni psicologici spesso non espressi e a ridurre il ricorso improprio a prestazioni più complesse o al pronto soccorso. È inoltre orientato alla promozione del benessere psicologico, all’integrazione con i servizi specialistici e al sostegno delle problematiche emotive e comportamentali connesse alla pandemia.
Compiti dello psicologo di base
Lo psicologo di base opera nel distretto sociosanitario in collaborazione con medici di base, pediatri e specialisti ambulatoriali. La richiesta di assistenza arriva dai medici territoriali e lo psicologo prende in carico tempestivamente il caso, elaborando un progetto clinico con dimensione diagnostica e supporto psicologico.
L’attività riguarda in particolare:
- problemi di adattamento, tra cui lutti, perdita del lavoro, separazioni e malattia cronica;
- sintomatologia ansioso-depressiva;
- problemi connessi alle fasi del ciclo di vita;
- disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;
- sostegno rispetto a diagnosi infauste, cronicità o recidiva di malattia;
- scarsa aderenza alla cura;
- richieste improprie di prestazioni sanitarie;
- problematiche psicosomatiche;
- supporto al team dei professionisti sanitari.
Elenchi degli psicologi di base e requisiti
Presso ciascuna ASL è istituito l’elenco degli psicologi delle cure primarie. Possono iscriversi i professionisti che abbiano:
- laurea in psicologia;
- iscrizione all’Albo degli psicologi;
- assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con strutture del SSN o SSR.
La disciplina originaria è stata modificata nel 2024; nel testo vigente non compare più il requisito della frequenza biennale di una scuola di specializzazione in psicoterapia. Le ASL curano la tenuta degli elenchi e la gestione degli incarichi convenzionali secondo un atto di indirizzo della Giunta regionale da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Possono inoltre essere previsti corsi di formazione specifici, su indicazione dell’Osservatorio regionale.
Organizzazione territoriale e rapporti con enti locali
In ciascun distretto sanitario di base deve essere garantita l’erogazione delle attività psicologiche di cure primarie da almeno uno psicologo di base, in sinergia con le strutture distrettuali. Il referente clinico e di coordinamento è individuato, in ciascuna ASL, nel direttore dell’UO complessa di Psicologia clinica, se esistente, oppure nel dirigente psicologo operante nel distretto.
Il servizio interagisce con Comuni e Ambiti territoriali per l’integrazione dei servizi sociali e sociosanitari. Se previsto da accordo tra ASL ed enti locali, lo psicologo può operare anche in locali messi a disposizione dal Comune o dall’ente locale, anche per aree specifiche del territorio regionale.
Regime economico e ticket
I costi dell’assistenza psicologica sono posti a carico del Servizio sanitario regionale e possono essere integrati con risorse dei Piani di zona. La prestazione è soggetta a ticket a carico del paziente; esigibilità e importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Monitoraggio, controllo e Osservatorio regionale
La verifica della qualità dell’assistenza è affidata all’Osservatorio Permanente regionale. Gli psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull’attività al dirigente psicologo aziendale, che la inoltra all’Osservatorio. L’Osservatorio esamina le relazioni e svolge funzioni di controllo, proposta e indirizzo, anche in relazione ai bisogni di salute emergenti nel territorio.
L’Osservatorio è composto da rappresentanti delle ASL, dell’Ordine degli psicologi, dell’università, della struttura regionale competente, di una società scientifica accreditata, di un sindacato di categoria, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e le strutture di supporto. La partecipazione è gratuita.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve rendere conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge a partire dal primo anno successivo all’approvazione. Entro il 31 dicembre di ogni anno la struttura tecnica competente trasmette una relazione su:
- andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche, per ASL;
- andamento delle prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche, per ASL;
- esiti del monitoraggio qualitativo dell’assistenza psicologica.
La relazione è pubblica insieme agli eventuali documenti di esame.
Copertura finanziaria del servizio di psicologia di base
Per l’attuazione del capo dedicato alla psicologia di base è previsto uno stanziamento di 100.000 euro per ciascuna annualità 2024-2026, con apposito capitolo “Spese per servizio di psicologia di base” nel bilancio regionale. Per gli anni successivi al 2026 la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Ulteriori disposizioni eterogenee e contributi una tantum
La legge contiene anche una serie di disposizioni diverse, in gran parte riferite a esercizi finanziari 2022-2023 o a modifiche di leggi regionali di altri settori. Tra queste vi sono:
- contributi straordinari e variazioni di bilancio per iniziative culturali, sportive, territoriali e di sostegno ad enti e associazioni;
- istituzione o rifinanziamento di fondi regionali per il 2022-2023;
- modifiche alla disciplina regionale su sanità, edilizia, prezziari delle opere pubbliche, trasporto aereo regionale, professioni di guida alpina e accompagnatore di media montagna;
- previsione di termini di rendicontazione e utilizzo, spesso già scaduti, per i contributi assegnati.
Disposizioni su attività e contributi con scadenze concluse
Molte misure contenute nella legge hanno efficacia circoscritta all’anno 2022 o comunque a esercizi già chiusi. In particolare, risultano oggi di interesse solo storico o contabile le previsioni relative a contributi straordinari, fondi di finanziamento e variazioni di bilancio riferite al 2022 e 2023, nonché i termini di utilizzo e rendicontazione già scaduti, come quello fissato al 31 agosto 2023 per alcuni contributi territoriali.
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