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Provvedimento

Provvedimento del 09/03/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna le istruzioni del modello 730/2016, correggendo errori materiali e adeguandole alla circolare 3/E del 2 marzo 2016. Le modifiche riguardano diversi quadri, righi, codici, riferimenti normativi, importi, scadenze e l’elenco dei partiti ammessi al due per mille.

Modifiche alle istruzioni del modello 730/2016

Modifiche alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016

Il provvedimento dispone una serie ampia di correzioni e integrazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, già approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016. Le modifiche servono ad allineare il testo alla circolare 3/E del 2 marzo 2016 e a rettificare errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione del modello.

Ambito dell’intervento

Le modifiche riguardano sia il modello sia le relative istruzioni, con interventi su:

  • quadro C, quadro K e modello 730-3;
  • istruzioni ai quadri e ai righi relativi a redditi, detrazioni, crediti d’imposta e oneri;
  • appendici dedicate ad addizionali regionali, oneri sostenuti da società semplici, spese sanitarie per persone con disabilità e redditi prodotti all’estero;
  • elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef.

Modifiche al modello e al 730-3

Nel modello sono apportate varie correzioni formali e sostanziali:

  • nel quadro C, descrizione del campo 12, il numero 25 è sostituito con 27;
  • nel quadro K, colonna 1, è modificata la dimensione della colonna e viene inserita la dicitura “giorno, mese e anno”;
  • nel modello 730-3 è inserito il rigo 151, relativo al “Residuo credito d’imposta per negoziazione ed arbitrato”.

Nelle istruzioni al modello 730-3 sono inoltre introdotte modifiche testuali:

  • nel paragrafo “Liquidazione delle imposte del dichiarante e del coniuge” sono eliminate le righe 13 e 14 riferite all’imposta sostitutiva sui compensi per l’incremento della produttività;
  • nel paragrafo “Altri dati”, quarto rigo, dopo “per le mediazioni” sono aggiunte le parole “, per la negoziazione e l’arbitrato”.

Modifiche alle istruzioni generali del modello

Sono corretti numerosi rinvii e formulazioni nelle istruzioni generali:

  • a pagina 8, nel punto elenco sul “Quadro G (crediti d’imposta)”, dopo “art bonus” vengono eliminate le parole “, per school bonus,”;
  • a pagina 16, il riferimento alle “nuove attività produttive” è sostituito con quello al regime forfetario per esercenti attività d’impresa, arti o professioni di cui all’art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014;
  • a pagina 26, nella Sezione I dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dopo “è riportato nel punto 1” sono aggiunte le parole “o 2”;
  • a pagina 27, nelle istruzioni al codice 2 della casella “Casi particolari”, la parola “tre” è sostituita con “due”.

Sempre in tema di redditi di lavoro dipendente e assimilati, a pagina 28 sono aggiornati diversi richiami della Certificazione Unica 2016:

  • nei codici della colonna 1 per i righi da C1 a C3, i riferimenti ai punti 561, 562, 563 e 564 sono sostituiti rispettivamente con 496, 497, 498 e 499;
  • nelle istruzioni alla colonna 3 (Reddito), vengono eliminate alcune indicazioni che imponevano di riportare il codice 2 (lavoro dipendente) nei casi in cui fossero compilati i punti 455-458 della Certificazione Unica;
  • per il punto 459 della Certificazione Unica, la precedente indicazione relativa al codice 1 (pensione) è sostituita da una nuova previsione riferita al codice 6, ossia ai redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia.

A pagina 30, nell’avvertenza della Sezione V – Bonus Irpef, il richiamo ai codici è esteso anche al codice 5.

Correzioni su redditi, TFR e altre istruzioni di dettaglio

A pagina 31 sono eliminate diverse parti delle istruzioni relative alla colonna 4 (Parte reddito esente), alla colonna 5 (Quota TFR) e al paragrafo “Presenza di più Certificazioni”, con aggiornamento di alcuni riferimenti ai punti della Certificazione Unica:

  • i punti 462, 463 e 473 sono sostituiti da 466, 467 e 477;
  • sono eliminate ulteriori porzioni di testo ritenute non più necessarie.

Ulteriori correzioni includono:

  • a pagina 34, nelle istruzioni al codice 8, il riferimento alla data del 31 dicembre 2014 è sostituito con 31 dicembre 2015;
  • a pagina 36, vengono eliminate le parole “o incaricato per le vendite a domicilio”;
  • a pagina 39, nella Sezione I delle spese detraibili al 19 o 26 per cento, i numeri 72, 74, 76, 78, 80 e 82 sono sostituiti da 342, 344, 346, 348, 350 e 352;
  • a pagina 40, nelle istruzioni sulle spese sanitarie rimborsate, il numero 462 è sostituito con 442;
  • a pagina 44, nelle istruzioni al codice 12, viene precisato che la detrazione spetta sia per le spese sostenute per familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso;
  • a pagina 45, nelle istruzioni al codice 16, viene eliminata una frase relativa alla compilazione in caso di spesa riferita a più ragazzi;
  • a pagina 47, nelle istruzioni al codice 33, dopo “a 632 euro annui per ogni figlio” sono aggiunte le parole “fiscalmente a carico”.

Oneri, spese e detrazioni: ulteriori rettifiche

Il provvedimento interviene anche su varie istruzioni di settore:

  • a pagina 50, nel quinto punto elenco del codice 8, viene aggiunto il richiamo al D.P.C.M. 4 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2015;
  • a pagina 52, nel rigo E32, sono eliminate alcune esclusioni riferite alle cessioni da imprese di costruzione, cooperative edilizie e imprese di ristrutturazione immobiliare;
  • a pagina 55, nell’esempio 1, la descrizione della colonna 2 viene aggiornata a “2006 e 2012 (2012-2015 antisismico)”;
  • a pagina 63, nelle istruzioni al rigo F4, il riferimento al 2015 è sostituito con 2014;
  • a pagina 66, nella sezione sul credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, nelle istruzioni alla colonna 3 il riferimento al 2014 è sostituito con 2015;
  • a pagina 69, nella denominazione del rigo G8, il 2014 è sostituito con 2015;
  • a pagina 70, il richiamo al quadro K è corretto in quadro AC.

Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

Una parte rilevante delle modifiche riguarda gli interventi agevolati per il risparmio energetico:

  • a pagina 58, nell’elenco delle tipologie di intervento, sono aggiunti l’acquisto e posa in opera di schermature solari e l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati da biomasse combustibili;
  • a pagina 59, nelle istruzioni ai codici 2 e 3 della colonna 1 dei righi da E61 a E63, sono eliminati alcuni riferimenti temporali e descrittivi ormai superati;
  • sempre a pagina 59, dopo il codice 4, sono introdotti i nuovi codici 5 e 6, con definizioni dettagliate delle due nuove tipologie di intervento e i relativi riferimenti normativi al decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla legge n. 208 del 2015;
  • nella colonna 4 (Casi particolari), i riferimenti agli anni 2013 e 2014 sono sostituiti rispettivamente con 2014 e 2015.

A pagina 60, nella colonna 8 (Importo spesa), sono indicati i limiti di spesa per le nuove agevolazioni:

  • per schermature solari, spesa agevolabile pari a 92.307,69 euro per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, con detrazione del 65% e detrazione massima di 60.000 euro;
  • per impianti di climatizzazione invernale a biomasse, spesa agevolabile pari a 46.153,84 euro per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, con detrazione del 65% e detrazione massima di 30.000 euro.

Appendici: addizionali regionali e altri chiarimenti

Nelle appendici sono aggiornate varie indicazioni territoriali e interpretative:

  • a pagina 72, nella voce “Addizionale regionale casi particolari” relativa al Veneto, i riferimenti all’anno 2014 sono sostituiti con 2015;
  • a pagina 73, nella voce relativa al Lazio, viene precisato che la casella “Casi particolari addizionale regionale” va barrata solo nell’ipotesi in cui il reddito imponibile sia inferiore a 50.000 euro, mentre viene eliminata una frase ripetitiva in un altro punto;
  • a pagina 76, nella voce “Oneri sostenuti dalle società semplici”, è aggiunta la parola “altri” dopo il riferimento ai mutui ipotecari e l’importo di 2.065 euro è sostituito con 30.000 euro per le erogazioni liberali detraibili al 26 per cento;
  • a pagina 79, nella voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”, il richiamo normativo alla L. n. 68/1999 è sostituito con la legge 26 maggio 1970, n. 381;
  • a pagina 80, nella voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”, il riferimento per l’anno 2014 è aggiornato al D.M. 14 gennaio 2015, con richiamo alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2015, e il limite di 6.700 euro è sostituito con 7.500 euro.

Due per mille ai partiti politici

Nella penultima pagina delle istruzioni è sostituita integralmente la tabella dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef. Il documento riporta l’elenco aggiornato dei partiti e dei rispettivi codici, tra cui Centro Democratico, Federazione dei Verdi, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Italia dei Valori, Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, Movimento Associativo Italiani all’Estero, Movimento La Puglia in Più, Movimento Politico Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Partito Autonomista Trentino Tirolese, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Partito Democratico, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano, Popolari per l’Italia, Scelta Civica, Sinistra Ecologia Libertà, Südtiroler Volkspartei, Union Valdôtaine, Unione di Centro e Unione per il Trentino, con i relativi codici indicati nella tabella.

Ulteriori modificazioni e pubblicazione

Il provvedimento stabilisce che eventuali ulteriori modificazioni alle istruzioni saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e oggetto di relativa comunicazione.

Motivazioni e base normativa

Le modifiche sono motivate dall’esigenza di adeguare le istruzioni alle indicazioni contenute nella circolare 3/E del 2 marzo 2016 e di correggere errori materiali successivi alla pubblicazione del modello. Il provvedimento richiama inoltre le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina normativa di riferimento, tra cui il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, nonché il provvedimento del 15 gennaio 2016 di approvazione del modello 730/2016.

Il documento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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