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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 447 del 17/07/2025

Provvedimento del 17 luglio 2025

Garante Privacy447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento svolto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per aver pubblicato sul proprio sito internet una decisione disciplinare contenente nome, cognome e numero di tessera di una minore, senza adeguati accorgimenti di oscuramento. Il Garante ha ritenuto non applicabile il divieto dell’art. 50 Codice privacy, ma ha comunque affermato che la pubblicazione integrale, nel caso concreto, violava i principi di liceità, correttezza, finalità e minimizzazione. È stata quindi ingiunta l’adozione di misure idonee a tutelare i dati dei minorenni, applicata una sanzione di 10.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.

FISE sanzionata per la pubblicazione sul sito della decisione disciplinare contenente dati identificativi di una minore tesserata

FISE - pubblicazione di una decisione disciplinare contenente dati di una minore

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della decisione di un procedimento disciplinare sportivo contenente dati identificativi di una minore tesserata. Il provvedimento trae origine da un reclamo presentato dal padre della minore e si conclude con un’ordinanza ingiunzione, un ordine correttivo e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Origine del reclamo e fatti contestati

Il reclamante ha lamentato la diffusione integrale della decisione disciplinare resa dal Tribunale Federale nei confronti della minore, pubblicata online senza oscuramento del nominativo e del numero di tesseramento. Secondo quanto dedotto, la decisione riguardava la responsabilità della minore e di altre tesserate per condotte connesse all’omessa segnalazione di un fatto illecito e al libero accesso a una struttura da parte di un soggetto radiato dalla Federazione. Il reclamante ha chiesto il divieto di pubblicazione, la cancellazione o l’oscuramento dei dati identificativi e l’adozione di ulteriori misure e sanzioni.

Posizione della FISE

La FISE ha sostenuto la piena liceità del trattamento, richiamando la disciplina dell’ordinamento sportivo e la pubblicità delle decisioni degli organi di giustizia sportiva prevista dal Codice della giustizia CONI, dal Regolamento di giustizia FISE e dal proprio regolamento interno privacy. La Federazione ha affermato che la pubblicazione delle decisioni serve a garantire conoscibilità, certezza dei rapporti sportivi, decorrenza dei termini di impugnazione ed esecutorietà delle decisioni. Ha inoltre invocato come basi giuridiche l’art. 6, par. 1, lett. a), b), c) ed e) GDPR, valorizzando il vincolo associativo e il consenso prestato al momento del tesseramento. Secondo la FISE, l’interessato avrebbe potuto chiedere preventivamente l’oscuramento all’organo giudicante; nel caso specifico, tuttavia, i genitori della minore non avevano presentato tale istanza. Dopo l’apertura dell’istruttoria, la Federazione ha comunque oscurato i dati della minore.

Fase istruttoria e contestazioni successive

Con la comunicazione di avvio del procedimento del 18 luglio 2023, l’Autorità ha notificato alla FISE la possibile violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c) GDPR. Nel prosieguo, il reclamante ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste, richiamando anche precedenti in cui la stessa FISE o altri organi sportivi avevano oscurato i dati di minori e citando l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della Federazione italiana di tiro con l’arco. A suo avviso, la pubblicazione integrale di decisioni contenenti dati di minori richiede sempre un vaglio caso per caso e l’adozione di misure di protezione, specie quando la vicenda coinvolge profili particolarmente delicati.

Valutazione del Garante sull’art. 50 Codice privacy

L’Autorità ha escluso che nel caso di specie fosse applicabile il divieto di pubblicazione invocato dal reclamante ai sensi dell’art. 50 del Codice privacy, richiamante l’art. 13 del d.P.R. 448/1988. Il divieto, infatti, è riferito ai procedimenti giudiziari e non ai procedimenti disciplinari sportivi. Ciò nonostante, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione dei dati della minore dovesse essere scrutinata alla luce del GDPR e dei principi di protezione dei dati, senza che la disciplina dell’ordinamento sportivo possa automaticamente giustificare la diffusione integrale di informazioni identificative.

Pubblicazione online come autonomo trattamento e obblighi del titolare

Il Garante ha chiarito che la pubblicazione sul sito della Federazione costituisce un autonomo trattamento di dati personali, di cui la FISE è responsabile, anche se la decisione viene trasmessa dall’organo di giustizia sportiva. Il fatto che il regolamento sportivo preveda la pubblicazione delle decisioni e la possibilità di chiedere in anticipo l’oscuramento non esonera la Federazione dal verificare, nel concreto, le modalità di diffusione dei dati, soprattutto quando siano coinvolti soggetti minorenni. L’eventuale affidamento della FISE sulla mancata istanza di oscuramento non sana la condotta contestata.

Illiceità della diffusione dei dati della minore

L’Autorità ha affermato che, nel caso concreto, i riferimenti alla minore avrebbero potuto limitarsi alle sole iniziali del nome e del cognome, oltre all’oscuramento del numero di tesseramento. Tale modalità è stata considerata idonea a realizzare le finalità di pubblicità delle decisioni e di funzionamento dell’ordinamento sportivo, senza compromettere la riservatezza della minorenne. La pubblicazione integrale dei dati è stata pertanto ritenuta eccedente e non pertinente rispetto alle finalità perseguite e, quindi, in contrasto con i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c) GDPR.

Provvedimenti correttivi

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, il Garante ha ingiunto alla FISE di adottare ogni misura idonea a verificare che i dati personali pubblicati tramite il sito internet federale siano trattati nel rispetto delle norme richiamate, con particolare attenzione alle informazioni riguardanti soggetti minorenni, per le quali devono essere previsti accorgimenti adeguati, come l’oscuramento, al fine di impedirne l’identificazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 157 del Codice, ha imposto alla Federazione di comunicare entro trenta giorni dalla notifica le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura.

Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione

Ritenuta l’illiceità della condotta, il Garante ha applicato, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83, par. 5, GDPR, una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro. Nella quantificazione sono state considerate come aggravanti:

  • la gravità della violazione, perché i dati riguardavano una minore, soggetto vulnerabile;
  • la negligenza nella mancata valutazione caso per caso;
  • la capacità economica del titolare, in relazione al bilancio 2024 e al valore della produzione di circa 28 milioni di euro. Sono state considerate come attenuanti:
  • la natura isolata della condotta, emersa da un solo reclamo;
  • l’oscuramento successivamente effettuato dalla Federazione;
  • l’assenza di precedenti procedimenti;
  • la cooperazione offerta all’Autorità. Il Garante ha precisato che il pagamento può essere definito, nei termini di legge, mediante versamento di un importo pari alla metà della sanzione comminata, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 166, comma 8, del Codice.

Pubblicazione del provvedimento e impugnazione

È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento n. 1/2019. È stata inoltre ordinata l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo del padre e esercente la responsabilità genitoriale di una minore tesserata FISE, il quale contestava la pubblicazione integrale sul sito federale della decisione disciplinare che aveva accertato la responsabilità della minore insieme ad altre tesserate. Secondo il reclamante, la decisione era stata diffusa senza cancellazione, oscuramento, anonimizzazione o pseudonimizzazione del nominativo e del numero di tesseramento.

Difese della FISE

La Federazione ha sostenuto la liceità della pubblicazione, richiamando la disciplina dell’ordinamento sportivo, la necessità di pubblicare le decisioni disciplinari sul sito istituzionale, la base giuridica contrattuale e, in parte, il consenso reso all’atto del tesseramento. Ha inoltre evidenziato che il proprio regolamento privacy prevede la possibilità per l’interessato di chiedere l’oscuramento prima della definizione del giudizio e che, in questo caso, i genitori della minore non avevano presentato alcuna richiesta. Dopo la segnalazione dell’Autorità, la FISE ha comunque oscurato i dati della minore per prudenza.

Valutazione del Garante sul divieto di pubblicazione invocato

Il Garante ha escluso l’applicabilità dell’art. 50 del d.lgs. 196/2003 e del richiamo all’art. 13 del d.P.R. 448/1988, rilevando che tale divieto riguarda i procedimenti giudiziari e non un procedimento disciplinare sportivo. Tuttavia, ha chiarito che ciò non esime il titolare dal rispetto del GDPR e dei principi di protezione dei dati personali.

Il trattamento come autonomo trattamento della FISE

L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione sul sito federale costituisse un autonomo trattamento di dati, di cui la FISE era responsabile, e che le regole dell’ordinamento sportivo non escludessero una valutazione concreta sulle modalità della pubblicazione. In particolare, la mera previsione regolamentare della pubblicazione delle decisioni non autorizza automaticamente la diffusione integrale di dati identificativi di minori.

Violazione dei principi GDPR e tutela rafforzata dei minori

Il Garante ha qualificato come eccedente e non pertinente la pubblicazione dei dati identificativi completi della minore rispetto alle finalità perseguite, affermando la violazione dei principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c) GDPR. Ha sottolineato la tutela rafforzata spettante ai minorenni e ha ritenuto che, nel caso concreto, sarebbero state sufficienti forme di anonimizzazione più incisive, ad esempio limitando la pubblicazione alle sole iniziali e oscurando il numero di tessera.

Misure ordinate e sanzione

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, il Garante ha ingiunto alla FISE di adottare ogni misura idonea a verificare che i dati pubblicati sul sito siano trattati nel rispetto dei principi richiamati, con particolare attenzione ai dati dei minorenni e con accorgimenti come l’oscuramento. Ha inoltre applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, tenendo conto di aggravanti e attenuanti, e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprminoripubblica amministrazionerapporti associativi e sportividiritti dell'interessato

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